CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata il 3 giugno 2024, n. 15439

Lavoro – Licenziamento – Infortunio – Mancato rientro al lavoro – Documentazione medica – Menomazione alla integrità psico-fisica – Tempistica della malattia e delle certificazioni 

Fatti di causa

La Corte di appello di Roma aveva accolto il reclamo proposto da C.U. avverso la decisione con cui il tribunale aveva rigettato le domande del lavoratore dirette ad accertare la illegittimità del licenziamento intimato da F.I. spa dopo aver contestato al dipendente che dalla documentazione acquisita era risultato che l’Inail aveva escluso che vi fosse una menomazione alla integrità psico-fisica quale conseguenza dell’infortunio occorso al dipendente e che nessuna valida documentazione medica era intervenuta a giustificare il mancato rientro dal lavoro a far tempo dal 11.11.2016.

Peraltro, attraverso attività investigativa, era emerso che da tale periodo il lavoratore aveva condotto una vita regolare, passeggiando ed anche guidando la propria auto.

La Corte d’appello, valutando le censure poste, aveva ritenuto che a fronte dell’infortunio sul lavoro subito dal C. in data 17.10.2016 e della assenza dal lavoro protrattasi per il periodo dal 11.11.2016 al 5.12.2016, (in prosieguo al precedente periodo di assenza estraneo alla contestazione), il lavoratore avesse inviato al datore di lavoro regolare certificazione medica, rilasciata dal medico curante, attestante la malattia conseguita all’infortunio.

La documentazione era infatti valutata, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, idoneamente redatta anche su ricettario c.d.i “in bianco”, e correttamente inviata via mail.

Erroneo era anche valutato il giudizio relativo alla pratica aperta presso l’Inail che solo aveva escluso una menomazione dell’integrità psico-fisica in conseguenza dell’infortunio, quale danno permanente, ma non certamente l’invalidità temporanea certificata quale malattia per il periodo successivo all’infortunio e sino al 10.11.2016.

Quanto al periodo successivo, la certificazione medica attestava uno stato di comune malattia comunque impeditivo della prestazione lavorativa e peraltro culminato nella visita effettuata dall’Inail il 5.12.2016 in cui era accertata la cessazione dell’infermità per l’infortunato e la ripresa lavorativa dal giorno successivo.

Osservava ancora la corte territoriale che il rientro in servizio era stato ulteriormente ritardato di una settimana in ragione della documentazione medica attestativa della impossibilità di indossare scarpe antinfortunistiche in ragione dei postumi dell’infortunio che aveva interessato il piede del lavoratore. Tale ultima circostanza, peraltro, era ritenuta dalla corte di merito non ostativa alla possibilità di guida dell’auto per brevi tratti e dunque non rilevanti le risultanze investigative acquisite sul punto.

Avverso detta decisione proponeva ricorso F.I. spa, anche coltivato con successiva memoria cui resisteva con controricorso il C.

Ragioni della decisione

1) – Con il primo motivo è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.) con riferimento alla circostanza che i certificati medici era privi di diagnosi e quindi inidonei a supportare la assenza.

Con riguardo al rapporto tra controlli datoriali e tutela della privacy del dipendente questa Corte ha chiarito, con ordinanza del 31/01/2018, n. 2367, che “L’interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale e che, dunque, qualsiasi indicazione – anche concernente le visite specialistiche prescritte – dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy”.

Il principio, a cui si intende dare seguito, individua il punto di equilibrio tra obbligo informativo al datore di lavoro sulle ragioni dell’assenza e tutela della privacy del dipendente. Non di rilievo risulta essere, in tale contesto, la conoscenza da parte del datore di lavoro della specifica patologia da cui è affetto il lavoratore assente, poiché è elemento non dirimente ai fini del controllo datoriale sulla giustificatezza dell’assenza.

Il motivo deve essere disatteso.

2) – Con la seconda censura la società lamenta la violazione dell’art. 53 dpr n. 1124/65, come modificato dall’ art 21 d.lgs n. 151/2015, nonché Circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016, con riguardo alla mancata osservanza delle disposizioni relative all’invio telematico attraverso piattaforma Inail.

Ritiene la ricorrente che la corte territoriale abbia interpretato erroneamente le predette disposizioni allorchè ha ritenuto validi i certificati medici, redatti su semplice ricettario bianco, inviati via e-mail al datore di lavoro.

