CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata n. 13266 il 14 maggio 2024

Lavoro – Rideterminazione pensione lavoratori spettacolo – Inquadramento gruppo A – Ricalcolo quota B – Maggiore anzianità contributiva – Accoglimento

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30.10.17 la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 2014, ha rigettato la domanda della lavoratrice in epigrafe di rideterminazione della pensione lavoratori spettacolo con inquadramento nel gruppo A e calcolo della quota B della pensione con la media delle migliori 1900 giornate, in luogo delle 2600 computate dall’ente previdenziale.

2. In particolare, la corte del territoriale ha ritenuto applicabile il decreto legislativo n. 182 del 1997 alla lavoratrice, la cui pensione decorreva da data successiva all’entrata in vigore delle richiamate disposizioni, con conseguente inquadramento della lavoratrice –che aveva svolto attività di costumista, analoga a quella di figurinista prevista dalle dette disposizioni nel gruppo B-nel gruppo B di cui all’articolo 22 del decreto medesimo.

3. Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per un motivo, resiste con controricorso l’Inps (successore a titolo universale di Enpals).

4. L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

5. Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 2 co. 1 e 4 e 3 co. 3 e 4 del decreto legislativo 182 del 97 nonché dei  DM 10.11.97 e 15.3.2005, in ragione dell’erroneo inquadramento della lavoratrice nel gruppo B ai fini del calcolo della quota B di pensione.

6. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

7. La domanda della ricorrente riguarda il ricalcolo in aumento della c.d. quota B del trattamento pensionistico, come introdotta dall’art.13, lett. b) d.lgs. n.503/92 e relativa all’anzianità contributiva maturata dall’1.1.93.

8. Ai fini della determinazione di tale quota B, i commi 3 e 4 dell’art.3 d.lgs. n.182/97, relativi alle anzianità contributive successive al 31.12.92, stabiliscono che la retribuzione giornaliera pensionabile si determina in diverso modo, a seconda che il lavoratore appartenga, al momento del pensionamento, al gruppo dell’art.2, co.1, lett. a), oppure al gruppo dell’art.2, co.1, lett. b) e c). Per i lavoratori della lett. a), la retribuzione giornaliera pensionabile si calcola sulla media delle migliori 1900 retribuzioni, secondo la tabella B, e considerato che la ricorrente è andata in pensione nel 2006; per i lavoratori delle lett. b) e c), la retribuzione giornaliera pensionabile si calcola sulla media delle ultime – anche se non più alte – 2600 retribuzioni giornaliere.

9. Si tratta quindi di stabilire se la ricorrente, al tempo del pensionamento, sia da ascrivere alla lettera a) o alla lettera b) dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, considerando che la stessa ha sempre svolto la medesima attività di costumista.

10. Il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/47 prevede, all’art.3, diciannove categorie di lavoratori dello spettacolo. Inizialmente non vi era alcuna differenziazione tra tali categorie. Fu con il d.P.R. n.1420/71 che si introdusse la distinzione tra i lavoratori delle categorie dalla n.1 alla n.14, e quelli delle categorie dalla 15 in poi; ciò avvenne, tra l’altro e per quanto qui interessa, disponendo l’art.6 che, per le categorie nn.1-14, bastassero 900 contributi giornalieri ai fini della pensione di vecchiaia, ovvero 1/3 di quelli (2700) richiesti per le altre categorie dall’art.34, co.3 l. n.218/52. Poiché, ai sensi dell’art.2 l. n.218/52 occorrevano 15 anni per maturare la pensione di vecchiaia, si aveva che, per le categorie nn.1-14, occorrevano 60 contributi giornalieri per integrare un’annualità contributiva, mentre ne occorrevano 180 per le altre categorie. In seguito, l’art.6 d. lgs. n.503/92 ha disposto che per i lavoratori delle categorie nn.1-14 occorressero 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva, in luogo dei 260 contributi giornalieri richiesti per i lavoratori delle altre categorie.

