Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 7019 depositata il 16 marzo 2025

indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL

RITENUTO CHE:

La corte d’appello di Roma con sentenza 19.2.19 ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva accertato il diritto del lavoratore in epigrafe -collaboratore a progetto iscritto alla gestione previdenziale speciale- alla regolarizzazione contributiva per il lavoro effettuato.

In particolare, ha rilevato la corte territoriale l’obbligo di versamento solo a carico del committente anche per la parte del lavoratore autonomo e che, in caso di inadempimento del committente, il lavoratore poteva comunque beneficiare dell’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., anche al caso tanto più che vi era stato successivo espresso recepimento del legislatore con l’articolo 13 del decreto legislativo 80 del 2015.

Avverso la sentenza propone ricorso l’Inps per un motivo che deduce violazione dell’articolo 2 legge 335 del 19695 e 2116 c.c., resiste con controricorso il lavoratore.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha invero già affermato Sez. L – , Sentenza n. 11430 del 30/04/2021 (Rv. 661110 – 01) che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all’INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l’azione di cui all’art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Al principio ha dato continuità anche Sez. L – , Ordinanza n. 30474 del 26/11/2024 (Rv. 672692 – 01), secondo la quale, ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Quest’ultima pronuncia, peraltro, esamina e disattende le censure di irragionevolezza del principio applicato, il che consente di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nel controricorso.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su esposti, deve essere cassata.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite, che proprio nel principio di automaticità delle prestazioni rinviene il suo precipuo fondamento.

La peculiare complessità delle questioni dibattute e il recente consolidarsi dell’orientamento di questa Corte, in data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello e alla proposizione dell’odierno ricorso, inducono a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.