CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 12035 depositata il 3 maggio 2024

Lavoro – Licenziamento disciplinare – Potere disciplinare – Tempestività contestazione – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Napoli, nel contraddittorio con Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) ha respinto il reclamo proposto da S.C. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, all’esito del giudizio di opposizione ex art. 1 della legge n. 92/2012, aveva accertato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla società il 29 luglio 2016.

2. La Corte distrettuale ha premesso che al C. con la contestazione dell’11 maggio 2016 era stato contestato di avere effettuato (con abuso della qualità di incaricato di pubblico servizio e in violazione del codice etico, del documento programmatico sulla sicurezza dell’azienda nonché del modello di organizzazione e gestione e controllo di Equitalia sud), nel corso dell’anno 2015, 969 accessi al sistema informatico aziendale CAD non motivati da ragioni di servizio; 420 accessi alla banca dati S. egualmente non giustificati da ragioni d’ufficio; ulteriori 381 accessi alla medesima banca dati finalizzati ad effettuare visure catastali o ipotecarie a fini personali o nell’interesse di parenti, conoscenti e affini; 653 accessi sempre alla banca dati S. per effettuare visure catastali da indirizzi IP non associati alla rete Equitalia. Nella contestazione era stato, inoltre, evidenziato che i comportamenti, analoghi a quelli per i quali era già stata irrogata la sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, evidenziavano, «stante il volume degli accessi impropri al patrimonio informativo aziendale» lo svolgimento di attività estranee a ragioni d’ufficio durante l’orario di lavoro, in violazione di quanto prescritto dall’art. 32 del CCNL applicabile al rapporto.

3. Il giudice del reclamo ha escluso l’eccepita tardività della contestazione e, richiamato il principio secondo cui il criterio dell’immediatezza ha carattere relativo e deve tener conto della complessità dell’organizzazione aziendale nonché del tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, ha rilevato che l’illecito disciplinare era emerso solo a seguito di Audit conclusasi il 6 aprile 2016 e che i dati rilevati in via informatica richiedevano ulteriori e complessi accertamenti finalizzati a verificare se gli accessi fossero o meno privi di valida giustificazione.

4. Ha parimenti escluso che la precedente iniziativa disciplinare avesse comportato la consumazione del relativo potere, giacché sia in fase sommaria che in quella di opposizione il Tribunale aveva accertato che le contestazioni si riferivano a condotte diverse ratione materiae e ratione temporis.

5. La Corte partenopea ha, poi, interpretato la lettera di contestazione ed ha ritenuto che la stessa non fosse finalizzata ad addebitare lo svolgimento di attività lavorativa per conto di terzi giacché, al contrario, ciò che era stato contestato era l’utilizzo improprio del patrimonio informativo aziendale, ravvisato in relazione ad una pluralità di episodi, sicché correttamente era stata fatta applicazione del principio secondo cui qualora il datore di lavoro contesti condotte diverse, tutte rilevanti sul piano disciplinare, è sufficiente che anche solo alcune di esse risultino accertate e idonee a determinare l’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.

6. Infine la Corte ha rilevato che gli addebiti erano stati provati sia in relazione all’assenza di autorizzazione, sia con riferimento alle ragioni non d’ufficio che li avevano determinati, rese evidenti anche dalla circostanza che numerosi accessi erano stati effettuati utilizzando indirizzi IP diversi da quello aziendale ed erano avvenuti in orari non lavorativi e finanche in giornate festive.

7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.C. sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasta intimata.

8. La Procura Generale ha depositato memoria ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2106 cod. civ. per intervenuta consumazione del potere disciplinare nonché il vizio motivazionale e l’omesso esame di un punto decisivo della controversia. Addebita alla Corte distrettuale di non avere considerato che già in precedenza il datore di lavoro aveva svolto indagini sugli accessi, asseritamente abusivi, al sistema informativo aziendale ed aveva all’esito delle stesse avviato un procedimento disciplinare che si era concluso con l’irrogazione della sanzione conservativa della sospensione. I fatti contestati e posti alla base dell’intimato licenziamento si erano verificati nel medesimo arco temporale e nella sostanza non differivano da quelli in relazione ai quali il potere disciplinare era già stato esercitato, sicché, attraverso la nuova iniziativa, era stato violato il principio del ne bis in idem.

