CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9686 depositata il 14 aprile 2025
Lavoro – Eziopatogenesi professionale della patologia – Sindrome ansioso-depressiva – Stress per costrittività organizzativa aziendale – Richiesta di indennizzo per il danno biologico temporaneo – Mansioni diverse e inferiori – Nesso causale – Invalidità permanente – Accoglimento
Rilevato che
1. (…) conveniva l’INAIL innanzi al Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare la eziopatogenesi professionale della patologia «sindrome ansioso depressiva da stress per costrittività organizzativa aziendale» nonché della patologia «linfoma non Hodgkin> denunciate rispettivamente in data 26/10/2009 e 31/10/2010; il ricorrente assumeva che dette patologie fossero state cagionate da eventi avversi subiti in occasione della attività lavorativa prestata alle dipendenze della (…) fin dal giugno 1989 con mansioni di operaio conciario; in particola re lamentava che nel 2009, dopo aver rifiutato di sottoscrivere un licenziamento a condizioni penalizzanti, era stato adibito a mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle svolte negli anni precedenti ed era stato messo a lavorare in un diverso stabilimento, da solo e all’aperto con esposizione al freddo.
L’INAIL si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto; chiedeva in subordine l’autorizzazione alla chiamata in causa del datore di lavoro (…) s.p.a. per ottenere il rimborso delle somme che fosse stata eventualmente condannata a prestare nei confronti del lavoratore La (…) s.p.a. si costituiva in giudizio contestando la domanda principale e la chiamata in garanzia e chiedendone il rigetto e chiamando a sua volta in causa le proprie compagnie assicuratrici (…) s.p.a. e (…) s.p.a..
Le compagnie assicuratrici si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda spiegata dall’INAIL nei confronti della società assicurata e delle domande spiegate in garanzia. Istruita la causa con prove testimoniali, documenti e con l’espleta mento di una c.t. u., il Tribuna le di Pisa, sezione lavoro, con la sentenza n. 302/17 depositata il 5.12.2017, rigettava la domanda accertando che la patologia da sindrome ansioso depressiva fosse ricollegabile alle vicende lavorative subite dal (…) ma che da essa fosse derivata una invalidità permanente non maggiore del 4% e pertanto inferiore alla soglia minima di indennizzabilità ; la stessa sentenza escludeva che la patologia oncologica Linfoma non Hodgkin fosse casualmente riconducibile alle vicende lavorative del (…) ricollegandola piuttosto ad una pregressa patologia ematologica sofferta dal lavoratore.
Il Tribunale di Pisa dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall’INAIL nei confronti della (…) s.p.a.; compensava per metà le spese tra il ricorrente e l’INAIL ponendo la metà residua delle spese a carico del ricorrente; condanna va l’INAIL al pagamento delle spese sostenute dalla (…) s.p.a. e dalle società assicuratrici chiamate in garanzia dalla società datrice del lavoro liquidandole in euro 4.000,00 oltre accessori che l’INAIL avrebbe dovuto corrispondere in solido alle tre società.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello in via principale (…) L’INAIL si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’appello e comunque chiedendone il rigetto; si costituiva in giudizio anche la (…) s.p.a. che chiedeva il rigetto dell’appello principale e con appello incidentale tardivo reiterava la chiamata in causa delle società assicuratrici e censurava la sentenza di primo grado con riguardo alla condanna alle spese perché effettuata in solido nei confronti delle tre società chiedendo che le spese fossero liquidate nel medesimo importo ma a favore di ciascuna delle tre società vincitrici.
(…) s.p.a., succeduta a (…) s.p.a., si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello principale e, in ipotesi di accoglimento, il rigetto della chiamata in garanzia. (…) s.p.a. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello principale e censurando a sua volta, con appello incidentale, la pronuncia sulle spese e sostenendo che lo stesso importo andava liquidato non con vincolo di solidarietà attiva, ma per ciascuna delle parti vincitrici.
2.1. Con la sentenza n. 988/2018 depositata il 27/11/2018 la Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, respingeva l’appello principale di (…) nei confronti dell’INAIL e, accogliendo gli appelli incidentali della (…) s.p.a. e di (…) s.p.a. escludeva la solidarietà attiva con riguardo alle spese liquidate con condanna dell’INAIL a corrispondere a ciascuna delle parti vincitrici la somma di euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Regolava, altresì, le spese del secondo grado.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione in via principale l’INAIL articolando due motivi di ricorso circa la pronuncia adottata dalla Corte di Appello di Firenze con riguardo alle spese del primo grado di giudizio.
