Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4077 depositata il 27 febbraio 2026
Differenze retributive
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 5.2017 il Tribunale di Paola aveva rigettato tutte le domande proposte da F.M. nei confronti di D.P..
2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal F.M. contro la sentenza di primo grado, ha condannato l’appellato D.P. al pagamento della somma complessiva di € 26.839,01 lordi, di cui € 668,16 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riesaminate le testimonianze assunte in primo grado, riteneva provata in causa l’esistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato dal 9.1.2001 al 31.10.2003 (ossia, per la durata ammessa dal convenuto), con la qualifica in capo al lavoratore (come inserviente) del VII livello del CCNL commercio e terziario, e con orario lavorativo nei limiti di quello contrattuale previsto, tenendo conto di una retribuzione percepita di € 232,00 mensili, sicché, sulla base della nuova C.T.U. contabile fatta espletare in secondo grado, concludeva che al lavoratore competesse la complessiva somma sopra specificata.
4. La Corte, per il resto, confermava il rigetto di tutte le ulteriori richieste del lavoratore.
5. Avverso tale decisione D.P. Domenico ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
6. Resiste l’intimato con controricorso contenente ricorso incidentale a mezzo di quattro motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il ricorrente principale denuncia: “1). Violazione dell’art. 360 cpc., primo comma, nn. 3 e 5 per falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo. 2) Mancanza di prova sulla domanda accolta ex art. 2697 c. in relazione anche all’art. 215 c.p.c. e violazione della legge 863/1984 – Illogicità della motivazione”. Deduce che la Corte territoriale “con ragionamento palesemente contraddittorio, ha riconosciuto un credito in favore del lavoratore con la sola motivazione che le modalità lavorative dal 2001 al 2003 sarebbero state contraddistinte da un rapporto Full-time anziché part time stante la mancata prova scritta inerente il nuovo rapporto di lavoro che rimane a carico del datore di lavoro”.
2. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale il F.M. denuncia “Violazione degli articoli 1226 c.c. e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 cpc”. Si duole che la Corte d’appello abbia respinto il suo appello nella parte in cui chiedeva la condanna del bar “DUE STELLE” di D.P. Domenico al pagamento dei danni biologici determinati dall’attività usurante, svolta continuativamente per oltre dieci anni senza riposo e senza il godimento delle ferie, da valutarsi in via equitativa dal giudice ai sensi dell’art. 1226 c.c.
3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale il lavoratore denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2116 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c.”. Lamenta che la Corte d’appello non abbia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ex 2116 c.c. per gli anni “dal 9.1.2001 al 31.10.2003, così come invece avrebbe dovuto, omettendo completamente la motivazione sul punto”.
4. Con il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia “Violazione degli artt. 2094, 2099 e 2107 cc e della legge 1369
del 1960 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cpc”. Deduce in sintesi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, dalla prova di tutti i testi, sia di parte ricorrente, sia di parte resistente, era emersa la prova del dedotto rapporto anche per i periodi dal 1997 al 2001 e dal 2003 al 2006.
5. Con il quarto motivo dello stesso ricorso denuncia “Violazione degli 5 l. n. 604 del 1966 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 cpc.”. Sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’affermare che l’onere dell’avvenuto licenziamento spetti al ricorrente poiché nel caso in cui il lavoratore sostenga di essere stato licenziato verbalmente, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro, incombe all’azienda provare che il recesso sia, invece, avvenuto per dimissioni, in base all’art. 2697 c.c.
6. L’unico motivo del ricorso principale è inammissibile.
7. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).
Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).
8. Ebbene, il ricorrente si riferisce nel contempo ai differenti mezzi di cui al 3) al n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., cui aggiunge anche la deduzione di un’anomalia motivazionale, denunciata genericamente in chiave di “Illogicità della motivazione”.
8.1 La censura, inoltre, neppure è aderente all’effettiva motivazione resa dalla Corte territoriale.
Questa, infatti, non ha affermato “che le modalità lavorative dal 2001 al 2003 sarebbero state contraddistinte da un rapporto Full-time anziché part-time stante la mancata prova scritta inerente il nuovo rapporto di lavoro che rimane a carico del datore di lavoro”, come deduce il ricorrente principale.
La Corte d’appello, piuttosto, ha premesso che il P. aveva allegato “che il ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze solo dal 1/7/2001 al 31/10/003 e con un rapporto di lavoro part-time” (cfr. § 2. dell’impugnata sentenza), ed ha poi considerato che tale “preteso rapporto lavorativo a tempo parziale doveva risultare da contratto scritto, che era onere del datore di lavoro produrre ed a tale onere egli non ha adempiuto” e, “pertanto, che il rapporto di lavoro si sia svolto secondo i limiti orari contrattuali”, traendo conforto in tal senso “dalle dichiarazioni dai testi che hanno affermato di avere visto il F. al lavoro tanto nella mattina che nel pomeriggio ed indifferentemente nell’intero periodo dell’anno” (così all’inizio del § 5.4. dell’impugnata sentenza). E tanto ha ritenuto in relazione alla “durata complessiva” del rapporto lavorativo che ha giudicato “ammessa dal convenuto” (v. ibidem).
La Corte, perciò, non ha ritenuto che il lavoratore avesse allegato “l’esistenza del nuovo rapporto di lavoro per il periodo anteriore al 2001”, come invece asserito attualmente dal ricorrente.
