CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 33035 depositata il 17 dicembre 2025

Lavoro – Iscrizione ipotecaria – Avvisi di addebito – Disconoscimento delle copie fotostatiche – Querela di falso – Procedura notificatoria – Contributo unificato – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da M.S. nella controversia con I.N.P.S. e ADER.

2. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca ex art.77 d.P.R. n.602/1973 e degli atti esecutivi alla stessa sottesi (quattordici avvisi di addebito ruolo anni 2015 e 2016).

3. Il Tribunale di Rimini rigettava le domande proposte dal S.

4. La corte territoriale ha confermato la sentenza appellata, ritenendo:

a) la genericità del disconoscimento delle copie fotostatiche dei documenti depositati da ADER;

b) la mancata proposizione della querela di falso con riferimento alle copie delle relate di notifica;

c) la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito e della comunicazione di iscrizione ipotecaria;

d) l’interruzione della prescrizione successiva alla formazione dei titoli esecutivi.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre con cinque motivi il S., ai quali I.N.P.S. e ADER resistono con controricorso.

6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art.2719 cod. civ. in relazione ai «disconoscimenti delle copie rispetto alla conformità agli originali e conseguente privazione di certezza, valore giuridico ed efficacia, in adesione ai precedenti Cass. Civ. nn. 7775/2014; 7105/2014; 12730/2016 e Cass. Civ., Sez. Trib., n. 1792/2019; riguardo alla mancata produzione degli originali e la conseguente inutilizzabilità delle copie disconosciute; riguardo alla non dovuta proposizione della querela di falso ai fini della contestazione delle notificazioni in adesione al precedente Cass. n. 21871/2021».

2. Il motivo è infondato. La parte ricorrente deduce di avere disconosciuto la conformità agli originali in modo “minuzioso” (cfr. la pag. 89 del ricorso), ed a sostegno della sua deduzione trascrive nelle pagg. da 16 a 88 del suo ricorso sia i disconoscimenti via a via compiuti negli atti difensivi, sia i singoli documenti.

3. Il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali, tuttavia, contrariamente all’assunto del ricorrente, è generico, limitandosi alla tautologica riproposizione della lettera dell’art.2729 cod. civ. («intende formalmente disconoscere nella loro conformità agli originali» «si contesta la conformità agli originali in merito al contenuto e a tutto quanto ivi espressamente descritto e trascritto»), senza alcuna specificazione delle ragioni della asserita non conformità.

4. La corte territoriale, nel ritenere la genericità del disconoscimento, ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto più volte espressi da questa Corte, secondo la quale non è sufficiente un disconoscimento generico, o riferibile a clausole di stile, ma è necessario che la parte interessata specifichi le ragioni dell’asserita difformità della copia all’originale, in modo circostanziato e specifico (da ultimo, Cass. 01/04/2025 n.8604).

 E ciò in considerazione del fatto che nel disconoscimento non sono esplicitate le ragioni, afferenti a quello specifico documento prodotto in copia, che ne fanno dubitare la conformità all’originale.

Rectius, non vengono specificati gli elementi dai quali si potrebbe desumere la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta nella copia.

5. Con riferimento al disconoscimento della sottoscrizione apposta dalla parte ricorrente in calce agli avvisi di ricevimento prodotti in copia fotostatica da ADER la corte territoriale si è attenuta ai principi di diritto di questa Corte, laddove ha ritenuto che la parte avrebbe dovuto proporre querela di falso, «non essendo ammissibile il semplice disconoscimento».

6. Sul punto si intende dare continuità ai principi di Cass. 24/06/2022 n. 2448 che, in caso sovrapponibile a quello in esame, ha ritenuto che la parte, «qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell’avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso – anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell’ufficiale giudiziario – a meno che dallo stesso contesto dell’atto non risulti in modo evidente l’esistenza di un mero errore materiale compiuto dall’ufficiale giudiziario nella redazione del documento».

7. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione «all’eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. e la mancata disposizione del giudizio di verificazione, con conseguente inutilizzabilità dei documenti nel processo».

8. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti, ed in particolare: a) perché la corte territoriale, nel confermare la sentenza impugnata, ha rigettato il motivo d’appello per le stesse ragioni del giudice di prime cure (art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ.); b) perché la corte territoriale si è pronunciata sul punto, e dunque non sussiste alcun omesso esame; c) perché l’omissione non riguarda un fatto della natura.

9. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta «Violazione ed errata applicazione degli artt. 115, 116, 139 c.p.c. e degli artt. 26, D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973 (…) violazione della procedura notificatoria da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, in adesione ai precedenti Cass. Civ., Sez. Trib., n. 8700/2020, Cass. Civ., nn. 5077/2019 e 20647/2020 e Cass. Civ., SS.UU. n. 10012/2021».

10. La ricorrente deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere la ritualità della notifica degli avvisi di addebito a mezzo del servizio postale, ex art.26 d.P.R. n. 602/1973, nonostante il mancato invio della raccomandata informativa.

11. Sul punto si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte in materia di notifica diretta dell’avviso di addebito da parte dell’agente della riscossione ex art.30 comma 4 del d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, nei termini che seguono: «in caso di notifica a mezzo posta e senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023).

12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020.

13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982» (Cass. 14/09/2025 n.25162).

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

12. La corte territoriale si è attenuta a questo principio di diritto e tanto basta per il rigetto del motivo di ricorso.

13. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «omessa e/o carente motivazione circa le notificazioni dei singoli atti impositivi da parte di INPS con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: sulle notificazioni degli Avvisi di  Addebito da parte di INPS non oggetto di esame e/o richiamo in motivazione della sentenza».

14. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni tra loro concorrenti, e in particolare: a) perché la corte territoriale, nel confermare la sentenza impugnata, ha rigettato il motivo d’appello per le stesse ragioni del giudice di prime cure (art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ.); b) perché la corte territoriale si è pronunciata sul punto, e dunque non sussiste alcun omesso esame;

c) perché l’omissione non riguarda un fatto della natura, ma le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.

15. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell’art. 2943 cod. civ. e della legge n.335/1995, «sull’intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine quinquennale non validamente interrotto».

16. Il motivo è infondato perché, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che la corte territoriale abbia ritenuto provato il compimento degli atti interruttivi e quindi il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale con riferimento ai contributi oggetto di causa.

17. All’esito dello scrutinio il ricorso deve essere complessivamente rigettato.

18. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: a beneficio di INPS in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a beneficio di ADER in euro 6.000,00 per compensi oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a beneficio di INPS in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a beneficio di ADER in euro 6.000,00 per compensi oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.