Si è costituito con controricorso (…) spiegando ricorso incidentale, articolato sui sette motivi riguardanti la decisione della Corte di Appello di rigetto dell’impugnazione proposta dal medesimo ricorrente.
4. La società (…) s.p.a. si è costituita con controricorso per resistere al ricorso principale e con altro controricorso per resistere al ricorso incidentale di (…) del quale ha eccepito l’inammissibilità per tardività e comunque il rigetto per infondatezza.
5. L’INAIL ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale di (…) deducendone l’inammissibilità per tardività e l’infondatezza.
6. s.p.a. e (…) s.p.a. hanno ricevuto rituale notifica del ricorso e sono rimaste intimate.
7. L’INAIL ha depositato memoria illustrativa; con memoria depositata ai sensi dell’art. 302 c.p.c. ed a valere anche quale memoria illustrativa, si sono costituiti in giudizio (…) (…) tutti in qualità di eredi di (…) nelle more deceduto.
8. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Considerato che
1. Con il primo motivo del ricorso principale l’INAIL deduce violazione degli artt. 325 e 334 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INAIL nel giudizio di secondo grado con riguardo agli appelli incidentali tardivi interposti dalla (…) s.p.a. e dalla (…) s.p.a. circa la decisione sulle spese adottata dal Tribunale di Pisa.
La sentenza di appello ha respinto l’eccezione affermando che «l’appello incidentale tardivo rispetto ai termini di cui all’art. 325-326 cod. proc. civ. non è di per sé inammissibile ma, a differenza di quello incidentale tempestivo, rischia di divenire inefficace a seguito dell’intervenuta declaratoria di inammissibilità dell’appello principale».
Secondo il ricorso la decisione impugnata non si sarebbe confrontata in via diretta con l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’INAIL che aveva dedotto come gli appelli incidentali fossero inammissibili perché non relativi al medesimo capo della sentenza impugnato con l’appello principale tempestivo ma riguardanti un capo autonomo.
2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Occorre premettere e chiarire che nel giudizio di primo grado (…) con la domanda principale conveniva in giudizio l’INAIL chiedendo accertarsi l’eziopatogenesi lavorativa delle patologie sofferte e denunciate; nel costituirsi innanzi al Tribuna le di Pisa, l’INAIL aveva chiesto il rigetto della domanda principale e, comunque, aveva chiamato in giudizio la (…) s.p.a., in qualità di datrice di lavoro, spiegando in caso di accoglimento della domanda principale del lavoratore.
La (…) s.p.a. costituendosi in giudizio aveva chiesto il rigetto della domanda principale e della domanda di garanzia spiegata nei suoi confronti dall’INAIL e, per il caso di accoglimento di dette domande, aveva formulato a sua volta, dietro autorizzazione del giudice alla chiamata in causa, domanda nei confronti delle due società di assicurazioni per esserne garantita in caso di accoglimento delle pretese spiegate nei suoi confronti.
All’esito del giudizio il Tribunale rigettava la domanda principale di (…) nei confronti dell’INAIL e dichiarava inammissibile la domanda spiegata dall’INAIL nei confronti della (…) s.p.a..
Il Tribuna le regolava le spese di lite relative alla domanda principale tra e l’INAIL; quanto alle domande di garanzia, ritenuto soccombente l’INAIL che aveva dato luogo alle chiamate in ragione di una domanda dichiarata inammissibile, condannava il medesimo Istituto a corrispondere alla (…) s.p.a. e alle due società assicuratrici «in solido euro 4.000,00 oltre accessori».
2.1 Nel successivo giudizio di appello, l’impugnazione principale veniva proposta dal lavoratore e riguardava, appunto, la domanda svolta da (…) nei confronti dell’INAIL, chiedendosi la riforma della sentenza di primo grado sul capo relativo all’accertamento della natura professionale delle patologie denunciate e alla determinazione della percentuale di invalidità derivatane.
Le impugnazioni successive, proposte tardivamente e cioè oltre il termine breve previsto dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. come riferisce la sentenza della Corte di Appello e come incontestato tra le parti, sono state spiegate dalla (…) s.p.a. e dalla INAIL, quale soccombente, e società datrice di lavoro e società assicuratrici, e in special modo hanno chiesto correggersi il riferimento, ritenuto erroneo, alla solidarietà attiva dovendosi rifondere a ciascuna parte vincitrice l’intero importo delle spese liquidate.
