CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8942 depositata il 4 aprile 2025

Licenziamento – Contestazione disciplinare – Tempestività – Prove testimoniali – Relazione investigativa – Gravità degli addebiti – Rapporto fiduciario – Rivalutazione del materiale istruttorio – Rigetto

Rilevato che

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2023, ha rigettato il reclamo proposto da L.L. avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 990/2023, che aveva confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 30 marzo 2020, a seguito di contestazione disciplinare relativa a plurime irregolarità nella gestione delle spese di trasferta, accertate mediante relazione investigativa commissionata dalla società.

3. La Corte d’Appello, esaminando i motivi di reclamo del lavoratore, ha:

– escluso la tardività della contestazione disciplinare, ritenendola tempestiva rispetto ai tempi necessari per l’accertamento delle anomalie nelle spese di trasferta;

– ritenuto provata la maggior parte degli addebiti contestati, basandosi su documentazione contabile, testimonianze e risultanze investigative;

– considerato irrilevante l’eventuale inutilizzabilità della relazione investigativa, atteso che la decisione si fondava anche su altre fonti probatorie;

– valutato la gravità degli addebiti nel loro complesso, evidenziando il dolo e l’incidenza sull’affidabilità del lavoratore, nonché il pregiudizio arrecato al datore di lavoro.

4. Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso L.L. con tredici motivi di impugnazione.

RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

5. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Considerato che

6. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:

6.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’Appello posto a fondamento della decisione documenti non legittimamente acquisiti.

Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzato le dichiarazioni rese dal teste G. nel processo penale e gli esiti dell’accertamento dell’Internal Audit della Rai, senza che tali elementi probatori siano mai stati acquisiti nel giudizio civile né sugli stessi si sia instaurato il contraddittorio.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 3 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello non pronunciandosi in modo espresso sulla tardività della contestazione disciplinare (nonostante la questione fosse stata ritualmente sollevata nel reclamo) e sulla tardiva applicazione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.

La corte, si duole il ricorrente, per tal via avrebbe eluso l’esame dell’applicabilità della disciplina in materia di pubblico impiego ai dipendenti Rai (che, nella prospettazione del ricorrente discenderebbe dal fatto che la Rai è partecipata al 99% dallo Stato), profilo che, se considerato, avrebbe potuto incidere sulla valutazione di tardività (applicandosi il termine massimo di 90 giorni dalla contestazione per elevare il provvedimento disciplinare e determinandosi il venire meno della giusta causa di recesso in caso di prolungamento del rapporto di oltre 10 mesi dalla contestazione disciplinare).

6.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del CCNL Rai e del Regolamento aziendale in materia di disciplina delle trasferte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto non rispettate le regole interne in materia di rendicontazione delle spese di trasferta, senza considerare che il ricorrente aveva comunque fornito giustificazioni e documentazione a supporto.

La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare dolose le condotte e non tenendo conto di come le contestazioni riguardavano alterazioni non gravi di documenti, rispetto alle quali la sanzione espulsiva di cui al punto 5 del Regolamento aziendale, appariva eccessiva con violazione del principio di proporzionalità.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per mancanza di motivazione in ordine alla gravità degli addebiti, violazione in cui sarebbe incorsa la corte non adeguatamente motivando sulla gravità della condotta contestata, limitandosi ad affermare in modo generico che le violazioni incidevano sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro, senza esprimersi specificamente sulla proporzionalità della sanzione espulsiva, in relazione ai criteri previsti dall’art. 6 del Regolamento aziendale.

6.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella dedotta inutilizzabilità della relazione investigativa.

In particolare la sentenza avrebbe esaminato la relazione investigativa solo con riguardo a due delle questioni sottoposte al suo esame e non rispetto agli addebiti di cui ai punti 3 e 5 , relativamente ai quali la difesa aveva spiegato eccezioni per evidenziare la inutilizzabilità delle risultanze investigative, segnatamente con riferimento alla irregolarità del materiale fotografico, all’assenza di marcatura temporale, erroneamente attribuendo rilievo alle deposizioni testimoniali (pag. 49 ricorso), specificando che su tale aspetto (relativo all’assenza di marca temporale) non si sarebbero pronunciati né il giudice di primo grado né il giudice di appello.

6.6 Con il sesto motivo di ricorso, collegato al quinto, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità della motivazione, in cui sarebbe incorsa la corte attribuendo valore indiziario alle fotografie (prive di marca temporale) inviate via WhatsApp dall’investigatore presente sul posto, senza verificare la genuinità di data e ora di tali immagini.

Deduce che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente esaminato le contestazioni mosse dal lavoratore in merito all’attendibilità di tali elementi probatori, consistenti nella loro formale inutilizzabilità, nonostante la tempestiva eccezione.

6.7. Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte rigettando la richiesta di acquisizione delle trascrizioni della testimonianza del teste A.S. che nel giudizio penale aveva dichiarato di non essere titolare della licenza necessaria per svolgere attività investigativa.

Avrebbe errato la Corte territoriale escludendo l’indispensabilità della deposizione del S., sul rilievo che questi non fosse indicato nella relazione di servizio né avesse mai deposto nel procedimento civile, in contraddizione con altre affermazioni espresse nella medesima sentenza in cui aveva in realtà valorizzato la utilizzabilità della relazione.

Secondo il ricorrente l’acquisizione della deposizione del S. avrebbe assunto un valore decisivo per il giudizio poiché avrebbe posto in luce l’assenza di autorizzazioni amministrative alla attività investigativa, non essendo egli dipendente né di A. né di A. 2001.

6.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 134 T.U.L.P.S. e del DM 269/2010, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l’accertamento circa la mancanza di autorizzazione per l’attività investigativa svolta dal sig. G., operatore della A. a cui A. aveva chiesto collaborazione per carenza di personale, sul rilievo che questi avrebbe riferito i fatti come testimone oculare, in violazione della normativa e della giurisprudenza rilevante sul punto, che considera l’investigatore non un terzo imparziale ma l’ausiliario di una delle parti che può svolgere il suo compito solo con le prescritte autorizzazioni, circostanze che la corte non avrebbe considerato.

6.9. Con i motivi dal nono al tredicesimo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 2697 c.c. e 244 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per vizi di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie.

I motivi investono, rispettivamente:

6.9. 1. il valore della testimonianza de relato della teste B. (nono motivo) coordinatrice di A., che avrebbe riferito dell’arrivo della fotografia (raffigurante il ricorrente a passeggio con il cagnolino) sul proprio cellulare, foto, nella prospettazione difensiva, non utilizzabile perché acquisita illegittimamente da un comune cittadino che ha vestito abusivamente gli abiti di un investigatore, e che avrebbe fornito narrazioni de relato, in violazione segnatamente degli artt. 115 e 257;

6.9.2. il travisamento delle risultanze istruttorie (decimo motivo) in cui sarebbe incorsa la corte nella parte in cui ha ritenuto attendibile la testimonianza della sig.ra B. a discapito di due testimoni che avevano fornito versioni opposte e indipendenti tra loro (P. e C.), erroneamente escludendo l’attendibilità del teste P., sulla base di un presunto conflitto tra gli orari indicati dal teste e quelli riferiti dal ricorrente, senza chiarire i criteri di calcolo adottati.

Avrebbe la corte commesso un errore logico, senza considerare il tempo necessario per completare l’intervento sul mezzo, comprendente non solo la riparazione, ma anche la pulizia del gasolio colato a terra, e non avrebbe considerato altre incongruenze nelle prove testimoniali, tra cui: l’asserito arrivo del ricorrente con un TIR di 11 metri, senza che alcun testimone lo avesse visto, la fotografia scattata dal teste S. che mostrava l’auto del ricorrente nella sede Rai di Bologna, in apparente contrasto con la sua presenza a Forlimpopoli, l’assenza di testimonianze che confermassero gli spostamenti del ricorrente con il TIR, in definitiva con un’errata valutazione delle risultanze istruttorie, adottando una motivazione illogica e priva di adeguato supporto probatorio (in violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 244 c.p.c.)

6.9.3. l’errata valutazione della prova testimoniale (undicesimo motivo) segnatamente in violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 244 c.p.c., avendo la corte ritenuto inattendibile la testimonianza della sig.ra F.C., che aveva escluso la presenza del sig. L. in Forlimpopoli il 21 aprile 2019, affermando che il cane del ricorrente si trovava presso di lei dal martedì prima di Pasqua fino al mercoledì successivo.

La Corte d’Appello ha ritenuto “recessiva” la deposizione della C. rispetto a quella della sig.ra B. e ai presunti indizi emergenti dalla relazione investigativa, senza fornire una valutazione autonoma della sua attendibilità, ma collegandola esclusivamente alla pretesa inattendibilità del teste P., con ragionamento ritenuto dal ricorrente illogico, in quanto le due testimonianze riguardavano circostanze diverse, avendo il P. riferito sulle problematiche relative al guasto del mezzo aziendale, mentre la C. aveva dichiarato di avere in custodia il cane del ricorrente.

Evidenzia che, se la Corte avesse valutato il “fatto storico” della custodia del cane, avrebbe dovuto ritenere inattendibile la fotografia prodotta dalla società, che raffigurava il sig. L. mentre passeggiava con il cane lo stesso giorno, e avrebbe dovuto escludere tale circostanza dalle contestazioni disciplinari.

Ribadisce, inoltre, che la sig.ra C. aveva fornito una testimonianza chiara e coerente, confermando in udienza che il 21 aprile 2019 il cane del ricorrente si trovava a casa sua e che il sig. L. lo aveva riportato solo il mercoledì successivo.

6.9.4. la ritenuta inattendibilità della testimonianza di A.G. (dodicesimo motivo) in violazione degli artt. 112,  115 e 116, 257 c.p.c., per omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio relativo al carattere de relato della testimonianza di A.G., operatore della A., coinvolto nell’indagine commissionata dalla Rai, a discapito della testimonianza del proprietario del ristorante Il C., sig. V.R.

Avrebbe errato la Corte d’Appello non esaminando il profilo della natura de relato della deposizione del G., sebbene tale questione fosse stata sollevata in sede di reclamo, poiché questi non aveva assistito direttamente alle presunte alterazioni delle ricevute, ma aveva riferito quanto appreso da un altro operatore, non identificato, il quale avrebbe visionato due distinti biglietti con importi differenti.

Avrebbe errato la corte considerando attendibile la ricostruzione del G., nonostante questi non ricordasse gli importi esatti e non avesse personalmente verificato il contenuto dei biglietti, elementi determinanti per l’accertamento della condotta contestata al lavoratore, e non evidenziando le contraddizioni in cui era incorso il teste che nella fase sommaria, aveva genericamente riferito della pratica di ottenere fatture di importo superiore a quello effettivamente pagato, mentre nella fase a cognizione piena, ha dichiarato di aver ascoltato il cameriere chiedere se “doveva fare come al solito”, ma senza specificare il significato di tale espressione.

Avrebbe errato la corte confermando la contestazione disciplinare basandosi quasi esclusivamente sulla testimonianza del G., senza considerare le dichiarazioni del gestore del ristorante, che avevano fornito una ricostruzione differente.

6.9.5. la ritenuta inattendibilità della testimonianza di V.R. (tredicesimo motivo) in violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 244 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte escludendo la credibilità di V.R., proprietario e gestore del ristorante Il C., solo perché egli avrebbe avuto interesse a non essere coinvolto in accuse di falsa fatturazione o truffa aggravata.

Per tal via la corte avrebbe errato omettendo di confrontarsi con il contenuto della deposizione del teste, senza esaminare le dichiarazioni rese in merito alle modalità di emissione delle ricevute fiscali per i pasti consumati dai dipendenti Rai.

Il teste R., escusso in udienza, aveva escluso categoricamente di aver mai rilasciato scontrini fiscali di importo superiore rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal ricorrente e dai suoi commensali, spiegando che la Rai imponeva ai propri dipendenti un tetto massimo di 40,00 euro a pasto o 60,00 euro complessivi per pranzo e cena e che, pertanto, il ristorante suggeriva menù calibrati su tali importi, in modo da agevolare i clienti Rai.

Aveva pure dichiarato di essere stato lui personalmente a portare il conto e le ricevute al tavolo, come confermato anche da fotografie contenute nella relazione investigativa.

Nella prospettazione difensiva, dunque, il sig. R., in quanto testimone oculare, avrebbe dovuto essere valutato con priorità rispetto alla testimonianza de relato del sig. G., che aveva riferito circostanze riferitegli da terzi non identificati.

Avrebbe quindi errato la corte non valutando le prove fotografiche, che dimostrerebbero la presenza del teste R. al tavolo del ricorrente, confermando il suo ruolo diretto nella gestione dei pagamenti, così omettendo la valutazione di un fatto storico decisivo, ovvero le dichiarazioni di un teste diretto che, se adeguatamente valutate, avrebbero dovuto portare all’esclusione dell’addebito relativo alla falsificazione delle ricevute fiscali

7. Il ricorso deve essere respinto.

In via generale deve evidenziarsi che la maggior parte delle censure articolate da parte ricorrente, pur deducendo violazioni di legge o omesso esame di fatti asseritamente decisivi, in sostanza sollecitano questa corte ad una rivisitazione del materiale istruttorio, contrapponendo una propria interpretazione e rilettura dello stesso a quella logicamente e conformemente fornita dai giudici di merito.

