CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5718 depositata il 4 marzo 2025

Lavoro – Dirigenti medici – Incarico di direzione di struttura – Funzioni professionali – Alta specializzazione – Posti disponibili – Accoglimento

Rilevato che

 Con sentenza del 9 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma sulla domanda proposta da A.S., M.D., C.P. e A.C. nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, riforma limitata alla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti di C.P. e A.C., confermava la decisione di accoglimento parziale della domanda nei confronti di A.S. e M.D. e, disconosciuta la pretesa azionata ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992 al conferimento dell’incarico di direzione di struttura, riteneva sussistenti, in base al disposto del comma 4 della stessa norma, il diritto alle “funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo” e, in relazione al suo inadempimento, il diritto al risarcimento del danno;

-che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto doversi interpretare il comma 4 dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992 come volto a sancire un automatismo per il quale il dirigente medico, in difetto dell’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura, decorsi cinque anni ha diritto al conferimento di “funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo”;

-che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Frosinone, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, S. e D.;

-che i controricorrenti hanno poi depositato memoria.

Considerato che

Con l’unico motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme di legge, della contrattazione collettiva e del regolamento interno aziendale in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale e deduce che non può desumersi dalla disciplina invocata il sancito automatismo implicante, una volta decorsi cinque anni, il riconoscimento delle funzioni di cui al comma 4, dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992;

-che va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso della ASL di Frosinone sollevata dai controricorrenti, non trovando riscontro i diversi rilievi a riguardo formulati, a fronte della chiara individuazione del vizio che inficia la sentenza impugnata dato dalla violazione della disciplina di legge e di contratto in materia di cui si argomenta l’inidoneità a fondare il riconosciuto diritto;

-che il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento, alla luce dell’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11574/2023 cui adde Cass. n. 1478/2024, Cass. n. 5027/2024, Cass. n. 11575/2024, Cass. n. 21544/2024) secondo cui “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva”;

-che il Collegio intende dare continuità al principio enunciato, perché gli argomenti sui quali lo stesso è fondato, da intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., resistono ai rilievi critici sviluppati nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., che svolgono considerazioni su temi già valutati dalle pronunce citate;

-che il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda e con la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, per essersi l’orientamento accolto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.