Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3609 depositata il 12 febbraio 2025

sanzioni disciplinare – rifiuto ad eseguire la prestazione lavorativa

RILEVATO CHE

1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza 2023/2023 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 31201/2021, ha annullato le sanzioni disciplinari comminate da T.I. ex art. 55 CCNL nei confronti dei ricorrenti, oggetto di impugnazione, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in esecuzione di suddette misure; 

2. la sentenza della Corte territoriale, in particolare, ha osservato che:

– i ricorrenti, dipendenti di T.I. con qualifica di macchinisti ferrovieri, avevano impugnato le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dalla retribuzione loro comminate per il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa con le modalità del cd. Agente solo;

– avevano evidenziato che tale modalità di conduzione dei convogli era stata modificata con accordo sindacale del 15.5.2009 sottoscritto da alcune sigle sindacali, ma non dal sindacato Or. Sa., al quale erano iscritti o del quale erano simpatizzanti, e avevano quindi opposto l’inefficacia soggettiva nei loro confronti di tale accordo, comunque evidenziandone la potenziale lesività per la sicurezza di lavoratori, passeggeri, e trasporto ferroviario in generale;

– dopo il rigetto nel merito delle originarie domande, questa Corte, con la pronuncia rescindente, aveva cassato con rinvio la prima pronuncia della Corte di Roma, affermando il principio di diritto che i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, condividono con essa l’esplicito dissenso dall’accordo, potendo eventualmente essere vincolati da un accordo sindacale separato;

– a seguito di riassunzione, in applicazione del principio espresso nella sentenza rescindente, erano da ritenersi illegittime le sanzioni disciplinari irrogate al gruppo di ricorrenti iscritti al -omissis-

– quanto alla posizione degli altri lavoratori (non iscritti al sindacato dissenziente), si poneva la questione, rimasta assorbita nella pronuncia rescindente, relativa alla denunciata violazione dell’art. 2087 c.c.;

– il fatto che l’interrogativo, facente leva su un vuoto di previsione riguardo all’ipotesi in cui il macchinista subisca un infortunio o un malore mentre impegnato in un servizio di conduzione ad agente solo, rimanesse irrisolto, rappresentava un arretramento della linea di sicurezza per il lavoratore, oggettivamente determinato da un allungamento dei tempi di soccorso, non essendovi altro personale presente in cabina o altro componente dell’equipaggio abilitato a condurre il convoglio nel luogo più idoneo per apprestare adeguata assistenza;

– era, quindi, legittimo il rifiuto opposto ad assumere servizio di conduzione ad agente solo, come chiarito da questa Corte con le pronunce n. 28353/2021 e 30472/2021, espressamente richiamate;

3. avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe, suddivisi tra lavoratori iscritti al sindacato Or. Sa., rappresentati e difesi dagli avv. PI.AL. e FR.AL., i quali hanno depositato memoria, e lavoratori non iscritti, rappresentati e difesi dall’avv. EL.BO.; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE

1. la società ricorrente per cassazione deduce, con il primo motivo, violazione, ex 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 51 del CCNL delle Attività Ferroviarie, nonché degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per erroneità e illogicità della motivazione in relazione ai ricorrenti iscritti alla Or. Sa., e nullità della sentenza, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per mancanza della motivazione sul punto ex art. 132, n. 4, c.p.c.; sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che, nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato dissenziente, sia sufficiente a fondare l’accoglimento della domanda la mancata applicabilità dell’accordo aziendale in materia di Agente Solo, senza considerare il loro dovere di ottemperanza all’ordine rinnovato;

2. con il secondo motivo, deduce violazione o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1460, 2697 e 2087 c.c., in ordine alla ritenuta illegittimità del modulo di condotta ad Agente solo;

3. con il terzo motivo, deduce violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 3, c.p.c., dell’art. 2087 c.c., dell’art. 45, primo comma, D.Lgs. n. 81/2008, dell’art. 2, quinto comma, D.M. n. 388/2003, dell’art. 4 D.M. n. 19/2011, nonché degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e nullità della sentenza per difetto di motivazione sul punto, ex art. 360 n. 4 c.p.c.; assume che la Corte territoriale, ritenendo che la sicurezza del lavoratore possa essere adeguatamente assicurata solo mediante il costante affiancamento di un collega in grado di condurre il treno in caso di emergenza, ha di fatto abrogato la normativa di sicurezza, che prevede peculiari obblighi datoriali nel caso di lavoratore isolato, e non ha effettuato la verifica comparativa dei comportamenti, necessaria per l’operatività dell’eccezione di inadempimento;

