CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6399 depositata il 10 marzo 2025
Trattamento pensionistico – Ricalcolo – Termine di decadenza – Art. 47, comma 6, DPR n. 639 del 1970 – Prestazione riconosciuta solo in parte – Differenze sui ratei – Principio di affidamento – Principio di decadenza mobile – Decorrenza – Contributo unificato – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto parzialmente la domanda di M.R.G., volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento e la condanna dell’Inps al pagamento delle differenze sui ratei.
In particolare, il riconoscimento del diritto e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei di pensione erano stati fissati con decorrenza 5 marzo 2012, e cioè con decorrenza dal triennio antecedente il ricorso giudiziario.
2. La Corte di appello ha ritenuto applicabile la decadenza di cui all’art. 47, comma 6, del DPR nr. 639 del 1970, trattandosi di «ricalcolo» di un trattamento pensionistico e, quindi, di prestazione «riconosciuta solo in parte».
3. Ha ritenuto che la decadenza fosse applicabile anche alle prestazioni corrisposte prima dell’entrata in vigore dell’art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011 (che ha introdotto il comma 6 cit. all’art. 47) e liquidate in misura inferiore al dovuto.
Il termine triennale di decadenza decorreva dall’entrata in vigore del D.L. nr. 98 del 2011 (e quindi dal 6 luglio 2011).
Tuttavia, in applicazione del principio di decadenza mobile, di cui all’art. 6 del DL nr 103 del 1991, la decadenza riguardava soltanto le differenze sui ratei maturati antecedentemente al triennio precedente la domanda giudiziale.
4. Avverso la decisione, ha proposto ricorso la parte privata, articolando due motivi.
5. Ha resistito l’INPS, con controricorso.
Considerato che
6. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 47 del d.P.R. nr. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38 del D.L. nr. 98 del 2011, conv. in legge nr. 111 del 2011, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile l’istituto della decadenza alla fattispecie concreta, in relazione alla quale poteva discutersi solo di prescrizione.
7. Con il secondo motivo è dedotta la violazione del principio di affidamento.
Parte ricorrente non condivide i principi stabiliti da Cass. nr. 17430 del 2021 (che pure mitiga il più rigoroso orientamento di Cass. nr. 11909 del 2021) ove questi escludono che il termine di decadenza – nelle ipotesi di cui all’art. 47, comma 6 – possa essere maggiorato di un periodo pari alla durata del procedimento amministrativo.
8. I due motivi vanno congiuntamente esaminati per profili di stretta connessione.
9. Essi sono infondati.
10. Si discute della decadenza di cui all’art. 47, comma 6, cit. e delle relative modalità applicative, in relazione ad una domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.
Nello specifico, si tratta di una pensione di reversibilità, in relazione alla quale è stato richiesto l’adeguamento al minimo per effetto della pronuncia della Corte Cost. nr. 495 del 1993.
11. Come noto, la decadenza di cui all’art. 47, comma 6, del d.P.R. 639 del 1970, nel testo novellato dall’art. 38, co. 1, del D.L. 98 del 2011, è specificamente rivolta alle prestazioni non corrisposte integralmente (così testualmente la norma nelle parti di interesse: « Le decadenze […] si applicano […] alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte […]»).
12. In numerose occasioni, la Corte ha applicato la decadenza a domande di ricalcolo del trattamento pensionistico (Cass. nr. 11909 del 2021, nr.17430 del 2021, nr. 22820 del 2021 e numerose altre).
13. In particolare, per quanto di maggiore rilievo ai fini di causa, le più recenti pronunce della Corte -cui in questa sede va data continuità- hanno chiarito che la decadenza si applica anche alle «prestazioni riconosciute solo in parte» liquidate prima del D.L. nr. 98 del 2011, sia pure con decorrenza dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto medesimo (Cass. nr. 11909 del 2021; Cass. nr. 123 del 2022).
Tale conclusione è stata affermata sulla scia di Cass., sez. un., nr 15352 del 2015 che ha ritenuto applicabile l’art. 252 disp. att. cod. proc. civ. anche all’istituto della decadenza.
14. Si è, quindi, definitivamente superato il diverso e più risalente insegnamento (Cass. nr.16549 del 2016 e altre conformi) che, invece, riteneva applicabile la decadenza di cui all’art. 47, comma 6, alle prestazioni corrisposte dopo l’entrata in vigore del D.L. nr. 38 del 2011.
15. Si è, poi, precisato che la decadenza è impedita solo dalla presentazione della domanda giudiziale (Cass. nr. 22820 del 2012; Cass. 12400 del 2024) mentre è del tutto sganciata da quella amministrativa.
Ciò in coerenza con l’art. 2966 cod.civ. a mente del quale «la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge» e nella fattispecie l’atto previsto dalla legge è «l’azione dinanzi l’autorità giudiziaria».
16. Per espressa previsione, inoltre, il termine di decadenza decorre dal «riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».
Con chiara formulazione, la norma esclude «addizioni» derivanti dalla procedura amministrativa (in ultimo, Cass. nr 12400 del 2024) diversamente dalle ipotesi disciplinate dal secondo comma del medesimo art. 47.
17. Si è, infine, chiarito che anche la decadenza disciplinata dall’art. 47,comma 6, è una decadenza «mobile», in applicazione della regola generale che si rinviene nell’art. 6 del DL nr. 103 del 1991; come tale, investe solo i ratei remoti, non quelli compresi nel triennio antecedente la domanda giudiziale né quelli futuri.
18. Alle indicate regole di diritto, si è uniformata la sentenza impugnata che è, dunque, immune dai mossi rilievi.
La Corte di appello ha considerato -come doveva- esclusivamente la domanda giudiziale e riconosciuto il diritto alle differenze a decorrere dal 5 marzo 2012, triennio antecedente il momento di proposizione della lite ( 5 marzo 2015).
19. Segue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Nulla si provvede sulla spese, ricorrendo le condizioni di esonero ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
20. Per l’esito della lite, sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis., ove dovuto.