CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4922 depositata il 23 febbraio 2024
Lavoro – Pensione di inabilità – Superamento requisito reddituale – Limite legale età prevista – Accoglimento
Ritenuto che
Con sentenza del 6.12.16 la corte d’appello di Messina, in riforma di sentenza del tribunale di Patti del 2009, ha dichiarato il diritto del pensionato in epigrafe alla pensione di inabilità dal luglio 2013 e condannato l’Inps al pagamento delle relative prestazioni.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il pensionato aveva superato i limiti reddituali dal 2008 al 2012, sicché la prestazione era riconosciuta solo a decorrere dal 2013.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo; il pensionato è rimasto intimato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che
Il motivo deduce violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 509 dell’88 nonché 12,13, 19 della legge n. 118 del 1971 e 3, comma 6 e 7, legge n. 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che al tempo del riconoscimento della prestazione richiesta (2013) il pensionato aveva già 65 anni.
Il motivo è fondato perché all’epoca in cui aveva maturato il requisito reddituale richiesto per beneficiare della prestazione pensionistica, il pensionato aveva già superato l’età prevista quale limite legale per fluire della prestazione richiesta.
Va peraltro detto che il superamento del limite reddituale fin dall’epoca della domanda amministrativa escludeva in radice anche il riconoscimento della prestazione sin dall’origine.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.
Le spese del processo di merito vanno compensate in considerazione dell’esito alterno dei giudizi. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio.
Spese del giudizio di merito compensate.
Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.500, oltre euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
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