Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 761 depositata il 14 gennaio 2026
Regolamento di competenza
Fatti di causa
1. il Tribunale di Tivoli, adito dal lavoratore subordinato R.B. per il pagamento di differenze retributive e TFR, ha accolto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal datore di lavoro Associazione Geira Onlus ai sensi dell’art. 413, comma 2, c.p.c., ritenendo che dalla documentazione in atti non risultassero elementi di collegamento con il suo territorio, emergendo – al contrario – elementi di fatto quali la sede dell’impresa e il luogo di stipulazione del contratto di lavoro, che militavano per la competenza del Tribunale di Latina.
2. Propone regolamento di competenza il lavoratore, chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Tivoli, dovendosi applicare il criterio della competenza attinente alla dipendenza dell’impresa. In proposito, deduce di non essersi mai recato per svolgere la propria attività presso la sede di Latina, e che presso la propria abitazione sita in Tivoli egli parcheggiava il mezzo aziendale con il quale quotidianamente svolgeva l’attività lavorativa (accompagnamento di pazienti presso cliniche e ospedali), sulla base di ordini e istruzioni datoriali impartiti direttamente tramite telefono mobile. Sostiene, pertanto, che la dipendenza aziendale vada individuata in base all’esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, e con riferimento alla valutazione della prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell’art. 413 c.p.c. è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio.
3. Resiste il datore di lavoro, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza del regolamento per competenza;
4. il PG ha depositato conclusioni
5. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Viene in rilievo la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore“, di cui all’art. 413, comma 2, p.c., quale criterio di competenza territoriale specifico in materia di lavoro, che il ricorrente può scegliere tra i fori alternativi indicati da detta norma, previa dimostrazione che ricorrono gli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio prescelto (cfr. n. 18798/2022, n. 17311/2018); a tale riguardo, il criterio della dipendenza non va riferito all’atto con il quale il lavoratore è destinato alla stessa (anche se indicato nel contratto di lavoro), ma all’effettivo svolgimento della prestazione presso di essa;
2. Come rilevato dal PG con argomentazioni che il Collegio condivide e puntuali richiami alla giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare Cass. n. 17911/2023), deve osservarsi che costituisce dipendenza dell’azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, pur di modesta entità, anche se in esso non si esercitano poteri decisionali e di controllo (Cass. n. 13547/2003 e successive conformi); il criterio della dipendenza, pertanto, deve essere interpretato in senso estensivo (Cass. n. 17347/2013);
3. L’abitazione del lavoratore può, conseguentemente, essere qualificata, ai fini della determinazione della competenza, come dipendenza, purché nella stessa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari per la prestazione lavorativa (Cass. n. 12907/2022, n. 3154/2018, n. 13309/2019, n. 23053/2020);
4. In casi analoghi a quello presente, ai fini della competenza territoriale, questa Corte ha elaborato una nozione ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c., in cui rientra anche il luogo in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), luogo dove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. n. 2003/2016, n. 29334/2017, n. 25613/2019, n. 38861/2021, 4362/2022, n. 5503/2023), dovendosi intendere per dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali o le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi.
5. Sulla scorta dei principi giurisprudenziali innanzi richiamati, che interpretano in senso ampio la nozione di dipendenza ex 413 c.p.c. e che sono volti a rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nel caso di specie occorre valorizzare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tramite guida di automezzo, strumento di lavoro necessario, custodito presso l’abitazione del lavoratore, che comunica con il datore di lavoro tramite telefono mobile, in assenza di collegamenti lavorativi materiali con la sede di Latina, tenuto conto della peculiare tipologia di rapporto.
6. Alla stregua di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa ex 50 c.p.c.
7. le determinazioni sulle spese del presente giudizio vanno rinviate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Spese al definitivo.
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