CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8000 depositata il 26 marzo 2025
Lavoro – Illeciti disciplinari – Condotte di minaccia e di grave insubordinazione – Tutele indennitarie di cui al Decreto Legislativo n. 23 del 2015 – Onere della prova – Correttezza e buona fede – Restituzione delle somme percepite – Recesso immediato dal rapporto di lavoro
Fatti di causa
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello incidentale proposto da A.S. ed in accoglimento dell’appello principale proposto da C.S.S., riformando integralmente la sentenza gravata, ha rigettato tutte le domande proposte dal lavoratore condannandolo alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori e spese processuali per entrambi i giudizi.
La Corte d’appello, a sostegno della pronuncia, ha affermato che il lavoratore era stato escluso dalla cooperativa con la delibera di esclusione della quale era stato notiziato il 3.5.2019, ma non aveva impugnato la delibera nel termine di 60 giorni previsto dall’articolo 2533 c.c. avendo depositato l’atto introduttivo del giudizio il 6/8/2019.
Le conseguenze della tardiva impugnazione alla luce della sentenza delle Sezioni unite n.27436/2017 comportavano che la tutela reale fosse inibita dalla tardiva impugnazione della delibera di esclusione per inosservanza del termine di decadenza che precludeva qualsiasi sindacato sulla legittimità formale e sostanziale della delibera di esclusione dalla cooperativa.
Pertanto restava la residua materia del contendere limitata alla spettanza in favore del lavoratore delle tutele indennitarie di cui al decreto legislativo n. 23 del 2015 astrattamente applicabile in caso di assenza di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Tali tutele non potevano essere però accordate posto che all’esito della espletata istruttoria, era stato accertato che il lavoratore si era reso responsabile di numerosi illeciti disciplinari (12) che considerati nel loro complesso, nonché singolarmente, anche alla luce del suo cospicuo curriculum disciplinare e della contestata recidiva, erano idonei in quanto tali a costituire valido motivo di recesso immediato dal suo rapporto di lavoro ex articolo 2119 c.c.
In particolare, non poteva dubitarsi della sussistenza della giusta causa alla luce delle condotte di minaccia e di grave insubordinazione, pacificamente ritenute passibili della massima sanzione disciplinare dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione il lavoratore con sette motivi di ricorso a cui ha resistito la controparte.
Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo si sostiene la violazione dell’art. 2969 c.c. e/o dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 2533 c.c. e art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015 (360, n. 3 cpc): erroneità della sentenza in quanto la Corte di appello ha accertato la decadenza dall’impugnazione della delibera ex art. 2533 c.c. senza che sia mai stata svolta la relativa eccezione di parte.
2 .- Col secondo motivo si sostiene l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (360, n. 5 cpc) perché non ha tenuto conto che la delibera di esclusione è stata recapitata al lavoratore in data in data 8.6.2019 e che quindi non sussisteva alcuna decadenza ; la Corte ha tenuto conto solo della data del 30.5.2019 inviata con racc. il 31.5. ma non della compiuta giacenza.
3.- Col terzo motivo si sostiene la violazione dell’art. 2697 c.c. e/o dell’art. 5, l. 604/66 e/o degli artt. 1, 2 e 5 l. 142/20021 ( e/o dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2119 c.c. (360 n.3 cpc): erroneità della sentenza in quanto la Corte ha ritenuti provati e quindi accertati gli addebiti sulla base della testimonianza di un solo teste, mentre gli altri tre testi escussi nulla hanno potuto riferire circa i fatti contestati.
4 .- Col quarto motivo si sostiene la violazione dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 7, l. 300/1970 e/o dell’art. 2119 c.c. e/o dell’art. 2106 c.c. e/o dell’art. 2697 c.c. (360 n.3 cpc): erroneità in quanto, non sottraendosi la recidiva al sindacato di proporzionalità ex art. 2106 c.c., la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla stessa e sui fatti (le pregresse contestazioni e sanzioni) che ne costituivano il fondamento: il thema decidendum era sufficientemente delineato, posto che il lavoratore aveva ampiamente allegato e dedotto circa le pregresse contestazioni e sanzioni disciplinari richiamate ai fini della recidiva, posta a fondamento del licenziamento impugnato.
5 .- Col quinto motivo si sostiene la violazione dell’art. 7, l. 300/1970 e/o dell’art. 32 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (360 n.3 cpc): erroneità della sentenza in quanto le tre sanzioni disciplinari dovevano essere accertate come assunte in violazione della procedura prevista dall’art. 32 del CCNL applicato e, pertanto, da annullarsi.
6.- Col sesto motivo si sostiene la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2087 c.c. e/o 1175 e 1375 c.c. e/o 2106 e 2119 c.c. (360 n.3 cpc): erroneità della sentenza in quanto nel considerare giustificato e legittimo il licenziamento per giusta causa la Corte da un lato non ha considerato l’assunto che impone al giudice di valutare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte del datore di lavoro, nell’intimazione di un licenziamento disciplinare; e dall’altro lato, aveva palesemente violato il riparto degli oneri probatori incombenti sulle parti e ignorato la rilevanza, ai fini del licenziamento in esame, delle norme a tutela della salute dei lavoratori.