11. Alle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/47, il d. lgs. n.182/97 (art.2, co.1) ha sostituito tre gruppi, demandando a un successivo decreto del Ministro del Lavoro l’individuazione della loro composizione, ma prevedendo che per il gruppo A occorressero 120 contributi giornalieri a integrare l’annualità e, per il gruppo B, 260 contributi giornalieri.

12. Il d.m. 10.11.97, in attuazione dell’art.2, co.1 d. lgs. n.182/97 non ha previsto espressamente la figura del costumista. Il successivo d.m. 15.3.2005 la ha invece inserita nel gruppo A.

13. La controversia presenta un peculiare profilo, derivante dunque dalla mancata previsione della figura del costumista tra le categorie del ripetuto d.m. del 1997.

14. L’Enpals ha inserito la figura nel gruppo B per analogia con la figura ivi prevista del figurinista; del resto, con la circolare 6 del 1998, attuativa del d.m. del 1997, espressamente si era prevista la figura del costumista a fianco a quella del figurinista, così come poi fatto in linea generale dalla successiva disciplina del 2005. La ricorrente invoca invece la disciplina generale che inserisce nel gruppo A le figure professionali che svolgono attività “connesse con la produzione e realizzazione di spettacoli” e rileva che l’inquadramento nel gruppo B sarebbe stato confermato poi nel 2005.

15. La Corte evidenzia al riguardo che anche nella disciplina del Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, si prevedeva all’art. 3 la sola attività del figurinista, nel cui ambito era ricondotta l’attività del costumista, ai fini dell’inquadramento previdenziale nel sistema Enpals piuttosto che nell’AGO. Corretta appare dunque la riconduzione della attività di costumista a quella del figurinista nella disciplina dei gruppi introdotta nel 1997, che prevedeva per i figurinisti la riconduzione al gruppo B; non ha invece fondamento la riconduzione al gruppo A invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del 1997, in quanto non si tratta di categoria generale essendo le categorie del gruppo comunque indicate espressamente e non ricomprendendo la categoria A la figura del costumista.

16. Essendovi stato dunque anche nel caso di specie un passaggio tra gruppi, si tratta di stabilire se l’unificazione di regime debba avvenire entro il gruppo A o entro il gruppo B.

17. Il criterio normativo è quello della maggiore anzianità contributiva, fissato dall’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97. La maggiore anzianità contributiva si determina rapportando i contributi giornalieri effettivamente versati, e quindi il numero di giornate lavorative effettivamente svolto, al numero di contributi giornalieri previsti tempo per tempo dalla legge al fine di integrare un’annualità contributiva. L’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97 dispone che: “Ai fini del diritto alle prestazioni e dell’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n.2388, e successive modificazioni e integrazioni, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.”

18. La norma si applica sia al caso di passaggio da una categoria all’interno dello stesso gruppo, sia – ciò che qui rileva – al caso di passaggio da un gruppo ad un altro (v. l’ultimo periodo della norma, che, mediante il rinvio al comma 1, rinvia alla ripartizione entro i gruppi).

19. Tanto premesso, è in discussione il periodo lavorativo dal 1970 al 1997. La sentenza impugnata ha ritenuto che, ai fini del giudizio di prevalenza fondato sull’anzianità contributiva, per tale periodo la categoria della ricorrente debba essere attratta al gruppo B, essendo l’attività della costumista simile a quella del figurinista inserita nel gruppo B dal d.m. 10.11.97; la ricorrente pretende invece che per detto periodo la riconduzione debba farsi al gruppo A.

