CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1269 depositata il 20 gennaio 2026

Pensione di vecchiaia unificata – Riliquidazione del proprio trattamento pensionistico – Regolamento Generale di Previdenza – Anticipo – Integrazione al minimo – Requisiti – Principio del pro-rata – Equilibrio finanziario – Accoglimento parziale

Fatti di causa

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a G.G. la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia unificata) a carico di Inarcassa mediante disapplicazione del Regolamento Generale di Previdenza del 2012 e applicazione dell’integrazione al minimo, con decorrenza dall’1.8.20, stante la richiesta di pensionamento in via anticipata presentata dall’assicurato.

Secondo la Corte territoriale il Regolamento della Cassa del 2012, che escludeva il diritto all’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia con anticipo rispetto alla data ordinaria di pensionamento, era illegittimo siccome non rispettoso del principio del pro-rata.

Avverso la sentenza, Inarcassa ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

G.G. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritte concludendo per l’accoglimento del ricorso.

In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, Inarcassa deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.1 e 2 d.l.gs. n.509/1994, dell’art.3, co.12 l. n.335/1995, dell’art.24, co.24 d.l. n.201/2011, dell’art.38 Costituzione, degli artt.20 e 28, co.5 del Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa, nonché degli artt.12 Preleggi, 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.

La Corte d’appello non avrebbe considerato che l’art.28 del Regolamento era stato adottato per assicurare l’equilibro finanziario di lungo termine imposto ad Inarcassa dall’art.24, co.24 d.l. n.201/2011.

Con il secondo motivo di ricorso, Inarcassa deduce violazione dell’art.11 Preleggi, sostenendo che non vi sarebbe stata violazione del principio del pro-rata, il quale attiene ai meccanismi di calcolo del trattamento pensionistico e non ai requisiti di maturazione del diritto.

Preliminarmente inammissibilità va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da parte controricorrente, secondo cui i motivi tenderebbero a censurare valutazioni di merito compiute dalla sentenza.

Al contrario, i motivi tendono a confutare le argomentazioni giuridiche espresse dalla Corte d’appello, in particolare negando che si applichi al caso di specie il principio del pro-rata e affermando che, comunque, esso non è stato violato.

I motivi, data la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, e sono fondati.

Risulta pacifico che G. chiese ed ottenne il trattamento pensionistico di vecchiaia unificata a decorrere dall’1.8.20, beneficiando dell’anticipo pensionistico introdotto dal Regolamento Generale di Previdenza del 2012, all’art.20.3.

Egli infatti, a quella data, aveva maturato il requisito contributivo di 30 anni imposto ai fini della pensione di vecchiaia, ma non ancora il requisito anagrafico dei 65 anni, essendo nato il 27.9.56.

Al suo trattamento pensionistico, proprio per la richiesta di pensione anticipata rispetto all’età pensionabile ordinaria, fu applicata la riduzione sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento e fu esclusa l’integrazione al minimo ai sensi dell’art.28.5, lett. b) del medesimo Regolamento.

Quest’ultimo, in vigore dall’1.1.2013, ha sostituito il pregresso Statuto Inarcassa e, per quanto riguarda le  prestazioni previdenziali, ne è seguito che:

– in luogo della pregressa pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità, viene erogata la pensione di vecchiaia unificata;

– i requisiti anagrafico e contributivo della pregressa pensione di vecchiaia, rispettivamente di 65 anni e di 30 anni, sono stati mantenuti nella nuova pensione di vecchiaia unificata;  

– per la pensione di anzianità non era previsto un requisito anagrafico minimo, ma una riduzione del trattamento in proporzione agli anni mancanti per coloro che non avessero maturato 65 anni di età;  

– mentre la pensione di vecchiaia era compatibile con l’esercizio della professione, non lo era la pensione di anzianità, la quale implicava l’obbligo di cancellazione dall’albo;  

– la nuova pensione di vecchiaia unificata è compatibile con l’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, e, come la precedente pensione di vecchiaia, attribuisce supplementi di pensione in relazione alla continuazione dell’attività;

– sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità previste dal precedente Statuto Inarcassa erano calcolate nel rispetto di un minimo;

– il nuovo Regolamento del 2012 ha introdotto la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia unificata in via anticipata rispetto al requisito anagrafico di 65 anni, avendo un’età minima di 63 anni; in tal caso spetta una riduzione sulla quota del trattamento pensionistico calcolato con sistema retributivo e non spetta l’integrazione al minimo; di converso, il professionista può continuare a svolgere l’attività e ha diritto a supplementi di pensione al compimento di ogni successivo quinquennio di iscrizione e contribuzione (art.25).  

Alla luce di tale quadro regolamentare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 violi il principio del pro-rata poiché non salvaguarderebbe l’anzianità maturata.

Tale assunto non può essere condiviso.

In linea generale va ribadito (v. Cass.17980/23) che la regola del pro-rata introdotta con l’art.1, co.12 l. n.335/95 non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva), ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo.

Secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass.34273/24), il principio del pro-rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso.

In tal caso non si tratta di parametrare il calcolo della pensione secondo due regimi temporalmente e normativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamento pensionistico all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione.  

Nel caso di specie il diritto alla pensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento a 63 anni.

 Il controricorrente, non avendo il requisito anagrafico per conseguire la pensione di vecchiaia secondo il precedente Statuto Inarcassa, non ha optato nemmeno per la pensione di anzianità, ma ha scelto di andare in pensione in forza del nuovo regime di pensione di vecchiaia unificata, con pensionamento in via anticipata.

