Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6993 depositata il 16 marzo 2025

licenziamento – assenze per congedo parentale

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a -omissis-  condannando il datore di lavoro a reintegrare l’appellante ed a risarcirgli il danno commisurato a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR oltre accessori.

La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità di altri provvedimenti disciplinari irrogati al lavoratore, condannando la datrice di lavoro a corrispondere le trattenute indebitamente operate sulle retribuzioni a titolo di sospensione della retribuzione per i giorni indicati nei provvedimenti disciplinari illegittimi.

La Corte d’Appello a fondamento della decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, ha premesso che al lavoratore fosse stato contestato in sede di irrogazione del licenziamento l’abuso del congedo parentale limitatamente agli ultimi 10 giorni del congedo per il periodo dal 2/4/2019 al 13/4/2019 fruito per il figlio.

Per tale periodo la Corte ha ritenuto comprovato dall’istruttoria che il lavoratore – che nel periodo precedente aveva prestato la propria assistenza al figlio – fosse ritornato in Marocco, questa volta da solo, dove risiedeva la madre a causa dell’improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute, lasciando il figlio in Italia con la moglie. Ed ha rilevato inoltre che il lavoratore non avesse espletato alcuna attività di lavoro per conto terzi, né avesse messo in atto altre condotte incompatibili con le motivazioni assistenziali che sono alla base dell’istituto del congedo parentale, atteso che il breve periodo in cui il lavoratore era tornato da solo al suo paese di origine era stato determinato dalla necessità di assistere la madre malata, le cui precarie condizioni di salute erano state confermate in istruttoria.

Pertanto, la condotta contestata non appariva connotata da intrinseco disvalore sociale, trattandosi comunque di una assenza temporanea per ragioni familiari urgenti e contingenti, esigenza riconducibile nell’alveo dei doveri di solidarietà familiare e di cura dei legami.

E del resto il lavoratore non appariva meritevole di alcun rimprovero per aver lasciato in Italia il figlioletto con la madre per il breve lasso di tempo, atteso che non era ragionevole sottoporre il minore nato il 13/2/2018 ad un ulteriore impegnativo trasferimento a seguito del padre, ne era esigibile che il padre rinunciasse all’assistenza della propria genitrice.

In altri termini l’allontanamento temporaneo era doveroso e giustificato in assenza di elementi specifici comprovanti una diversa intenzionalità, mentre non era possibile attribuire ad esso il significato di un sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali, tale da integrare una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. ed idonea a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro.

La Corte concludeva pertanto che il fatto contestato non sussistesse sul piano del disvalore sociale e della intrinseca antigiuridicità, perché privo di rilevanza giuridica, perché non antigiuridico ed inidoneo a incidere sul rapporto fiduciario ed a produrre effetti sul piano disciplinare.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione TN. con sei motivi di ricorso illustrati da memorie. Il lavoratore è rimasto intimato e non ha svolto difese. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo ex art 360, n. 4. C.p.c. si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c. co. 2, n. 4 c.p.c. per difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione perché l’affermazione della Corte di appello secondo cui la condotta del lavoratore – che non era stato con il figlio dal 2 al 13 aprile 2019 – non fosse incompatibile con le motivazioni assistenziali proprie del congedo parentale era contraddittoria e illogica rispetto alle premesse illustrative della ratio dell’art.32 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.

2.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. dell’art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 per avere la Corte di appello errato a sostenere che il lavoratore non avesse messo in atto comportamenti incompatibili con l’istituto del congedo e per avere ancorato il giudizio sulla correttezza della fruizione del congedo a considerazioni estranee alla sua funzione, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 Cost.

3.- Con il terzo motivo si deduce violazione, ex art 360, n. 3 c.p.c., dell’art. 2119 c.c. in relazione al disposto dell’art. 32 L 151/2001 e artt. 1175 e 1375 c.c.) e 360, nonché ex art 360 comma n. 5 c.p.c. difetto di motivazione in ordine all’insussistenza della violazione dell’art. 1175 e 1375 c.c. avendo la Corte di appello errato nel sostenere che non vi fosse stata una grave violazione dei principi di correttezza e buona fede.

4.- Con il quarto motivo si lamenta ex art 360, n. 5 c.p.c. che nel ritenere legittimo l’allontanamento del lavoratore dal figlio, durante il periodo dedicato all’assistenza alla madre, ha omesso di considerare i motivi per cui era stato chiesto il congedo parentale (necessità di cura del figlio).

5.- Con il quinto motivo si lamenta ex art 360, n. 4 la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte errato nel ritenere provata la circostanza della sussistenza di ragioni urgenti e contingenti imponenti al lavoratore il rientro in Marocco per assistere la madre; ex art. 360, n. 5 c.p.c. omessa considerazione delle dichiarazioni del lavoratore fatte in sede di interrogatorio in primo grado.

6.- Con il sesto motivo si denuncia ex art 360, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. 23/2015 perché la Corte di appello ha errato nel ritenere che il fatto materiale contestato al lavoratore fosse privo di rilevanza giuridica perché non antigiuridico né idoneo a incidere sul rapporto fiduciario e a produrre effetti sul piano disciplinare.

