CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8627 depositata il 1° aprile 2025
Lavoro – Malattia professionale – Invalidità permanente – Consulenza tecnica d’ufficio – Obbligo di motivazione – Contraddizione inconciliabile – Accoglimento
Rilevato che
1. V.V. conveniva in giudizio l’INAIL innanzi al Tribunale di Agrigento chiedendo accertarsi la natura professionale delle patologie sofferte, dorsalgia e lombalgia, avendo svolto per oltre un trentennio mansioni di autista.
L’INAIL si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata la c.t.u., che affermava la natura professionale delle patologie, il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda e accertava postumi permanenti invalidanti pari al 10% di invalidità.
2. L’INAIL proponeva appello.
Resistevano le eredi di V.V., nelle more deceduto, P.C. e V.M.G.
Espletata una nuova c.t.u., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 120/2019 depositata il 21/02/2019, rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’INAIL.
P.C. e V.M.G., pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, sono rimaste intimate.
4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, di cui all’art. 111, sesto comma, cost. e all’art. 132 cod. proc. civ.. Vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.».
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, di cui all’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.».
3. La parte ricorrente lamenta un insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili che caratterizzerebbe la motivazione della sentenza, perché la decisione dopo aver fatto riferimento e aver richiamato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in secondo grado, che aveva ribaltato il giudizio medico del consulente di primo grado escludendo la natura professionale delle patologie sofferte dall’originario ricorrente, piuttosto che accogliere l’appello, con riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il gravame con conferma della sentenza del Tribunale.
4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché deducono le medesime circostanze e le stesse violazioni che ridonderebbero in una nullità della sentenza, e sono fondati.
4.1. Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge: «all’esito della relazione di consulenza espletata in questo grado di giudizio, alla quale si fa espresso rinvio (..) e le cui determinazioni si condividono integralmente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il c.t.u. ha escluso che la denunciata dorsalgia e lombalgia configuri malattia professionale in quanto «la pratica in esame è sprovvista di documentazione a carattere clinico» idonea a «confermare l’esistenza di quadro morboso e valutare la sua incidenza funzionale».
E tuttavia, immediatamente dopo, si afferma: «per quanto suesposto l’impugnata sentenza deve essere integralmente confermata»».
4.2. Orbene, poiché la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda del V. sul presupposto della esistenza di una malattia professionale, emerge all’evidenza l’inconciliabilità delle due affermazioni.
4.3. Nel dispositivo, poi, si stabilisce che «in parziale riforma della sentenza n. 689/2018 emessa dal Tribunale di Agrigento il 16 maggio 2018, rigetta il ricorso».
4.4. Occorre tenere presente il costante orientamento di questa Corte secondo il quale in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 25/09/2018, n. 22598).
4.5. Il principio di diritto appena richiamato è applicabile alla sentenza impugnata, la motivazione della quale presenta affermazioni frutto di contraddizione inconciliabile; presenta una motivazione che, nonostante accolga le tesi dell’appellante facendo propria l’insussistenza di una malattia professionale come accertata nella consulenza svolta nel giudizio di secondo grado, conferma la sentenza di primo grado che la stessa malattia professionale aveva affermato; il dispositivo non è, a sua volta, coerente con la motivazione.
5. Sussistendo la dedotta nullità, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello competente, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.