 Dunque, a tale sopravvenuto regime viene attratta tutta la disciplina del trattamento pensionistico, ovvero:

a) riduzione della quota calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento;

b) esclusione dell’integrazione al minimo ai sensi ex art.28.5, lett. b) del Regolamento.

Il principio del pro-rata non viene in gioco nei termini intesi dalla Corte d’appello, essendo già salvaguardato nei diversi termini previsti dall’art.20.2 del Regolamento 2012, ovvero prevedendo che la pensione di vecchiaia unificata sia costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario, ove la prima quota riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012 è determinata col metodo retributivo, e la seconda quota, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, è determinata col metodo contributivo.

Diversamente da quanto reputato dal collegio d’appello, non v’è alcuna anzianità maturata da salvaguardare né alcun relativo affidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipazione del pensionamento è stato introdotto a partire dall’1.1.2013, e rispetto ad esso non poteva esservi alcun affidamento sul fatto che tale nuovo istituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo.  

Alla luce di quanto fin qui detto si manifesta  inconferente il rilievo contenuto nella memoria di parte controricorrente, secondo cui gli assunti di Cass.34273/24 non potrebbero essere richiamati nel presente caso in quanto, nel detto precedente, sarebbe stata liquidata la pensione anticipata senza decurtazione di alcuna somma, mentre nel caso di specie la pensione sarebbe stata decurtata ex art.20.3 del Regolamento.

L’applicazione dell’art.20.3, così come dell’art.28.5 del Regolamento del 2012, dipendono dal fatto che il diritto a pensione è stato acquisito sotto la vigenza e in forza dell’introduzione dell’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipo sull’età pensionabile ordinaria, sicché in modo integrale al relativo regime il trattamento pensionistico deve rifarsi.

Quanto poi all’affermazione secondo cui l’esclusione dell’integrazione al minimo violerebbe l’art.38, co.2 Cost., in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, occorre rilevare quanto segue.

Il diritto all’integrazione al minimo della pensione non può essere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato in un giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cui quello di contenimento della spesa previdenziale.

 È così nel sistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimo della pensione calcolata col metodo contributivo (art.1, co.6 l. n.335/95) risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (v. punto 5 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.400/99, nonché punto 12 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.94/25), e dove, più in generale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è stato affermato che l’art.38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca il trattamento pensionistico (v. Corte Cost. n.240/94); ed è così anche nell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3, co.12 l. n.335/95, volto ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arco temporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquanta anni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine.

Né può dirsi che il predetto bilanciamento tra prestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche sia stato attuato, mercè l’eliminazione dell’integrazione al minimo, in modo del tutto sproporzionato rispetto al risparmio perseguito dall’ente previdenziale, come afferma la sentenza impugnata.

Merita, inoltre, considerare:

a) l’esclusione dell’integrazione al minimo è comunque frutto di una scelta dell’assicurato, il quale opta per un pensionamento con età anticipata e quindi decide consapevolmente a quale regime pensionistico sarà soggetto in luogo del regime di pensione di vecchiaia unificata ordinario.

L’autonomia di opzione tra diversi possibili trattamenti pensionistici è una costante del sistema di previdenza obbligatoria, come testimoniato, ad esempio, dal diritto di opzione di cui all’art.1, co.23 l. n.335/95 tra sistema contributivo e retributivo, dal diritto di opzione ex art.5 l. n.44/73 relativo al trattamento pensionistico degli iscritti all’Inpdai (v. Cass.2223/07, che valorizza il dato dell’opzione esercitata in epoca successiva all’introduzione del limite al trattamento pensionistico), dell’opzione ex art.3 d.m. n.282/96 circa il computo entro la Gestione separata degli accrediti contributivi esistenti presso l’AGO.

Il dato comune è che il regime normativo del trattamento previdenziale dipende sempre dall’esercizio di un diritto potestativo dell’assicurato che di esso non può poi dolersi;

b) l’esclusione dell’integrazione al minimo è controbilanciata dal vantaggio – inesistente entro la pregressa pensione di anzianità – di continuare ad esercitare l’attività e quindi di fruire dei supplementi di pensione quinquennale (art.25 del Regolamento), in modo da eventualmente integrare l’originaria misura del trattamento pensionistico.

Una volta escluso che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 determini l’illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito dall’art.38, co.2 Cost., nemmeno vale più l’argomento, espresso in sentenza, secondo cui spetterebbe alla Cassa dimostrare che l’art.28.5 del Regolamento serva alla stabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio (sul punto la censura è rinvenibile a p.20 del ricorso).

 Va peraltro precisato che il risparmio di spesa dovuto alla mancata integrazione al minimo non può non contribuire alla stabilità finanziaria della Cassa così da garantire risorse in favore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuove generazioni, in attuazione dell’equità intergenerazionale cui ha riguardo l’art.3, co.12 l. n.335/95.  

Nemmeno la norma primaria rispetto alla quale risulterebbe – in ipotesi – contraria la previsione del Regolamento può essere individuata nell’art.7 l. n.544/88 cui ancora ha riguardo la sentenza impugnata.

In forza dell’art.7, cit., ferma l’autonomia previdenziale riconosciuta alle Casse professionali, il trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti professionali non può essere inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ebbene, nel caso di specie la comparazione chiesta dalla norma non è praticabile poiché, a monte, l’integrazione al minimo è esclusa entro un istituto, quale la pensione di vecchiaia unificata con anticipazione a 63 anni, non esistente nel sistema AGO.

L’art.7 l. n.544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia.

Conclusivamente, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.