7.- Il primo, il secondo, il terzo motivo e, di conseguenza, anche il sesto motivo, possono essere esaminati unitariamente per connessione in quanto censurano la tesi sostenuta in diritto dalla Corte d’Appello, sottesa al ragionamento impiegato ed alla soluzione presa, in relazione alla necessità del contemperamento, nella situazione di fatto data, dell’istituto dei permessi con altri valori costituzionali rilevanti nello stesso ambito familiare.

In particolare la Corte ha ritenuto che – in considerazione dell’età del bambino, della gravità della malattia della madre del lavoratore, del fatto che fosse stato già fatto un viaggio con l’intera famiglia poco tempo prima, che il bambino fosse stato affidato alla madre, del non aver il lavoratore espletato attività incompatibili sul piano del lavoro o di altri apprezzabili valori – non sussistesse, tutto ciò considerato, la figura dell’abuso del permesso.

8.- Tanto premesso, deve essere anzitutto esclusa la fondatezza di qualsiasi censura di difetto o contraddittorietà di motivazione, posto che la motivazione è senz’altro sussistente, non si ravvisano le insufficienze lamentate, né infine sono riscontrabili incongruenze in relazione a fatti decisivi.

9.- Nel merito deve invece essere considerato che viene qui in gioco l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà familiare rilevanti sul piano costituzionale sicché, sotto il profilo sostanziale, non può essere ritenuto contrario allo spirito della disciplina legale se il congedo familiare in discorso sia stato fruito in una situazione di fatto, particolare ed urgente, allo scopo di assicurare, per un periodo contenuto ed in via di eccezione, il contemperamento tutti i diversi valori compresenti nella concreta vicenda; fermo restando che l’obiettivo principale dell’assistenza al minore sia stato sempre e comunque oggettivamente assicurato pure in ambito familiare.

10.- Tale valutazione complessiva e non atomistica della fruizione del permesso è peraltro demandata al giudice di merito e va operata attraverso un giudizio di adeguatezza ed una valutazione funzionale della condotta del lavoratore, alla stregua della molteplicità dei fatti della vita concreta; essa è, in quanto tale, insindacabile in questa sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata.

11.- Anche perché la figura dell'”abuso del permesso” che conduce alla giusta causa implica sul piano soggettivo l’elemento intenzionale ed essa non può esistere quando la finalità della condotta sia stata, come qui è stato accertato in fatto, quella di obbedire ad altri valori impellenti e non di pregiudicare interessi altrui.

12.- Sicché, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non esiste alcun automatismo tra la mancata prestazione dell’assistenza al minore e la figura dell’abuso essendo pure necessario valutare, oltre alla sua oggettiva durata, anche la motivazione per cui essa non sia avvenuta.

13.- Questa Suprema Corte con la recente pronuncia n. 1227/2025, intervenendo di nuovo sulla limitrofa materia dei permessi ex L. n. 104/1992, ha evidenziato anzitutto come ” sul piano sistematico e ordinamentale può dirsi che, sotto il profilo oggettivo, il concetto di “abuso del diritto” implichi l’assenza di funzione, ossia un esercizio del diritto solo apparente, privo di qualunque legame ed utilità rispetto allo scopo per il quale quel diritto è riconosciuto dal legislatore. Sul piano soggettivo è necessario un elemento psicologico, di natura intenzionale o dolosa, che parimenti deve essere accertato, sia pure mediante presunzioni semplici, dalle quali sia possibile individuare la finalità di pregiudicare interessi altrui“.

Inoltre la stessa pronuncia ha ribadito (al punto 3.4) “La necessità che il nesso causale fra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile sia valutato non soltanto in termini quantitativi, ma anche qualitativi e complessivamente in modo relativo, ossia tenendo conto del contesto e di tutte le circostanze del caso concreto, è stata da tempo affermata da questa Corte in materia di congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001 (Cass. n. 29062/2017; Cass. n. 13383/2017) e ha indotto a ritenere che il c.d. abuso del diritto sussista soltanto se quel nesso causale venga a mancare “del tutto” (Cass. n. 19580/2019)”.

14.- All’interno di questo quadro ricostruttivo, nemmeno può esistere alcuna violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in quanto la posizione di chi lavora e la stessa esplicazione della prestazione lavorativa vanno calate sempre nella più complessa realtà, sociale e familiare, in cui vive il prestatore.

15.- Alla luce di tali premesse deve riconoscersi che il “fatto” disciplinare contestato non esiste né sul piano oggettivo e tanto meno su quello soggettivo, non avendo voluto il lavoratore e commettere alcun abuso ossia distorcere per finalità vietate l’uso del congedo accordatogli dall’ordinamento. Si tratta quindi – come rilevato dalla Corte di appello – di un fatto privo di rilevanza giuridica perché non è antigiuridico, né idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario e a produrre effetti sul piano disciplinare (Cass. 12174/2019).

16.- Il quarto ed il quinto motivo sono invece inammissibili e riguardano il merito dei fatti sia perché attengono alla scelta del materiale probatorio utilizzato dal giudice e non sindacabile in questa sede di legittimità; e sia perché non c’è stata alcuna omessa valutazione (la Corte ha invero considerato i motivi sottesi alla richiesta dei permessi ed al rientro in Marocco) tanto meno su questioni decisive.

17.- Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese.

18.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002.

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.