2. La seconda critica lamenta, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 unitamente al vizio motivazionale, perché avrebbe errato il giudice del reclamo nell’escludere l’eccezione di tardività della contestazione. Ribadisce che i fatti erano risalenti nel tempo e che degli stessi il datore di lavoro era evidentemente a conoscenza, avendo già avviato indagini, poi sfociate nella prima iniziativa disciplinare. Richiama giurisprudenza di questa Corte sul principio di immediatezza e sostiene che il giudice del merito non avrebbe correttamente valutato la documentazione in atti, idonea a provare che già a novembre 2015 la società aveva acquisito conoscenza «nelle sue linee essenziali» dei fatti che tardivamente aveva contestato solo 5 mesi dopo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2105 c.c. e 7 L. 300/70. Violazione del principio di onere della prova a carico del datore di lavoro.

Violazione del principio di proporzionalità della sanzione espulsiva erogata ricorrente» e sostiene che ha errato il giudice del reclamo nell’interpretare la contestazione, la quale non conteneva quattro autonomi addebiti bensì si riferiva ad una condotta unitaria di «svolgimento di attività estranee a ragioni d’ufficio», rispetto alla quale l’elencazione degli accessi integrava solo una premessa. La condotta era rimasta del tutto indimostrata e, pertanto, i giudici del merito avrebbero dovuto accogliere il ricorso e non ritenere integrata una giusta causa di licenziamento.

4. Infine con il quarto motivo è denunciata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. quanto al principio di non contestazione ed il ricorrente richiama le difese svolte già nel corso del procedimento disciplinare e sostiene che sulle stesse il datore di lavoro non aveva dedotto alcunché per spiegare e dimostrare, come era suo onere, che le visualizzazioni non fossero collegate a ragioni di ufficio.

5. Il primo motivo è infondato nella parte in cui assume che integrerebbe violazione del ne bis in idem la contestazione disciplinare di fatti “analoghi” a quelli rispetto ai quali il potere è già stato esercitato, ed è inammissibile per il resto.

L’applicazione al procedimento disciplinare del principio di consunzione, espresso dal brocardo ne bis in idem, ha portato al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. n. 12321/2022 e la giurisprudenza ivi citata) secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva.

E’ stato, peraltro, da tempo affermato anche che, affinché detto principio possa essere validamente invocato, è necessario che il procedimento venga avviato per il medesimo fatto, atteso che, qualora gli addebiti disciplinari siano diversi, per le particolari circostanze di tempo e di luogo che li contraddistinguono, e ciascuno abbia una propria individualità, la brevità dell’intervallo temporale tra due infrazioni della medesima natura commesse con azioni distinte, non è sufficiente per attribuire carattere unitario alle condotte, con la conseguenza che il datore di lavoro resta libero di esercitare l’azione disciplinare in relazione ad entrambi gli illeciti (cfr. Cass. 3039/1996; Cass. n. 14112/1999; Cass. n. 26815/2018).

5.1. Dai richiamati principi non si è discostata la Corte distrettuale la quale, mediante il rinvio per relationem all’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria nonché alla sentenza di primo grado che aveva definito, rigettandola, l’opposizione, ha evidenziato che «le contestazioni effettuate nel tempo avevano ad oggetto fatti che sia ratione materiae che ratione temporis non erano confrontabili con le contestazioni disciplinari precedenti».

Il ricorso, oltre a non cogliere pienamente il decisum della sentenza impugnata, nell’insistere sulla medesimezza dei fatti oggetto di procedimento disciplinare, nella sostanza sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali, che è rimessa, anche in relazione alla questione che ci occupa, al giudice di merito, al quale solo è riservata l’indagine sulla identità del fatto (cfr. in tal senso Cass. n. 12321/2022 e Cass. n. 26815/2018 citate).