2.2. Orbene, la ricostruzione innanzi condotta rende palese che le impugnazioni incidentali tardive spiegate dalla .p.a. e dalla (…) s.p.a. e poi accolte dalla Corte di Appello con la statuizione censurata con il ricorso per cassazione dell’INAIL hanno riguardato un rapporto processuale istituito tra parti diverse rispetto a quello sorto con la domanda principale, una domanda autonoma rispetto alla domanda principale vertente tra (…) e INAIL che aveva dato luogo alla statuizione impugnata con l’appello principale e, infine, una pronuncia – quella sulle spese tra INAIL e chiamate in garanzia – autonoma rispetto a quella sulla sussistenza della malattia professionale impugnata con l’appello principale sicché l’interesse ad impugna re è sorto per le tre società dalla sentenza di primo grado e non dall’impugnazione principale.
2.3. Risulta, per questa via, applica bile alla fattispecie processuale il principio, risalente e costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale: «l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore lettera le dell’art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l’impugna zione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta 13707).
Presupposto di ammissibilità della impugnazioni incidentale tardiva è che l’impugna zione principale sia idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi definito dalla sentenza impugnata per la parte ricorrente in via incidentale e, dunque, che l’interesse ad impugna re sorga dalla impugnazione principale e non sia già sorto dalla sentenza impugnata.
2.4. Tale principio è stato di recente riaffermato da questa Corte con la seguente pronuncia: «è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione.
(Nella specie, la s.c. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall’appellante principale, posto che l’interesse all’impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)» (Cass. 14/11/2024, n. 29448).
La decisione appena richiamata, che ha sanzionato con l’inammissibilità l’impugnazione incidentale tardiva, riguardava un caso analogo a quello trattato in questa sede e nel quale l’impugnazione principale riguardava un capo autonomo della sentenza e inidoneo di per sé a rimettere in discussione per l’impugnante in via incidentale l’assetto di interessi già definito dalla sentenza impugnata.
Tra le sentenze che ribadiscono l’orientamento descritto va annoverata anche la recente pronuncia che afferma: «in caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta da uno di essi a seguito di quella principale di un altro, perché dall’eventuale accoglimento di quest’ultima non potrebbe derivare alcun pregiudizio all’impugnante in via incidentale, non vertendosi in ipotesi di cause inscindibili» (Cass. 30/10/2024, n. 2808).
2.5. Il principio di diritto sopra richiamato è stato ribadito anche all’esito della pronuncia della Corte a Sezioni Unite 28/03/2024, n. 8486 massimata come segue «l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva» e non si pone in contraddizione con questa pronuncia né con altre successive quali Cass. 29/05/2024, n. 15100 massimata come segue:
«l’impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.
(Nella specie, la s.c. ha ritenuto ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva sull’an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l’impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur.
Non sussiste contraddizione perchè le due pronunce appena citate, come si evince dalla lettura della motivazione, riguarda vano casi di impugnative principali e tardive relative al medesimo rapporto processuale ovvero a rapporti processuali riguardanti coobbligati e comunque ipotesi in cui l’impugnazione principale era idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi incidente sull’impugnante in via incidentale.
2.6. Risulta, per questa via, confermato che è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione.
2.7. Dall’applicazione del principio di diritto in questione discende l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale dell’INAIL atteso che la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi affermati dalla Corte di legittimità e ha dichiarato ammissibile l’appello incidentale tardivo spiegato da (…) s.p.a. e (…) s.p.a..
Tanto determina la cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. della decisione impugnata limitata mente al capo riguardante le spese del giudizio di primo grado tra INAIL,(…) s.p.a. e società assicuratrici perché, in relazione all’appello incidentale tardivo, il processo non poteva essere proseguito.
Tra le medesime parti vanno disciplinate anche le spese del secondo grado che sono compensa te in ragione della complessità dell’argomento caratterizzato da orientamenti della giurisprudenza di legittimità di non immediato coordinamento.
2.8. Con il secondo motivo del ricorso principale la difesa dell’INAIL deduce violazione degli artt. 287 e 288 cod. proc civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Il motivo è stato spiegato per l’ipotesi in cui la sentenza impugnata fosse stata da questa Corte ritenuta fonda re la sua motivazione sull’accoglimento della correzione dell’errore materia le sollecitata dagli impugnanti in via incidentale nel giudizio di appello.
Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.
3. Con il ricorso incidentale (…) ha proposto sette motivi di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 4, d. lgs. 23/02/2000, n. 38 e 40 e 41 c.p. in relazione all’art.360 co. 1, n. 3 c.p.c. per quanto riguarda la individuazione del fattore causale del disturbo ansioso depressivo in relazione al periodo successivo all’insorgenza della malattia oncologica.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 38/2000 e 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. per quanto riguarda la individuazione del fattore causale della malattia oncologica linfoproliferativa.
3.3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5, c.p.c., in merito alla eziologia della malattia linfoproliferativa, per incompletezza della espletata consulenza tecnica d’ufficio.
3.4. Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. in relazione all’art.132, secondo comma, n. 4,) per motivazione apparente sul nesso casuale tra stress lavorativo, stress termico e malattia oncologica.
3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione art. 83 d. P.R. 30/06/1965, n. 1124, in relazione all”art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. in merito al mancato indennizzo del danno biologico temporaneo.
3.6. Con il sesto motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. in relazione alla ritenuta tardività ex art. 52 d.P.R. 1124/1965 della richiesta di indennizzo per il danno biologico temporaneo.
3.7. Con il settimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115, in relazione al versamento, da parte dell’impugnante soccombente, in presenza dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta a norma del comma 1-bis del medesimo art.13.
3.8. In relazione al ricorso incidentale proposto da (…) l’INAIL ha sollevato eccezione di inammissibilità per tardività nel controricorso depositato in relazione alla medesima impugnazione incidentale.
3.9. Secondo la difesa dell’INAIL, il ricorso incidentale sarebbe tardivo perché depositato oltre il termine breve per proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze e perché l’interesse ad impugnare di (…) non sarebbe sorto a seguito dell’impugnazione principale bensì dalla sentenza stessa che ha definito il grado di appello disattendendo le domande spiegate dal lavoratore circa la causa lavorativa delle patologie e circa il riconoscimento delle provvidenze di legge.
3.10. Orbene, va premesso che l’impugnazione spiegata da (…) in via incidentale è effettivamente tardiva, come nemmeno contestato dalla difesa degli eredi costituiti, perché proposta con notifica in data 11/03/2019 oltre il termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. di giorni sessanta dalla notifica della sentenza di appello intervenuta in data 07/12/2018.
3.11. Al fine di valutare correttamente l’eccezione, il Collegio non può che richiamare quando diffusa mente argomentato sopra sub 2.3., 2.4., 2.5. e 2.6., in relazione alla delibazione del primo motivo del ricorso principale, atteso che essa presupponeva la soluzione delle medesime questioni relative alla ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva in questa sede di legittimità.
3.12. Va, dunque, richiamata la conclusione raggiunta, secondo la quale è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione.
3.13. Il principio è applicabile in via diretta alla impugnazione incidentale tardiva proposta da (…) perché, come precisato sopra sub. 2, 2.1 e 2.2., il rapporto processuale tra (…) e l’INAIL relativo alla domanda principale spiegata con l’originario ricorso è autonomo rispetto a quello tra l’INAIL la società (…) s.p.a. e le due società assicuratrici, sicché, in presenza di un litisconsorzio facoltativo e di cause scindibili, l’interesse di (…) a impugnare la decisione della Corte Appello di Firenze è sorto con la decisione stessa e non in virtù del ricorso principale, atteso che quest’ultimo, riguardando la disciplina delle spese tra altre parti e per un diverso rapporto processuale, non era idoneo a mutare l’assetto di interessi già posto dalla sentenza in relazione alle decisioni sulle domande svolte dal (…) nei confronti dell’ INAIL.
3.14. In ragione di quanto esposto, risulta fondata l’eccezione sollevata dall’INAIL in ordine alla tardività del ricorso incidentale di (…) che deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate essendo la questione trattata complessa e oggetto di plurimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità di difficile composizione.
5. Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente in via incidentale nonché degli eredi costituiti, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti della parte, che ha instaurato una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di diritti legati all’accertamento di dati inerenti alla salute.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado tra INAIL, (…) s.p.a., (…) s.p.a. e (…) s.p.a., compensando le spese del giudizio di secondo grado tra le medesime parti;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto in vita da (…)
compensa le spese del giudizio di legittimità;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto;
Dispone , in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente in via incidentale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.