A tal fine è opportuno precisare che al giudice di legittimità, per la tassatività dei vizi denunciabili, non è consentito il riesame funditus del merito della vertenza (Cass. n. 9760 del 2017), non operando la Corte di Cassazione quale giudice di terza istanza (Cass., Sez. U, n. 14430 del 2017).

E’ preclusa, infatti, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. U, n. 11708 del 2016), indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.

Né vale il richiamo all’omesso o insufficiente motivazione (es. come si vedrà nel quarto motivo), poichè l’asserita lacunosità motivazionale esorbita dal perimetro del nuovo n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).

Inoltre i motivi con cui viene invocato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ossia il secondo, il quarto, in parte il quinto, e tutti i motivi dall’ottavo al tredicesimo, sono inammissibili, poichè la sentenza esaminata è conforme alla decisione di primo grado (cd. doppia conforme).

Ciò comporta che il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non può essere evocato, ai sensi dell’art. 348 ter, u.c., c.p.c., senza che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., ex multis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021).

7.1. Esaminando preliminarmente i suddetti motivi, con i quali sono sollevate, in tutto o in parte, censure relative all’art. 360 comma 1 n. 5, c.p.c., si osserva quanto al secondo motivo (con cui si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa pronuncia su un fatto decisivo, ovvero la tardività della contestazione disciplinare), che lo stesso è in parte inammissibile, in parte infondato.

La Corte d’Appello ha affrontato la questione della tempestività della contestazione in maniera complessiva, ritenendo che il tempo trascorso tra l’accertamento degli illeciti e la comunicazione dell’addebito fosse compatibile con i criteri di tempestività richiesti dalla giurisprudenza consolidata.

Il motivo si risolve, dunque, in una mera contrapposizione valutativa, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 16102/2016).

Inoltre, la sentenza impugnata ha implicitamente risposto, disattendendola, alla questione della prospettata applicabilità al rapporto dipendenti RAI della disciplina in tema di pubblico impiego, in modo conforme alla giurisprudenza.

Questa corte, in proposito, ha infatti evidenziato come la “RAI-Radiotelevisione s.p.a.”, pur costituendo un organismo di diritto pubblico ed essendo soggetta a varie forme di controllo ed indirizzo pubblici, resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle regole privatistiche ove dalla legge non diversamente disposto. (Sez. U, Ordinanza n. 28329 del 22/12/2011, Rv. 620067 – 01).

7.2. Analogamente deve argomentarsi per il quarto e il quinto motivo.

7.2.1.In particolare, il quarto motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360, n. 5, per mancanza di motivazione sulla gravità dell’addebito disciplinare, è infondato.

La Corte territoriale ha operato una valutazione implicita della gravità dei fatti, facendo riferimento alla pluralità degli episodi, al dolo e ai riflessi sulla fiducia nel rapporto di lavoro.

La valutazione è coerente con la giurisprudenza in materia di licenziamento per giusta causa e non appare censurabile in sede di legittimità ( cfr. Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011; Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018).

7.2.2.Del pari il quinto motivo, con cui è dedotta la violazione degli  artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione dell’utilizzabilità della relazione, è infondato, poiché la corte ha effettuato una valutazione complessiva sull’utilizzabilità della relazione investigativa, basando la propria decisione anche su elementi ulteriori, testimoniali e documentali e confermando la decisione del Tribunale.

Questa corte ha pure chiarito che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per questioni processuali, ma solo per domande ed eccezioni di merito (Cass. n. 28308 del 2017; Cass. n. 321 del 2016; Cass. n. 22592 del 2015; Cass. n. 1701 del 2009; Cass. SS.UU. n. 15982 del 2001.

7.3. Proseguendo con l’esame dei motivi dall’ottavo al tredicesimo, tutti accomunati dalla censura in esame, relativamente al n. 5 del secondo comma dell’art. 360 c.p.c., e quindi già inammissibili poiché si verte in caso di “doppia conforme”, gli stessi presentano pure ulteriori motivi di inammissibilità e infondatezza.

7.3.1 Così l’ottavo motivo con cui è dedotta la violazione dell’art. 134 T.U.L.P.S. e D.M. 269/2010, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. è infondato, poiché le violazioni amministrative dedotte dal ricorrente (mancanza di autorizzazione per l’attività investigativa) se pure esistenti, non assumono rilevanza, poichè non incidono sulla validità del materiale probatorio acquisito, in quanto la sentenza si fonda anche su dichiarazioni testimoniali dirette.

