CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9078 depositata il 6 aprile 2025
Licenziamento per giusta causa – Sanzioni disciplinari – Insubordinazione – Cambio turno – Assenza alla visita medica domiciliare – Contratto di appalto fittizio – Proporzionalità della sanzione – Giusta causa del recesso – Lesione irreversibile del legame fiduciario – Elementi probatori – Legittimità delle sanzioni – Contestazione disciplinare – Riesame del merito – Rigetto
Rilevato che
1. Con nota del 12.2.2016 la E.S.C. arl contestava al dipendente L.A. una insubordinazione al superiore gerarchico M.P. in relazione ad una richiesta di cambio turno.
Rassegnate le giustificazioni e ritenute non idonee a chiarire le incolpazioni, dopo un periodo di malattia dal 15.2.2016 al 9.10.2016, la società con missiva del 7.11.2016 irrogava al dipendente due sanzioni disciplinari, segnatamente:
1) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni per assenza alla visita medica domiciliare disposta nella giornata dell’8.10.2016 durante il predetto periodo di malattia;
2) il licenziamento per giusta causa per l’episodio di insubordinazione di cui alla citata lettera di addebito del 12.2.2016.
2. Impugnate le sanzioni, il Tribunale di Bari, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, rigettava tutte le domande del lavoratore.
3. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1 del 2023, respingeva il reclamo proposto da A.L. e confermava la pronuncia di prime cure.
4. La Corte territoriale precisava che:
a) non era stato dimostrato un fittizio contratto di appalto diretto a mascherare l’esistenza di fatto di una somministrazione di manodopera irregolare e fraudolenta onde ritenere che le sanzioni comminate da E.S.C. (presso cui l’A. era stato assunto l’1.3.2015) fossero illegittime perché non irrogate dalla reale datrice di lavoro identificabile nella A.D. srl;
b) i fatti posti a base del recesso (segnatamente per grave insubordinazione verso il superiore gerarchico che aveva ordinato il cambio turno, rifiutato dall’A., cui fece seguito una animata discussione con toni alti e utilizzo da parte di quest’ultimo di espressioni volgari, erano stati confermati dai testi escussi;
c) la sanzione irrogata era proporzionata ed adeguata rispetto alle condotte contestate e provate, di gravità tale da fare venire meno il vincolo fiduciario che il datore di lavoro deve riporre nel corretto adempimento della prestazione da parte del prestatore di lavoro.
5. Avverso la sentenza di secondo grado L.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resistevano con controricorso le due società intimate.
6. Le parti depositavano memorie.
7. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 437 cpc, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere la Corte di appello valutato il ripetuto e risalente avvicendamento di società fantoccio (S., F., M. e da ultimo E.), create ad hoc dalla committente A.D. dal 2010 al 2015 facendo confluire di volta in volta tutti i dipendenti dell’appalto e poi fatte cessare, realizzando così un classico fenomeno interpositorio al solo fine di eludere la legislazione in materia di lavoro ottenendone benefici fiscali, retributivi e contributivi: il tutto in un contesto in cui le decisioni di primo e secondo grado, su tale questione, erano fondate su diverse ragioni.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 437 cpc, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, con riferimento alla mancata ammissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 32 e 111 Cost. e dell’art. 421 cpc: si sostiene che, dai documenti di cui la Corte territoriale non aveva ordinato l’esibizione, sarebbe emerso, secondo parte ricorrente, che i soggetti a capo delle Cooperative pseudo-appaltatrici nel tempo avvicendatesi dal 2010 al 2017, erano o erano stati tutti dipendenti o ex dipendenti della A.D. srl, unica società committente, in un indissolubile e torbido intreccio tra committente e fittizie appaltatrici.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 437, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l’errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova che ha investito una circostanza che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: in particolare, la deduzione che esso Assante non aveva mai ricevuto alcuna convocazione di assemblea e che il numero della raccomandata prodotta riguardava la irrogazione di una sanzione disciplinare, da cui poi era stata desunta una asserita genuinità della Cooperativa E. e una inesistente partecipazione di esso ricorrente alla vita sociale della propria fittizia datrice di lavoro.