4. il primo motivo è infondato;

5. va richiamato il carattere cd. chiuso del giudizio di rinvio (Cass. S.U. n. 17332/2021; Cass. n. 8039/2023, n. 21692/2023, n. 5588/2024), che non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, e si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l’oggetto del giudizio attraverso un’attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell’espletamento delle attività conseguenti;

6. in ragione della struttura chiusa propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, i profili che le parti possono dedurre nell’impugnazione della sentenza rescissoria debbono necessariamente riguardare l’aderenza di quest’ultima al principio espresso dalla sentenza rescindente;

7. nel caso in esame, la Corte di merito ha dato attuazione alla sentenza rescindente, la quale, per i lavoratori iscritti, aveva precisato che “… la Corte territoriale nel valutare l’applicabilità, anche agli odierni ricorrenti delle disposizioni introdotte con il contratto del 2009 avrebbe dovuto valutare se questi erano o meno aderenti all’organizzazione sindacale che aveva sottoscritto il contratto aziendale del 2003 ma non anche il successivo contratto del 2009 con il quale, in deroga a quanto già concordato, era stata introdotta la conduzione ad Agente Solo. 5.4. Nei loro confronti infatti, diversamente da quanto avviene per quei lavoratori che non appartengono ad alcuna organizzazione sindacale, non può trovare applicazione la disciplina sopravvenuta ove si accerti il dissenso manifestato dall’organizzazione sindacale di appartenenza”;

8. per tali lavoratori, dunque, il giudice del rinvio, riassunta la causa, ha correttamente perimetrato l’oggetto del giudizio all’accertamento dell’iscrizione a organizzazione sindacale che aveva manifestato dissenso alla modifica del contratto aziendale sottoscritto (non sottoscrivendo la modifica riguardante la conduzione ad Agente Solo);

9. il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, riguardanti gli altri lavoratori, non sono fondati;

10. come evidenziato in narrativa, con la sentenza impugnata la Corte di Roma si è conformata, richiamandoli espressamente, a precedenti di questa Corte in materia, cui il Collegio intende dare continuità, e che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

11. con essi è stato affermato che, in tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine – ancorché confermato per iscritto – dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell’art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell’illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rifiuto di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di “equipaggio misto” o “agente solo” – vale a dire con a bordo soltanto un Tecnico Polifunzionale Cargo, in assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida – con pericolo per la sicurezza dei trasporti e l’incolumità di terzi); e che, in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore (Cass n. 28353/2021);

12. è stato anche precisato che l’art. 51 del CCNL Attività ferroviarie non è stato in concreto violato se il lavoratore, conducente di treno, si è avvalso della facoltà di rifiutare di rendere la prestazione con la modalità Agente Solo sul rilievo che la prestazione avrebbe potuto essere pericolosa, essendo sufficiente la prospettazione dell’idoneità lesiva della prestazione resa per i rischi per la sicurezza del personale viaggiante non adeguatamente fronteggiabili con i dispositivi di sicurezza apprestati; e che l’accertamento in ordine alle procedure che consentono le comunicazioni con i centri di controllo del traffico e l’apprestamento di soccorsi in caso di malfunzionamenti dei sistemi senza offrire una protezione dai diversi e specifici inconvenienti connessi alla guida da parte di un solo agente del convoglio ferroviario rappresenta un’indagine in fatto non sindacabile in questa sede richiedendosi, da parte della società ricorrente, una diversa valutazione degli elementi di fatto presi in considerazione dalla sentenza (cfr. Cass. n. 30472/2021, in motivazione, parr. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3);

13. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.250 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore dei controricorrenti rappresentati e difesi dagli avv. -omissis-, e in complessivi Euro 10.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore dei controricorrenti rappresentati e difesi dall’avv. -omissis-

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.