CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 10101 depositata il 17 aprile 2025

Lavoro – Interessi legali – Titolo esecutivo – Crediti di lavoro – Rinuncia al ricorso – Condizioni processuali – Compensazione delle spese

Rilevato che

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello proposto da C.L. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 3577/2020, che, in accoglimento dell’opposizione proposta da T. s.p.a. al precetto ad essa notificato il 13.11.2019 su istanza del C., aveva dichiarato inefficace tale precetto e condannato l’opposto al rimborso delle spese di lite;

2. L’opponente T. aveva lamentato la richiesta in precetto di somme eccedenti rispetto a quelle portate nel titolo esecutivo, in quanto, a seguito del pagamento delle differenze retributive e degli interessi, l’istante richiedeva ulteriori interessi, per € 136,62, ex art. 1284, comma primo, c.c. dalle singole scadenze alla domanda, nonché € 3.307,06 ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al soddisfo;

3. La Corte territoriale, nel giudicare infondato l’appello del lavoratore, premetteva che la sentenza del Tribunale di Roma n. 4231/2019, costituente il titolo esecutivo, aveva condannato “la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per differenze maturate fino al 30.9.2017, della somma di € 24.803,45, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo”, e osservava che il titolo esecutivo è inequivoco nel riferirsi al tasso legale degli interessi;

3.1. Tanto rilevato, disattendeva la prospettazione dell’appellante lavoratore che vorrebbe applicare ai crediti di lavoro anche il successivo comma IV dell’art. 1284 c.c., in base al quale: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

In base all’interpretazione proposta delle disposizioni che venivano in considerazione (art. 429, comma 3, c.p.c. e art. 1284 c.c. novellato), la stessa Corte giudicava inconferente il richiamo dell’appellante a talune sentenze di legittimità indicate, che non riguardano la materia del lavoro; sicché respingeva il suo appello;

4. Avverso tale decisione, C.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo;

5. L’intimata ha resistito con controricorso;

6. Entrambe le parti avevano depositato memoria in vista dell’adunanza camerale del 23.1.2024;

7. All’esito di quella camera di consiglio si decise di rimettere gli atti al Presidente della Sezione per la fissazione di pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione che in virtù di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., doveva essere trattata dalle Sezioni Unite di questa Corte all’udienza del 26.3.2024;

8. E’ stata, quindi, fissata l’odierna pubblica udienza;

Considerato che

1. a seguito della fissazione dell’odierna pubblica udienza il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente il 17.12.2024 atto nel quale il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, che è sottoscritto sia da quest’ultimo che dal suo difensore, e che risulta notificato alla controricorrente in data 9.12.2024;

2. il difensore della controricorrente, con atto depositato il 19.12.2024, pur prendendo atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, ha dichiarato di non aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite (ed apporre quindi il proprio visto ex art. 390 c.p.c.), ed ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, stante il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio;

3. deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione, che nella specie risulta regolare, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 12842/2020; n. 10140/2020; 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

3. neppure, nella specie, è condivisibile la richiesta della controricorrente di porre a carico del ricorrente rinunciante le spese del giudizio di cassazione; spettando a questa Corte nella suddetta ipotesi il potere discrezionale di negare la condanna alle spese in danno del rinunciante in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (cfr. tra le altre Cass. n. 9474/2020), nella specie ricorrono certamente i presupposti per compensare integralmente tra le parti tali spese, tenendo conto che soltanto con l’intervento delle Sezioni Unite, in vista del quale era stata profilata e poi fissata pubblica udienza, è stata di recente definita l’unica e rilevante questione di diritto posta con il ricorso per cassazione;

4. in particolare, Cass. civ., sez. un., sent. 7.5.2024, n. 16260, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli <<interessi legali>> senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; e le Sezioni Unite nella motivazione di tale sentenza hanno considerato che la questione così risolta, pur essendo stata posta con rinvio pregiudiziale disposto dal giudice di merito ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. (di cui sono stati ritenuti ricorrenti i presupposti di applicazione), era stata sì affrontata dalle Sezioni semplici di questa Corte, che, tuttavia, avevano espresso due indirizzi differenti a riguardo (cfr. facciate 3-6); la medesima questione, del resto, era fortemente dibattuta anche nella giurisprudenza di merito, oltre che in dottrina;

5. non sussistono, infine, le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.