5. I suddetti tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.
6. Invero, deve rilevarsi che le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.
7. Ciò di cui si duole il ricorrente è, pratica, l’accertamento di fatto e la pertinenza delle prove articolate che costituiscono facoltà rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ed il mancato esercizio di tale potere, al pari di quello riconosciuto al giudice del lavoro di disporre d’ufficio dei mezzi di prova, involgendo un giudizio di merito, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame (per tutte Cass. n. 10371/1995).
8. In particolare, in tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione (oggetto della doglianza di cui al secondo motivo del presente ricorso) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. n. 27412/2021; Cass. n, 24188/2013).
9. E’ un principio ormai consolidato, quindi, quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).
10. In tema di ricorso per cassazione, inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 29867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).
11. L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
L’omesso esame di elementi istruttori, pertanto, non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018).
12. La Corte territoriale, nella decisione impugnata, ha argomentato, esaustivamente e congruamente, sulla problematica in ordine alla asserita utilizzazione fraudolenta da parte dell’appaltatrice delle energie lavorative del dipendente, escludendola in fatto attraverso un accurato esame delle risultanze istruttorie, specificando, altresì, che le paventate anomalie nei rapporti di amministrazione, dipendenza, collaborazione parentela o ancora conoscenza tra i legali rappresentanti delle società Cooperative che si erano succedute nei vari appalti, alle cui dipendenze l’Assante aveva prestato attività lavorativa e i vertici di A.D. srl non erano stati affatto dimostrati.
13. Irrilevante è, infine, in quanto non decisiva, la doglianza circa il disconoscimento dell’avviso di una convocazione di assemblea e di altra documentazione della E.S.C. arl, che -secondo il ricorrente- la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, perché l’accertamento che A.L. fosse socio-lavoratore della suddetta Cooperativa è stato desunto anche da altri elementi probatori.
14. Da ultimo va precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non quando si verta in una ipotesi, come nell’analisi effettuata dalla Corte territoriale nel caso di specie, di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. Sez. Un. n. 5792/24).
15. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 co. 1 D.lgs. n. 23/2015, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970, per avere la Corte territoriale, nel reputare proporzionata la sanzione, valutato la fattispecie ai sensi della legge n. 92 del 2012 mentre tale accertamento giudizio era inibito nelle vicende di un rapporto di lavoro regolata dal Jobs Act e per avere omesso di valutare se, una volta ritenuto sussistente il fatto materiale, la condotta contestata poteva dare luogo all’applicazione di una tutela meramente indennitaria; inoltre, il ricorrente si duole che la contestazione disciplinare era generica e solo con la nota con cui era stato intimato il licenziamento le circostanza di fatto erano state ampliate e arricchite con ulteriori elementi.
16. Il motivo è anche esso non meritevole di accoglimento.
17. Tutte le questioni relative alla valutazione di proporzionalità, che in considerazione della normativa applicabile al caso concreto in tema di licenziamento non sarebbe stata necessaria, ovvero alla tutela in diritto applicabile, non rilevano assolutamente nell’economia della decisione in quanto, accertata la giusta causa del recesso e la lesione irreversibile del legame fiduciario, affermate in modo netto dalla Corte territoriale, ogni altro profilo riguardante le conseguenze risarcitorie e reintegratorie non si palesa decisivo.
18. Quanto, poi, alle censure sulla asserita genericità della contestazione, che sarebbe stata poi integrata con l’atto di licenziamento, deve ribadirsi che il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato (Cass. n. 11540/2019; Cass. n. 8293/2019): ciò non è ravvisabile nella fattispecie in esame dove la Corte territoriale, nel riportare testualmente le giustificazioni rese dal lavoratore alla nota di addebito del 12.2.2016, ha ritenuto che il lavoratore, in relazione al nucleo centrale della incolpazione, era stato messo in grado di difendersi e di fornire ogni giustificazione e chiarimento.
19. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
20. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuna controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
21. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.