Assume quest’ultimo che “la Corte nulla dice in ordine all’onere posto a carico del lavoratore che impone allo stesso che, lamenta la novazione del rapporto (non è provata l’esistenza del nuovo rapporto di lavoro per il periodo anteriore al 2001) l’onere di mettere in mora il datore mediante diffida, atteso che non può essere unilateralmente trasformato il rapporto di lavoro” (così tra la facciata 7 e quella 8 del ricorso, che consta di fogli non numerati).
Queste non chiare deduzioni, tuttavia, non sono assolutamente pertinenti all’oggetto del giudizio, prima che alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza: nella causa, invero, non si è mai discusso di un “nuovo rapporto di lavoro” o di una “novazione” o “trasformazione” di un rapporto in essere.
8.2 Le restanti considerazioni del ricorrente (v. pagg. 7-8 del ricorso) contengono una critica dell’accertamento probatorio operato dalla Corte di merito che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
9. Passando ad esaminare il ricorso incidentale, il primo motivo di esso ricorso è inammissibile.
10. La Corte territoriale, quanto alla domanda di risarcimento dei danni biologici e di quelli derivanti dall’attività lavorativa usurante svolta, ha condiviso i rilievi esposti sul punto nella sentenza di primo grado, nel senso che: “Nessuna allegazione, ancor prima che prova, vi è degli evocati danni biologici”.
11. A tale apprezzamento della Corte di merito che riguarda anzitutto il terreno dell’allegazione dei fatti, il ricorrente ne contrappone un altro, basato su un certificato medico, che assume di aver prodotto (peraltro, non meglio specificato anche per il suo contenuto) circa “la lesione subita dal F.M. in occasione del lavoro prestato alle dipendenze del Bar Due Stelle”; il che non è consentito in questa sede di legittimità.
12. Per analoghe ragioni è inammissibile il terzo motivo, che s’incentra su una valutazione delle risultanze processuali, segnatamente delle deposizioni testimoniali (v. in particolare pagg. 9-11 del controricorso), diversa e contrapposta a quella operata dalla Corte di merito (v. in particolare § 5.2. dell’impugnata sentenza).
13. Parimenti è inammissibile è il secondo motivo.
14. Anche in tale censura, infatti, si riscontra anzitutto la sovrapposizione di mezzi di ricorso per cassazione eterogenei, quali quelli di cui ai 3) e 5) del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (si rimanda ai principi di diritto richiamati al § 7.1. di questa motivazione).
15. Il ricorrente incidentale, comunque, non considera che sul tema del risarcimento del danno ex 2116 c.c. si è espressa non solo con i passaggi motivazionali che il ricorrente incidentale censura (v. pag. 8 del controricorso).
La Corte distrettuale, infatti, in parte successiva della propria decisione (v. § 6. della stessa), ha osservato: “L’esito della prova per testi ha rilevanza anche ai fini della questione, lasciata in sospeso della domanda di risarcimento danni ex art. 2116 c.c.. Non essendo emersa prova sufficiente di un rapporto di lavoro esorbitante i limiti temporali riconosciuti dal datore di lavoro convenuto, infatti, sarebbe stato onere del lavoratore provare l’omesso versamento dei contributi previdenziali per tale periodo e lo stesso non vi ha adempiuto. Risulta, invece, un principio di prova di segno contrario, costituito dal libro paga e matricola regolarmente vidimato in cui compare il nome del ricorrente, dalle buste paga dal medesimo sottoscritte per ricevuta e dalla comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro, inviata alla competente sezione circoscrizione del lavoro in data 4/11/2003. Tutti documenti che indicano un contesto di regolarità del rapporto”.
16. Infine, è infondato il quarto motivo dello stesso ricorso
17. La Corte, quanto al dedotto licenziamento orale, ha considerato: <… occorre partire dal principio di diritto ormai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eccepisce che il rapporto di lavoro si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. – perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c.” (Cass. 3822/2019.
Ciò posto, non solo il ricorrente non ha assolto a tale onere, ma vi è anche in atti un elemento di prova di segno contrario, costituito da una lettera di dimissioni firmata dal F.M. e datata 31/10/2003. Firma che il ricorrente non ha mai disconosciuto>.
18. Orbene, la sentenza impugnata è conforme all’indirizzo di legittimità che ha richiamato e che è, in effetti, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte.
Per contro, i precedenti di legittimità menzionati dal ricorrente incidentale o sono ormai superati oppure non pertinenti rispetto alla fattispecie in esame; erroneamente, in particolare, lo stesso deduce la violazione dell’art. 5 L. n. 604/1966, norma che riguarda la diversa ipotesi dell’onere della prova, posto a carico del datore di lavoro, della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento.
Nel caso in esame, quindi, ineccepibilmente i giudici di secondo grado hanno constatato, da un lato, che il lavoratore non aveva dimostrato il dedotto licenziamento orale nei termini sopra precisati, come era suo onere provare, e, dall’altro, che erano dimostrate le dimissioni dello stesso giusta lettera (già considerata dal primo giudice: cfr. fine del § 3 dell’impugnata sentenza) a sua firma, da lui non disconosciuta.
19. Stante la reciproca soccombenza delle parti in questa sede, le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra loro.
20. Entrambe le parti sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.