Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9125 depositata il 5 aprile 2024

produzione della raccomandata informativa di deposito ai fini di prova del perfezionamento del procedimento di notifica

RILEVATO CHE

1.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da P.A. avverso l’avviso di addebito del 22 luglio 2017 con cui le si contestava il mancato versamento di contributi nella Gestione Commercianti dal 2010 al 2013;

2. la Corte, in accoglimento dell’appello dell’INPS, ha considerato assorbente, rispetto alle ragioni di merito dell’opposizione, la circostanza che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la notifica dell’avviso di addebito, effettuata mediante semplice raccomandata postale, fosse stata rituale;

in particolare, ha ritenuto che “le regole che si applicano a tale forma di notifica sono quelle generiche di consegna della raccomandata postale e non quelle previste da altre regole di notificazione, e, quindi, non occorre alcuna seconda raccomandata”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’INPS;

parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE

1. col motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, d. lgs. n. 890 del 1982, 24 d. lgs. n. 46 del 1999, 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 32 e 39 D.M. 9.4.2011, 140 c.p.c., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e 62 d. lgs. n. 546 del 1992;

si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto non necessaria la produzione della raccomandata informativa di deposito ai fini di prova del perfezionamento del procedimento di notifica di un avviso di addebito INPS effettuato dall’Ente avvalendosi del servizio postale, senza intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, in una fattispecie di cd. irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio di quest’ultimo;

2. il motivo è fondato; invero, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. “irreperibilità relativa”);

hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».;

3. pertanto, la sentenza impugnata, che ha deciso la causa ritenendo che non fosse necessaria la seconda raccomandata informativa, deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà al principio di diritto indicato, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione,