CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11756 depositata il 2 maggio 2024

Lavoro – Collocamento obbligatorio – Licenziamento – Superamento periodo di comporto – Inammissibilità

Fatto

1. Con sentenza 26 maggio 2022, la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da L.F. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda risarcitoria nei confronti di M.S. s.r.l.(che l’aveva assunta il 22 maggio 2007 in sede di collocamento obbligatorio in quanto inserita nell’elenco provinciale dei disabili, ai sensi dell’art. 8, secondo comma legge n. 68/1999, come invalida al 50% e poi al 55%), per aver dato causa al licenziamento intimatole il 23 maggio 2011 da M. s.c.p.a. (alle cui dipendenze ella era transitata il 31 gennaio 2008, a seguito di cambio dell’appalto di pulizia presso il B.G.), per superamento del periodo di comporto ed alla successiva soccombenza in esito all’impugnazione giudiziale del licenziamento (accertato come legittimo con provvedimento in giudicato), per un danno determinato in misura della mancata percezione delle retribuzioni e delle indennità derivanti dalla prosecuzione del rapporto di lavoro fino all’età pensionabile (o, in alternativa, alla tutela risarcitoria prevista per il licenziamento nullo).

2. A giustificazione del rigetto della domanda della lavoratrice, il Tribunale aveva ritenuto: a) l’irrilevanza dell’omissione, da parte di M.S. s.r.l., di comunicazione a M. s.c.p.a. dello stato di invalidità civile della lavoratrice e della consegna all’impresa subentrante della lista del personale assunto a norma delle leggi n. 482/1968 e n. 68/1999, in violazione dell’art. 4 CCNL Multiservizi (circostanze poste dalla predetta a fondamento della pretesa risarcitoria), essendo stata la lavoratrice sottoposta a visita medica da M. s.c.p.a. e regolarmente assegnata a mansioni compatibili con le sue menomazioni, in assenza di documentazione di alcun aggravamento rilevante ai sensi dell’art. 10 legge n.68/1999; b) l’insussistenza di alcun divieto di computabilità nel comporto delle assenze causate da malattia invalidante; c) l’allegazione dell’eventuale deduzione di discriminazione indiretta nel giudizio di impugnazione del licenziamento.

3. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ravvisato l’idoneità delle allegazioni della lavoratrice a dimostrare la correlazione della sommatoria delle assenze comportanti il licenziamento con la patologia invalidante, ma non il rapporto causale tra la condotta omissiva addebitata a M.S. s.r.l. e l’evento dannoso, per una non chiara individuazione delle questioni sottese al giudizio di responsabilità: non afferendo, infatti, la discriminazione di tipo indiretto né il conseguente regime probatorio attenuato all’oggetto del giudizio risarcitorio, cui è rimasta estranea la tematica del maggior rischio di licenziamento derivante dalle condizioni di salute della lavoratrice (e degli eventuali riflessi sulle modalità di computo del comporto).

4. Essa ha inoltre escluso l’impossibilità di intimazione del licenziamento del 23 maggio 2011 da parte di M. s.c.p.a., in difetto della denunciata condotta omissiva di M.S. s.r.l., per la documentata conoscenza da parte della prima società della condizione di invalidità della lavoratrice dal 27 febbraio 2008 (per la sua attestazione dello sportello della Provincia di Trieste).

5. Infine, la Corte d’appello ha ritenuto probanti gli argomenti tratti dall’accertata legittimità del licenziamento, per la regolare adibizione della lavoratrice, da parte di M. s.c.p.a., a mansioni compatibili con le prescrizioni del medico competente e dalla non sopravvenienza, in corso di rapporto, di aggravamenti delle sue condizioni di salute, né di variazioni dell’organizzazione di lavoro, tali da rendere incompatibile la prosecuzione dell’attività lavorativa.

6. Con atto notificato il 17 novembre 2022, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, premessa la puntualizzazione delle nozioni di responsabilità contrattuale e di causalità di fatto e giuridica, ha dedotto la violazione degli artt. 1218, 1223 c.c., in riferimento agli artt. 10 legge n. 68/1999, 25 e 41 d.lgs. 81/2008, della Direttiva 2000/78/CE e del d.lgs. 216/2003, per non avere la Corte d’appello preso “in considerazione tutte le norme poste a tutela del lavoratore inabile ed avviato per il tramite del collocamento mirato per valutare se, qualora applicate, avrebbero impedito il licenziamento della ricorrente” e comunque non considerato “discriminatoria la condotta di M. che penalizza la ricorrente omettendo di comunicare… lo stato di disabile avviata al lavoro”.

2. Esso è inammissibile.

3. Il motivo difetta di specificità, in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa confutazione dell’assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354; Cass. 11 maggio 2022, n. 14995), con la quale neppure si confronta, di idoneità delle allegazioni della lavoratrice a dimostrare la correlazione della sommatoria delle assenze comportanti il licenziamento con la patologia invalidante, ma non il rapporto causale tra la condotta omissiva addebitata a M.S. s.r.l. e l’evento dannoso, in assenza di una chiara individuazione delle questioni sottese al giudizio di responsabilità. Ed infatti, né la discriminazione di tipo indiretto, né il conseguente regime probatorio attenuato afferiscono all’oggetto del giudizio risarcitorio, cui è rimasta estranea la tematica del maggior rischio di licenziamento derivante dalle condizioni di salute della lavoratrice e degli eventuali riflessi sulle modalità di computo del comporto (così all’ultimo capoverso di pg. 7 e al primo di pg. 8 della sentenza).

4. Con il secondo motivo, ella ha dedotto violazione dell’art.1 legge n. 68/1999, per avere la Corte territoriale ritenuto ,come invece non avrebbe dovuto, “la conoscenza dello stato di invalidità” equivalente “alla conoscenza dello stato di inabile avviato dal collocamento obbligatorio e quindi … la comunicazione del 2008 alla M.” sostitutiva della comunicazione della situazione precedente di avviata al collocamento mirato della ricorrente”.

5. Anch’esso è inammissibile.

6. L’argomentazione relativa alla negazione dell’assunto secondo il quale il licenziamento non avrebbe potuto essere irrogato in assenza della denunciata condotta omissiva”, cui si riferisce la circostanza dedotta con il motivo (come si evince dal terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), ha evidente natura di seconda ratio decidendi, introdotta come è dalla particella avverbiale sintomatica “inoltre” (“Non è inoltre condivisibile”: incipit del terz’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), dopo l’esaustiva illustrazione della prima ratio decidendi (in sé assorbente ogni altra), sviluppata con l’argomentazione oggetto del primo motivo, ritenuto inammissibile.

6.1. È noto che, in caso di ritenuta infondatezza (ovvero, come nel caso di specie, inammissibilità) delle censure di una delle rationes decidendi, sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre ragioni oggetto di doglianza, in quanto non potrebbero comunque condurre, per l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114; Cass. 11 maggio 2022, n. 14995).

7. Per le superiori ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la lavoratrice ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente ,delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13,se dovuto.