6. Ad analoghe conclusioni si perviene quanto al secondo motivo.

Non sussiste l’error in iudicando denunciato con la censura, perché il giudice del reclamo, nell’escludere la tardività della contestazione, non si è discostato dall’orientamento consolidato espresso da questa Corte secondo cui la tempestività della contestazione disciplinare va valutata, non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (in tal senso Cass. n. 7467/2023 con ampi richiami giurisprudenziali). La tempestività, inoltre, ha carattere relativo, nel senso che può essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (cfr. fra le tante Cass. n. 13391/2017 e la citata Cass. n. 7467/2023).

Nell’enunciare i richiamati principi questa Corte ha anche precisato che resta riservata al giudice di merito l’indagine relativa alla individuazione dell’epoca in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell’illecito, al pari di quella inerente all’effettiva sussistenza di ragioni idonee a giustificare il ritardo, perché, così come accade per le clausole generali, i concetti di tardività e tempestività se, da un lato, richiedono di essere concretizzati dall’interprete mediante specificazioni che hanno natura giuridica (tale è, ad esempio, l’affermazione del carattere relativo del requisito), dall’altro l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti consentiti dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis.

Nella specie il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, in realtà sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, che non può essere messo in discussione in questa sede, tanto più che, in presenza di «doppia conforme» opera il limite posto dall’art. 348 ter cod. proc. civ., oggi trasfuso nel riformulato quarto comma dell’art. 360 cod. proc. civ.

7. Il terzo motivo si incentra sull’errata interpretazione della contestazione disciplinare, con la quale, a detta del ricorrente, sarebbe stato contestato l’esercizio di attività lavorativa in favore di terzi, in realtà non sussistente e non provato, non già il ripetuto accesso al sistema informatico, abusivo perché non giustificato da ragioni di ufficio.

Anche detta censura esula dal vizio di violazione di legge formalmente denunciato nella rubrica e si risolve, nella sostanza, nella sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti di causa.

La contestazione disciplinare è atto unilaterale del datore di lavoro la cui interpretazione, finalizzata a far emergere la volontà dell’autore dell’atto medesimo, rientra nell’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che può essere censurato nel giudizio di cassazione solo per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, applicabili agli atti unilaterali in forza del rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ.

Peraltro, affinché la censura sia ammissibile, è necessario che il ricorrente per cassazione, oltre ad individuare specificamente il canone violato dalla sentenza impugnata, indichi le ragioni in iure della violazione di legge denunciata, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione dell’atto rispetto a quella fornita dal giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 995/2021; Cass. n. 27136/2017 e con specifico riferimento alla contestazione disciplinare Cass. n. 13667/2018). Ciò perché la cognizione in sede di legittimità resta limitata alla corretta applicazione delle regole che presiedono all’attività interpretativa e, pertanto, le censure non possono essere finalizzate a sollecitare, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una interpretazione diretta dell’atto in discussione.

Nella specie il ricorrente, nell’addebitare alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato la contestazione, neppure denuncia la violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., sicché la critica mossa alla pronuncia impugnata (che dall’errata interpretazione fa discendere le ulteriori conseguenze denunciate nel motivo) non può sfuggire alla sanzione di inammissibilità.

8. Non dissimile è l’esito dello scrutinio del quarto motivo, con il quale, attraverso la denuncia dell’art. 115 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione, si torna a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di causa, quanto alla prova dei fatti addebitati.

All’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui una censura relativa all’errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice d’appello, perché la violazione può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);

E’ stato anche affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare una “trasformazione” in error in procedendo del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica”, vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, l’errato esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 34476/2019 che rinvia a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018).

9. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e ciò esime il Collegio dal disporre la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, erroneamente indirizzata all’Avvocatura Distrettuale di Napoli anziché a quella Generale dello Stato, perché il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo, derivante dall’art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, impone al giudice di non adottare provvedimenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione della controversia e che si traducano in un inutile dispendio di attività processuali (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 412/2024 e Cass. n. 6365/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).

10. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva, ed il Collegio può limitarsi a dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come interpretato da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.