20. La retrodatazione del gruppo B a partire dal 1970 – secondo quando statuito dalla sentenza impugnata – e, più in generale, la retrodatazione del gruppo B a periodi assicurativi antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e del d.m. 10.11.97 implicherebbe che, secondo quanto dispone l’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, a tutto il periodo precedente si applichi la disciplina giuridica dei gruppi in modo integrale, ovvero “ai fini dell’individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni” (art.2, co.1 d.lgs. n.182/97). In particolare, la disciplina dell’anzianità contributiva non sarebbe più quella vigente tempo per tempo fino al 1997 e, per la quota B, non sarebbe più parametrata su 120 contributi giornalieri ai fini di un’annualità contributiva (art.6 d.lgs. n.503/92); sarebbe bensì parametrata sull’annualità contributiva di 260 giornate, ai sensi dell’art.2, co.2, lett. b) d.lgs. n.182/97, ovvero sulla disciplina dell’anzianità contributiva dettata per il gruppo B.

21. Una simile soluzione non è supportata da alcuna norma contenuta nel d.lgs. n.182/97 e anzi appare contrastata dall’art.3, co.1 del medesimo decreto legislativo.

22. L’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, introducendo la classificazione in gruppi, non ha previsto che tale classificazione debba operare anche per il passato, ossia per la parte di rapporto assicurativo – poi proseguito dopo il 1997 – antecedente l’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n.182/97. Da parte sua, l’art.3, co.1 d.lgs. n.182/97, nel fare salva la normativa vigente sul sistema pensionistico retributivo, lascia intendere che tale sistema continua a essere disciplinato (nella quota A e quota B), fino al 1997 (tempo per tempo) dalla normativa in essere prima del 1997. Ciò, in particolare, anche per quanto riguarda la disciplina dell’anzianità contributiva la quale continua a calcolarsi secondo il regime previgente – quando non vi erano i gruppi ma solo le categorie – e l’annualità contributiva per la categoria n.5 era di 120 giornate.

23. Può dunque affermarsi che, quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 e proseguito nel vigore del d.lgs. n.182/97 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del  d.lgs. n.182/97 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1 d.lgs. n.182/97, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97.

24. Il giudizio di prevalenza fondato sulla maggiore anzianità contributiva opera dunque solo a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n.182/97. Da tale data si deve considerare se sia maggiore l’anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del d.m. 10.11.97 (gruppo B) o quella maturata sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A), e poi, sulla base della maggiore anzianità contributiva maturata entro il gruppo A o B, stabilire se la retribuzione giornaliera pensionabile sia da calcolare sulla media delle migliori 1900 retribuzioni o delle ultime 2600 retribuzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.3 d.lgs. n.182/97.

25. Va infatti evidenziato in linea generale che se per il periodo antecedente l’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 non si deve far luogo ad alcuna riconduzione delle categorie dell’art.3 Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.708/47 entro uno dei gruppi dell’art.2 d.lgs. n.182/97, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs.182/97 e relativo decreto ministeriale opera il giudizio di prevalenza, fondato sull’anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4 d.lgs. n.192/97 (ndr art.2, co.4 d.lgs. n.182/97) relativo al passaggio tra gruppi: secondo tale giudizio, occorre accertare l’anzianità contributiva effettivamente maturata nel periodo dall’entrata in vigore del d. lgs. n.182/97 fino al d.m. 15.3.2005 (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 260 giornate), e l’anzianità contributiva effettivamente maturata nel periodo dal d.m. 15.3.2005 alla data di pensionamento (rapporto tra giornate effettivamente lavorate e annualità contributiva pari a 120 giornate); una volta individuato quale dei due periodi abbia registrato la maggiore anzianità contributiva – quello durante la vigenza del gruppo B o quello durante la vigenza del gruppo A – alla luce del gruppo di quel periodo (gruppo prevalente ai sensi dell’art.2, co.4 d.lgs. n.182/97) si determinerà la retribuzione giornaliera pensionabile (migliori 1900 retribuzioni se prevalente sarà il gruppo A; ultime 2600 retribuzioni se prevalente sarà il gruppo B).

26. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione dei suddetti principi di diritto. La Corte d’appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.