Deve osservarsi che il richiamato art. 53 del dpr n. 1124/1965 è norma che si occupa della certificazione medica attestante l’infortunio o la malattia professionale ed impone l’invio telematico della detta certificazione quale obbligo nei confronti dell’Istituto assicuratore (da parte del medico curante); nessuna particolare procedura è prevista per il lavoratore.

Allo stesso modo la Circolare Inail richiamata specifica tale obbligo nei confronti dell’Inail con chiarimenti ulteriori.

Il contesto normativo è dunque estraneo a quanto asserito dalla società con riferimento ad obblighi per il lavoratore. La censura è pertanto infondata.

3) – Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo quale la mancata apertura di una pratica Inps per malattia. Con tale motivo la società ricorrente evidenzia come la corte territoriale non abbia valutato che a partire dal 11.11.2016 l’Inail non abbia più erogato l’indennità temporanea assoluta, con ciò avvalorando la tesi dell’assenza, da quella data, di una malattia giustificativa dell’assenza, anche perché mai aperta una pratica presso l’Inps per malattia generica.

Il vizio denunciato non trova riscontro nella sentenza impugnata.

A pagina 9 della decisione la corte d’appello chiariva infatti che dalla documentazione in atti allegata risultava la visita di controllo da parte dell’Inail in data 5.12.2016 in esito alla quale era attestata la cessazione dell’infermità e la ripresa dell’attività lavorativa dal giorno successivo. Da tale tempistica certificatoria la corte deduceva che certamente la cessazione della malattia era da collocarsi nella data della visita di controllo e che nessun elemento poteva far presumere che, diversamente, la guarigione era da datarsi al 11.11.2016.

Si tratta di una valutazione correttamente e logicamente sviluppata sulla base degli elementi di prova in atti, non suscettibile di nuovo esame in questa sede di legittimità. Nuovo risulta invece l’argomento e motivo di censura della mancata apertura di una pratica di malattia presso l’Inps, dunque non valutabile in questa sede.

4) – Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. (art. 360 co.1 n. 4 cpc) per carenza di motivazione; motivazione apparente con riguardo alla mancata liquidazione dell’indennità da parte dell’Inail. Il motivo, da valutarsi in collegamento con quanto sopra specificato rispetto alla certificazione Inail di cessazione della malattia al 5.12.206, deve essere rigettato. Come chiarito dalla corte di merito, nella nota inviata dall’Inail 21.1.2017, è affermato che, pur essendo cessate le condizioni per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea al 11.11.2016, “resta(vano) comunque ulteriori trenta giorni per i quali l’indennità è da attribuirsi a comune malattia e non alle conseguenze dell’infortunio”.

Nessuna incoerenza è dunque riscontrabile nella decisione impugnata allorchè, esclusa la sussistenza dell’infermità collegabile all’infortunio, ha poi considerato comunque la presenza di uno stato di malattia giustificativo dell’assenza del lavoratore, come peraltro attestato dalla certificazione esaminata.

5) – Con il quinto motivo è denunciata la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360 co.1. n.4 c.p.c.) in riferimento alla statuizione circa l’ipotesi di una apertura della pratica di malattia presso l’Inps, ritenuta dalla società ricorrente, estranea alla domanda avanzata in origine. In sostanza la doglianza mira a contestare il ragionamento del giudice di merito sulla tempistica delle certificazioni che escludessero la rapportabilità dell’intero periodo all’infortunio denunciato all’Inail, con conseguente riparto tra periodo di malattia conseguente all’infortunio e malattia ordinaria.

Anche questo motivo, peraltro diretto a contestare una argomentazione della corte di merito, non merita accoglimento poiché la corte di merito, come già rilevato, ha basato il proprio ragionamento sui documenti in atti attestativi di due differenti periodi di malattia, con imputazioni diverse, non sovrapponibili ed entrambi ragionevolmente certificati.

6) – Con ultima censura è denunciato l’omesso esame di fatto rilevante quale il comportamento tenuto dal C. successivamente all’infortunio. La società stigmatizza la tempistica con cui il lavoratore ha appreso dello stato della pratica dell’infortunio in discussione presso l’Inail e denuncia la carenza di diligenza del lavoratore.

Il motivo oltre che privo di specificazione quanto agli asseriti doveri di diligenza del lavoratore è comunque non dirimente rispetto alla controversia in quanto la corte ha ben chiarito la tempistica della malattia e delle certificazioni a questa dirette.

Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.