CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7285 depositata il 19 marzo 2024
Lavoro – Preavviso di fermo – Cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi non pagati e somme aggiuntive – Sospensione della prescrizione – Definizione agevolata – Inapplicabilità ai crediti previdenziali – Accoglimento
Ritenuto che
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catania rigettava l’opposizione svolta da G.E. avverso un preavviso di fermo notificato da R.S. s.p.a. e fondato su una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi non pagati e somme aggiuntive.
Riteneva la Corte che il credito dell’Inps non fosse prescritto per il decorso del tempo successivo alla notifica della cartella poiché la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art.1, co.623 l. n.147/13.
Avverso la sentenza G.E. ricorre per un motivo.
R.S. s.p.a. è rimasta intimata, al pari della (…) (S.C.C.I.) s.p.a.
L’Inps ha conferito procura difensiva senza svolgere attività difensiva.
All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, G.E. deduce violazione ed errata applicazione dell’art.1, co.618 e 623 l. n.147/13, per non avere la Corte considerato che la definizione agevolata prevista da detta normativa non si applica ai crediti dell’Inps, e quindi nemmeno operava la sospensione della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art.1, co.618 l. n.147/13 la definizione agevolata si applica ai “relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”.
Il successivo comma 623 stabilisce che: “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.”
È vero quanto affermato dalla Corte, ovvero che, la sospensione della prescrizione di cui all’art. 1, co.623, l. n.147/13 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (v. in tal senso Cass.1893/20). Occorre però verificare se la definizione agevolata si applichi ai crediti previdenziali.
La conclusione di inapplicabilità dell’istituto della definizione agevolata ex l. n.143/17 ai crediti Inps discende dal testo dell’art.1, co.618 l. n.143/17. Esso, come detto, si applica a ruoli formati da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni. L’Inps, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma. L’art.1, co.618 l. 147/13 non fa riferimento agli enti pubblici parastatali quale è l’Inps, ma considera i soli enti locali e i soli uffici dello Stato come soggetti che possono emettere i ruoli oggetto di definizione agevolata. Il riferimento esplicito agli uffici statali fa capire che, dal punto di vista soggettivo, la definizione agevolata riguarda non i ruoli emessi da un ente parastatale come l’Inps, ma i soli ruoli emessi dallo Stato o dagli enti locali. Resta pertanto inapplicabile la sospensione della prescrizione ex art.1, co.623 l. n.147/13.
Conclusivamente, la sentenza va cassata con rinvio per i successivi accertamenti e per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione;
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