CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3403 depositata il 10 febbraio 2025

Lavoro – Dipendenti con mansioni di macchinista – Periodo di ferie – Indennità di utilizzazione giornaliera professionale (IUP) – Indennità di assenza dalla residenza – Accoglimento

Rilevato che

1. La Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del gravame di T., ha rigettato le domande dei lavoratori in epigrafe indicati, dipendenti con mansioni di macchinista, accolte dal Tribunale della stessa sede nei limiti della prescrizione quinquennale, dirette alla declaratoria del diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto secondo le statuizioni della Corte di Giustizia Europea e, quindi, a ottenere l’indennità di utilizzazione giornaliera professionale (IUP), corrisposta in ragione del solo importo fisso, con esclusione della parte variabile, quindi inferiore all’indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati, nonché l’indennità di assenza dalla residenza, non corrisposta durante il periodo feriale, voci previste dai CCNL e dai Contratti aziendali applicati al rapporto, da calcolarsi, secondo la prospettazione attorea, sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie.

2. La Corte di merito, in estrema sintesi, ha escluso l’applicazione alla presente fattispecie della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE richiamata dal lavoratore, in particolare la cd. sentenza W. del 16.9.2011 – C155/10, che impone di prendere in considerazione “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” ai fini della determinazione dell’ammontare della retribuzione spettante durante le ferie annuali, per evitare il rischio di dissuasione del lavoratore dalla fruizione delle ferie per non perdere una quota significativa della retribuzione; tale esclusione è stata motivata dall’autonomia delle parti negoziali nell’individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente e dalla ritenuta contenuta incidenza delle differenze di indennità rivendicate rispetto alla retribuzione ordinaria.

3. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. Parte ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, nonché degli artt. 2109 e 2243 c.c. in relazione all’art. 31 dei contratti aziendali di Gruppo FS Italiane 2012 e 2016, e agli effetti dell’art. 1418 c.c.; sostiene che la Corte di merito, limitandosi a valorizzare l’autonomia negoziale delle parti sociali che avrebbe disposto l’assorbimento della IUP fissa introdotta nel CCNL 1990-1991 nel salario di produttività, non avrebbe tenuto in considerazione la recente giurisprudenza di legittimità, che delinea una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall’articolo 7 della direttiva 88/2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia; argomenta circa il carattere imperativo dell’art. 7 della Direttiva 2003/88 e le indicazioni giurisprudenziali dettate al riguardo dalla Corte di Giustizia (come evidenziate dalla sentenza CGUE 15 settembre 2011, W., cit.); assume che deve valutarsi sussistente nella specie il rapporto di funzionalità che intercorre tra gli elementi della retribuzione richiesti e le mansioni ordinariamente affidate, e che possono escludersi dal calcolo dell’importo da versare durante le ferie annuali solo gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni; afferma che siffatti principi sono già stati declinati da questa Corte (Cass. n. 20216/2022) al fine di ritenere l’obbligo per le parti sociali nel redigere le norme collettive, di tenere conto dei principi e degli orientamenti consolidati in materia; specifica, nella memoria conclusiva, che questa Corte si è recentemente pronunciata più volte nel senso dell’accoglimento di analoghe rivendicazioni di dipendenti T., società partecipata da T. che applica il medesimo CCNL.

2. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione dell’art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze delle Corte di Giustizia UE, nonché dell’art. 2109 anche in relazione all’art. 36 Cost. e violazione e falsa applicazione dell’art. 77.2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c.

3. Con il terzo motivo viene denunciata la nullità della sentenza di merito per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria.

4. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione, nonostante le osservazioni contenute nella memoria della controricorrente, attentamente esaminate, sono fondati nei sensi espressi da numerosi precedenti di questa Corte pronunciati in analoghi contenziosi e che si sono formati prima con la società T. (tra molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141 del 2024) e, poi, sono stati ribaditi anche con l’odierna controricorrente (Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024; in conformità, tra le altre, Cass. n. 19992 del 2024; Cass. n. 19991 del 2024; Cass. n. 25840 del 2024).

5. In particolare, Cass. n. 14089 del 2024 si è pronunciata su sovrapponibili motivi di ricorso, cassando analoga pronuncia della Corte di Appello di Torino.

6. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato in sede di pubblica udienza, nell’ambito di un procedimento ex art. 420 bis c.p.c. (v. Cass. n. 34088 del 2024), dove si è pure sottolineato che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011), essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la “conoscenza” delle regole e, quindi, a monte, l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022).

7. Pertanto, a tali precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

8. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata al giudice indicato in dispositivo, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi sopra espressi, e altresì per provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.