CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4567 depositata il 20 febbraio 2024

Lavoro – Fabbisogno aziendale – Giornate lavorative denunciate – Disconoscimento rapporti di lavoro agricolo – Scarto superiore 10% – Avverse condizioni climatiche – Rigetto

Rilevato che

La Corte d’appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente respinto l’opposizione proposta dalla società agricola P.F. s.s. avverso un verbale ispettivo in cui veniva contestato che il fabbisogno aziendale era inferiore al numero di giornate lavorative denunciate, con disconoscimento dei relativi rapporti di lavoro agricolo.

Riteneva la Corte che, sulla base dei dati contenuti nell’accertamento ispettivo e dei dati acquisiti a seguito della c.t.u. disposta sul fabbisogno colturale dei terreni coltivati, fosse confermato lo scarto, superiore al 10%, tra effettivo fabbisogno e numero di giornate lavorative denunciate in eccesso. Non rilevava nemmeno l’alea derivante dall’incidenza delle condizioni metereologiche sul fabbisogno aziendale, in quanto il numero delle giornate lavorative era stato comunicato a consuntivo dell’attività lavorativa prestata e dunque erano già state escluse le giornate non lavorate per avversità metereologiche.

Avverso la sentenza, la società agricola P.F. s.s. ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, la società deduce falsa applicazione dell’art.6 d.lgs. n.375/93, per avere la Corte dato rilievo al fatto che le giornate effettivamente lavorate avevano già considerato, escludendola, l’alea derivante dalle avverse condizioni climatiche. La Corte aveva travisato il motivo d’appello, invece incentrato sull’art.8 d.lgs. n.375/93: con esso si deduceva che la discrepanza tra il fabbisogno stimato e le giornate lavorative denunciate non fosse significativa, poiché inferiore al 20%.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.8 d.lgs. n.375/93, 1 l. n.77/04 e 116 c.p.c., in quanto l’art.8, co.3 d.lgs. n.375/93 ha riguardo al criterio di significativa differenza tra fabbisogno colturale e giornate lavorate, da sempre concretizzato dall’Inps nella percentuale del 20%, nel caso di specie non raggiunta poiché dalla c.t.u. risultava uno scarto intorno al 10%.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.115 c.p.c. in relazione all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. in quanto la Corte non avrebbe motivato sulle istanze istruttorie di prova orale articolate al fine di dimostrare l’effettivo fabbisogno colturale.

Il primo e secondo motivo possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi sono infondati.

La Corte non ha travisato il motivo d’appello. Dopo aver affermato che l’alea climatica non rilevava ai sensi dell’art.6 d.lgs. n.375/93 posto che la comunicazione delle giornate lavorative era fatta a consuntivo e dunque già escludeva quelle non lavorate a causa delle avverse condizioni climatiche, ha poi motivato sul nucleo centrale del motivo, che faceva richiamo all’art.8 d.lgs. n.375/93.

In particolare, la Corte ha ritenuto che dai dati di fatto acquisiti in causa risultasse uno scarto tra giornate denunciate e fabbisogno colturale superiore al 10%, e dunque non irrilevante. Richiamava inoltre il comma 4 in luogo del comma 3 dell’art.8 d.lgs. n.375/93 ove è parola di “evidente contraddizione” tra le esigenze dell’azienda e i dati occupazionali, senza che la norma specifichi la percentuale di rilevanza dello scostamento, e concludendo che il concetto di “significativa differenza” invocato dall’appellante non veniva in discussione.

I due motivi di ricorso si incentrano sull’art.8, co.3 d.lgs. n.375/93 sostenendo che la significativa differenza è integrata da una percentuale del 20%, insussistente nel caso di specie.

Ora, in primo luogo il richiamo al comma 3 dell’art.8 è inconferente, poiché tale norma riguarda il caso – opposto al presente – in cui siano state denunciate ore lavorative “significativamente inferiori” al fabbisogno aziendale. Come rettamente individuato dalla sentenza, rileva invece il comma 4. Esso ha riguardo proprio al caso in cui risulti una “evidente contraddizione” tra il fabbisogno e il dato occupazione, con conseguente disconoscimento delle giornate lavorative eccedenti rispetto al fabbisogno. In aderenza al tessuto normativo richiamato, la Corte ha concluso, in maniera condivisa, che il concetto di “significativa differenza” non veniva in discussione. In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione il comma 3 dell’art.8, il ricorso si mostra generico laddove ritiene che il criterio normativo della significativa differenza sia integrato dalla percentuale del 20%, limitandosi a fornire a supporto non un’argomentazione normativa, ma la sola generica affermazione che l’Inps abbia sempre fatto riferimento a tale percentuale, pacifica tra le parti. In tal modo però il ricorso non considera che un fatto pacifico non può mai rilevare rispetto ad una valutazione normativa, quale quella che richiede di concretizzare il dato legislativo della “significativa differenza”.

Il terzo motivo è infondato.

L’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie non sussiste, poiché la Corte dà atto della loro proposizione in uno con l’atto d’appello (v. p.2: che si riferisce al contenuto dell’appello: “e comunque in caso di dubbio sulla variabilità produttiva si sarebbe potuto disporre un’attività istruttoria come richiesta”). La Corte quindi, avendo presente le istanze istruttorie, e rigettando l’appello, ha così rigettato, seppur in modo implicito, le istanze istruttorie orali, senza incorrere in omessa pronuncia.

Peraltro, l’omesso esame di istanze istruttorie non rientra nell’omessa pronuncia di cui al n.4 dell’art.360 c.p.c., bensì nell’omesso esame di fatto decisivo, di cui al n.5 c.p.c. (Cass.13716/16, Cass.24830/17).

Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate per il presente giudizio di cassazione in €200 per esborsi, €4000 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;

dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.