CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6752 depositata il 13 marzo 2024
Lavoro agricolo – Reiscrizione elenchi bracciantili – Retroattività norma – Rigetto
Rilevato che
Con sentenza del giorno 25.10.2018 n. 573, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello di P.L., avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva dichiarato la decadenza di quest’ultima dalla domanda proposta, volta a chiedere la dichiarazione di sussistenza del suo rapporto di lavoro agricolo e la reiscrizione nei relativi elenchi bracciantili.
Il tribunale rilevava che, essendo stata pubblicata sul sito dell’Inps la cancellazione della P. dagli elenchi bracciantili, in data 18.9.2015, il ricorso era inammissibile, perché tardivo, essendo stato depositato solo il 5.12.2016.La Corte d’appello, da parte sua, confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, P.L. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 22 comma 1 del DL n. 7/70, convertito con legge n. 83/70, dell’art. 11 del DL n. 375/93, dell’art. 12 bis del RD n. 1949/1940, inserito dal DL n. 98/11, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva attribuito efficacia retroattiva alla norma che prevede la conoscenza legale della cancellazione della posizione lavorativa dagli elenchi dei braccianti agricoli a decorrere dal giorno della pubblicazione telematica effettuata dall’Inps nel proprio sito internet – data da cui inizia a decorrere il termine di 120 gg., ai sensi dell’art. 22 comma 1 cit., per l’interessato che intenda proporre azione giudiziaria avverso il provvedimento amministrativo di cancellazione, emesso dall’istituto previdenziale – quando invece, trattandosi di un rapporto lavorativo intercorso prima dell’entrata in vigore della legge, l’Istituto avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione personale.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ” La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma” (Cass. n. 37974/22).
A questo indirizzo va data necessaria continuità, non ponendosi un problema di retroattività della norma, né di necessità di disciplina transitoria, atteso che le nuove modalità telematiche di notifica si applicano a disconoscimenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del DL n. 98/11.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Ente previdenziale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.