7.3.2. Del pari inammissibile, il nono motivo con cui è dedotta la violazione degli artt. 115 e 157 c.p.c., per erronea valutazione della testimonianza “de relato” della teste B., relativa agli eventi di Pasqua 2019, poiché la Corte ha correttamente qualificato la testimonianza della teste B. non come “de relato”, in quanto riferita a circostanze direttamente conosciute dalla testimone.

La censura si risolve quindi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in Cassazione (Cass. n. 36881/2021).

7.3.3. Analogamente il decimo motivo con cui è dedotta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., per travisamento delle risultanze istruttorie, è inammissibile poiché il travisamento della prova, come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 5792/2024), non può essere dedotto in Cassazione se si traduce in una richiesta di riesame del merito della decisione.

7.3.4. Pure l’undicesimo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 115, 112, 116 e 257 c.p.c., per omessa pronuncia sulla natura de relato della testimonianza di A.G., è inammissibile, poiché formalmente denunciando una violazione di legge, il ricorrente censura in realtà un accertamento di fatto

7.3.5. Il dodicesimo motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 244 c.p.c., per la ritenuta inattendibilità della testimonianza della teste C. è del pari inammissibile, giacchè la Corte d’Appello ha effettuato una valutazione di merito sulla credibilità della teste C., che non può essere censurata in sede di legittimità (Cass. SS.UU. n. 8054/2014).

7.3.6.Infine il tredicesimo motivo, con cui si deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 244 c.p.c., per la ritenuta inattendibilità della testimonianza di V.R. è inammissibile giacchè la Corte ha motivato in modo coerente sull’inattendibilità del teste R., ritenendolo soggetto a un potenziale interesse personale.

Tale giudizio attiene alla valutazione delle prove, insindacabile in Cassazione (Cass. n. 7726/2016).

7.4. Esaminando i residui motivi, è inammissibile il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 115 c.p.c. per avere la Corte d’Appello posto a fondamento della decisione documenti non legittimamente acquisiti, segnatamente dichiarazioni rese dalla teste G. nel processo penale e accertamenti dell’Internal Audit mai acquisiti formalmente nel giudizio civile.

Ed infatti il ricorrente non dimostra, in modo autosufficiente, in coerenza con le prescrizioni dell’art. 366 comma 1, nn 4 e 6, in quanti sulla base della esposizione del fatto processuale e della trascrizione degli atti di riferimento, la mancata produzione di tali documenti, limitandosi a denunciare genericamente l’erroneo utilizzo di elementi probatori, senza indicare specificamente in quale fase processuale sia stata sollevata l’eccezione di inutilizzabilità e senza trascrivere passi rilevanti degli atti del giudizio di merito da cui questa corte possa acquisire elementi di conoscenza altrimenti preclusi.

Il motivo si risolve dunque in una censura generica e per relationem agli atti di causa, modalità non consentita ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 8053/2014).

7.5. Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione del CCNL RAI e del Regolamento aziendale sulle trasferte, è inammissibile.

Invero la denunzia di violazione e falsa applicazione si correla con una ricostruzione fattuale della vicenda non corrispondente con quella fatta propria dalla Corte di merito ma frutto di un diverso apprezzamento delle emergenze di causa prospettato dalla parte ricorrente, in particolare in relazione agli aspetti di asserita minore gravità della condotta, apprezzamento in quanto tale intrinsecamente inidonea a dare contezza del vizio denunziato.

7.6. Il sesto motivo, con cui è dedotta la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità della motivazione sulla valenza indiziaria della foto inviata tramite messaggistica istantanea tipo chat ( WhatsApp) dall’investigatore, è infondato.

La Corte d’Appello ha fornito una motivazione congrua sulle ragioni per cui ha ritenuto la foto un valido elemento indiziario.

Inoltre, la questione attiene alla valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità nel caso di doppia conforme

7.7. Il settimo motivo, infine, con cui è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., per mancata ammissione della testimonianza di S. è infondato.

La violazione dell’art. 132 c.p.c. è configurabile solo in caso di sentenza incomprensibile o priva di motivazione (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014).

La Corte d’Appello ha rigettato l’istanza istruttoria motivando sulla non indispensabilità della prova, fornendo una valutazione insindacabile in Cassazione.

8. Alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato in toto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.