7.- Col settimo motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e/o 92 c.p.c. (360 n.3 cpc): si censura il capo della sentenza che ha disposto la condanna alle spese del lavoratore di entrambi i gradi di giudizio.
8.- Ragioni di priorità logica giuridica impongono di trattare in via preliminare i motivi tre, quattro, cinque e sei che censurano l’esistenza della ragioni sostanziali che hanno condotto la controricorrente ad intimare l’esclusione del socio lavoratore dalla stessa cooperativa con estinzione della complessa posizione giuridica (associativa e di lavoro ) da cui è composta.
9. Detti motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Ed invero la Corte d’appello, sulla base dell’istruttoria e della mancata contestazione dei fatti, ha accertato la responsabilità del lavoratore in merito ai molteplici e svariati addebiti disciplinari che gli erano stati rivolti.
Ed ha pure affermato che l’esclusione dalla cooperativa sarebbe stata comunque giustificata anche soltanto sulla base delle due violazioni consistenti nelle ingiurie ed aggressioni con minacce rivolte ad un superiore.
Ha aggiunto a tale proposito che le stesse condotte di grave insubordinazione e di minaccia non potevano ritenersi giustificate dalla circostanza che il lavoratore fosse stato asseritamente costretto a lavorare in un ambiente insalubre, per svolgere mansioni incompatibili col suo stato di salute; posto che dinanzi a tale condotta il lavoratore avrebbe potuto in ipotesi reagire tutelando le proprie ragioni nei modi di legge e non già minacciando ed ingiuriando il proprio superiore gerarchico.
Oltretutto le deposizioni testimoniali sulla insalubrità dell’ambiente di lavoro erano state pure lacunose e contraddittorie.
Pertanto, essendo stata accertata una legittima ragione di estinzione del rapporto non esisteva né il licenziamento ritorsivo e neppure il carattere discriminatorio del licenziamento.
10.- Tali affermazioni della Corte di appello sono in linea con le norme di legge e con la giurisprudenza di questa Corte e si sottraggono alle infondate censure sollevate col ricorso.
I motivi di ricorso si appuntano peraltro sul potere discrezionale di valutazione della prova da parte del giudice e sono perciò inammissibili essendo ius receptum che, fermo restando l’obbligo della motivazione congrua, non può essere sindacato in sede di legittimità il potere conferito al giudice di merito di scegliere e valutare le prove a cui ritiene di dare credito.
11.- Alla stregua di tali premesse, essendo stata accertata una legittima ragione idonea a sorreggere la risoluzione del rapporto, prive di rilevanza sono le censure riferite alla recidiva, anche sotto il profilo della proporzionalità degli addebiti.
Ed anche la censura sulla violazione dell’art.32 del CCNL, che la Corte di appello ha negato (perché le contestazioni ed i provvedimenti non sono stati recapitati nei termini per responsabilità del lavoratore), è priva di rilievo decisivo nell’economia della pronuncia perché esistono altri distinti illeciti disciplinari che sono stati regolarmente contestati, accertati come commessi e giudicati sufficienti a giustificare l’esito del giudizio.
12.- Non sussiste nemmeno la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2087 c.c. e/o 1175 e 1375 c.c. e/o 2106 e 2119 c.c..
Anzitutto perché la Corte d’appello ha positivamente accertato la responsabilità del lavoratore senza applicazione della regola di giudizio sull’onere della prova; ed inoltre perché ha correttamente affermato che quand’anche in ipotesi il lavoratore fosse stato esposto a rischi per la salute (peraltro indimostrati) avrebbe potuto ricorrere ai rimedi previsti dall’ordinamento senza commettere illeciti disciplinari come ingiurie ed aggressioni con minacce .
13.- Ciò posto, il primo ed il secondo motivo che si riferiscono alla questione della decadenza dell’impugnazione della delibera di esclusione ex art. 2533 c.c. devono ritenersi assorbiti poiché non rileva ai fini dell’esito del giudizio sapere se il lavoratore sia pure decaduto o meno dall’impugnativa della delibera di esclusione, una volta acclarato che comunque egli si sia reso responsabile dei medesimi fatti sostanziali addebitatigli sul piano disciplinare e su cui entrambi i provvedimenti di esclusione-licenziamento (in ipotesi correttamente) impugnati in giudizio si fondano legittimamente, essendo stato altresì acclarato che gli stessi fatti vanno ritenuti tali da giustificare sia l’uno che l’altro provvedimento estintivo.
14. Il settimo motivo di ricorso con cui si impugna la condanna alle spese del giudizio risulta infondato alla stregua delle considerazioni che precedono.
15.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.