CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7847 depositata il 25 marzo 2025
Licenziamento collettivo – Procedura amministrativa – Art. 4 della Legge n. 223 del 1991 – Categoria protetta – Danno biologico conseguito – Infortunio subìto – Limitate capacità lavorative – Mansioni compatibili – Esternalizzazione del servizio – Criteri di scelta – Quota di riserva – Inamissibilità
Rilevato che
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha respinto le domande proposte da G.D.P. nei confronti della società U.I.M. s.r.l. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo avviato con comunicazione del 5.11.2019.
2. La Corte territoriale ha accertato la legittimità della procedura amministrativa di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991 e il rispetto dei criteri di scelta; in particolare, ha evidenziato che il lavoratore era addetto (sin dal 2008) al servizio Portineria (reparto soppresso) e che tale assegnazione risultava dallo stesso accettata per acquiescenza, non solo per la lunga permanenza ma anche per essere il reparto più consono e salubre per il suo stato di salute (considerato il grave infortunio subito nel 1999 nonché la relazione del medico aziendale del 2005, che aveva evidenziato come il reparto operativo presso cui lavorava il D.P. presentava condizioni – quali umidità, rumore, necessità di stazione eretta prolungata – incompatibili con l’inabilità acquisita); in ordine alla esternalizzazione del servizio Portineria, la Corte territoriale ha sottolineato che non era circostanza contestata nella sua oggettività e che risultava logica e concordante con le prospettive di riorganizzazione aziendale; aggiungeva che la società aveva concordato, con la società esterna che intraprendeva il servizio, il passaggio diretto di tutto il personale ivi adibito, con garanzia di analogo inquadramento, riconoscimento dell’anzianità aziendale e condizioni economiche equivalenti, oltre ad un incentivo all’esodo di 40.000,00 euro.
3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
La società ha resistito con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
1. Con i due motivi di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 7, 3 e 10, comma 4, della legge n. 68 del 1999, 48 del CCNL nonché nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in riferimento alla mancata considerazione dello stato di “categoria protetta” di cui gode il D.P. (come da produzione del certificato di rendita Inail e da, diversa, sentenza – passata in giudicato – che ha quantificato il danno biologico conseguito all’infortunio subìto pochi mesi dopo l’assunzione) e all’obbligo del datore di lavoro di mantenere, in azienda, le quote di riserva a favore dei disabili.
La sentenza è nulla, ex art. 112 c.p.c., in quanto non ha adottato alcuna statuizione in ordine al diritto, esposto nell’atto di reclamo, di rimanere in servizio con adibizione a mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative.
Inoltre, l’invocazione della tutela a favore delle categorie protette non era tardiva (come rilevato dal giudice di primo grado) in quanto il giudice – a fronte di una domanda attorea di nullità del licenziamento – doveva in ogni caso assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti.
2. I motivi di ricorso sono inammissibili.
3. Va premesso che l’art. 372 c.p.c. vieta, in questa sede di legittimità, il deposito di documenti, fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di rinuncia al ricorso (cfr., fra le tante, Cass. n. 29221 del 2023 che ha precisato come deve trattarsi di nullità della sentenza derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, oppure originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti), fattispecie che non ricorrono nel caso di specie.
4. Ebbene, le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge o come nullità della sentenza mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.
4.1. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
5. La Corte territoriale, con accertamento di merito approfondito e insindacabile in questa sede di legittimità, ha accertato (pur rilevando che il giudice di primo grado aveva sottolineato come il ricorrente solo tardivamente aveva lamentato la violazione dell’art. 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999, non essendo dedotta nel ricorso introduttivo del giudizio) che il D.P. era stato assegnato – sin dal 2008 – in un settore (il servizio Portineria) compatibile con la sua invalidità, assegnazione che “risultava del tutto consona alle esigenze manifestate dal sig. D.P. nel corso del colloquio medico” del 2005 (pag. 4 della sentenza impugnata).
I giudici di merito hanno, altresì, aggiunto che il lavoratore non aveva precisato (né nel ricorso introduttivo del giudizio né nell’atto di reclamo, con conseguente violazione dell’onere di allegazione su di lui incombente) le mansioni svolte precedentemente all’assegnazione al servizio Portineria; che, in ogni caso, dalla relazione medica del 2005 sembrava evincersi che il lavoratore fosse stato adibito al reparto controllo gelati, reparto di cui il D.P. si era lamentato per “la temperatura inadatta, l’eccesso di umidità e di rumore, oltre che il disagio della stazione seduta prolungata”; i giudici hanno, pertanto, accertato che (trattandosi di uno stabilimento che produce gelati e semilavorati collegati al gelato) la collocazione del lavoratore, sin dal 2008, presso il servizio Portineria (che, nel 2019, veniva totalmente soppresso) era l’unica soluzione “più consona e salubre” (pag. 7 della sentenza impugnata) e che nessuna altra comparazione con la professionalità di altri lavoratori dell’azienda era possibile a fronte dell’assoluta mancanza di allegazioni (nel ricorso introduttivo del giudizio) in ordine alle mansioni svolte e all’esperienza posseduta, in tal modo accertando il rispetto sia dell’art. “48 CCNL di categoria” (di cui il ricorrente non precisa il settore merceologico, e che – secondo la trascrizione effettuata dal ricorrente stesso – prevede “l’opportunità” del datore di lavoro di reperire, al lavoratore infortunato, mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative, “tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato”) sia dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991 in materia di scelta dei dipendenti da licenziare.
6. Inoltre, le questioni dell’appartenenza del D.P. alle categorie di lavoratori protetti (come individuati dall’art. 1 della legge n. 68 del 1999) nonché del rispetto della quota di riserva (di cui all’art. 3 della medesima legge, che prevede percentuali di riserva che mutano in base all’organico complessivo aziendale) prevedono specifici accertamenti di fatti che non sono stati trattati nella decisione impugnata (che si occupa della compatibilità dello stato di invalidità del lavoratore con le mansioni svolte nei reparti dell’azienda), ne’ avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al Giudice del gravame (cfr. Cass. n. 20694 del 2018).
7. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
8. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.