CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 13564 depositata il 21 maggio 2025

Licenziamento – Occupazione figurata – Periodo di lavoro effettivo – NASpI – Indennità di disoccupazione – Requisito delle trenta giornate – Diritto alla retribuzione e alla contribuzione – Disoccupazione involontaria – Reintegra – Rigetto

Svolgimento del processo

Con sentenza del giorno 27.4.2020 n. 149, la Corte d’appello di Trieste accoglieva il gravame proposto da M.D.M. avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volto a ottenere la concessione dell’indennità di disoccupazione NASpI, che l’Inps aveva respinto ritenendo non integrato il requisito richiesto dall’art. 3 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 22/15, ai fini del riconoscimento della provvidenza, consistente in trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione: nella specie, il lavoratore aveva ricevuto un primo licenziamento verbale (4.3.2015), per il quale una volta impugnato era seguita la reintegra, all’esito della quale, dopo pochi giorni il lavoratore era stato nuovamente licenziato per g.m.o. (15.9.16); pertanto, il lavoratore, preso atto dello stato di disoccupazione involontaria, in data 14.10.16 chiedeva all’Inps la corresponsione della NASpI, che, tuttavia, veniva negata per assenza del requisito delle trenta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti allo stato di disoccupazione.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame, ha ritenuto che pur non essendovi state giornate di lavoro effettivo, il lavoratore che era stato illegittimamente estromesso dal ciclo produttivo aveva, comunque, ottenuto un provvedimento giudiziale di ricostruzione del rapporto con efficacia ex tunc, pertanto il periodo di occupazione figurata doveva essere ricompreso come un periodo di lavoro effettivo che la norma richiede per poter accedere alla NASpI.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre D.M.M. ha resistito con controricorso, con il quale viene formulata in via condizionata, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, una questione di legittimità costituzionale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 22/15, in combinato con l’art. 12 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto, al fine della corresponsione della NASpI,, di riconoscere le trenta giornate lavorative, anche se il lavoratore non aveva prestato attività di lavoro effettivo, perché il datore di lavoro non aveva ottemperato alla reintegra pur disposta dal giudice a seguito dell’impugnazione del licenziamento.

Il controricorrente nell’ipotesi in cui la questione controversa dovesse essere decisa secondo il tenore letterale dell’art. 3 lett. c) del d.lgs. n. 22/15, sulla cui base le trenta giornate lavorative debbono essere intese come lavoro effettivo, cioè come presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro, senza poter ritenere equiparabile al lavoro effettivo, il periodo di continuità del rapporto di lavoro ripristinato ex tunc per effetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento, solleva questione di legittimità costituzionale della norma in commento, in quanto produttiva di una ingiustificata discriminazione a danno del lavoratore incolpevolmente disoccupato, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 2° comma Cost.

Il motivo è infondato, con assorbimento della questione di legittimità costituzionale.

1. L’odierno controricorrente ha rivendicato l’indennità di disoccupazione NASpI, regolata dal d.lgs. n. 22 del 2015, allegando la disoccupazione involontaria conseguente allacessazione del rapporto di lavoro per licenziamento intimato il 4.3.15 verbalmente e il 15.9.16 per g.m.o.

A seguito di diniego in sede amministrativa, per difetto del requisito delle «trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione», in sede giudiziaria, la Corte d’appello, riformando la decisione pronunciata dal Tribunale, ha ritenuto, invece, integrate le trenta giornate lavorative richieste dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015.

2. Ad avviso della Corte del merito, al raggiungimento di tale requisito non ostava il fatto che il lavoratore, nell’arco temporale di riferimento, non avesse reso un’effettiva prestazione lavorativa.

Ciò che rilevava era, infatti, la sussistenza del rapporto di lavoro, con diritto alla retribuzione e alla contribuzione.

3. Sulle premesse giuridiche del ragionamento della Corte d’appello verte l’unico motivo di ricorso.

4. Le censure dell’Inps sono da respingere.

5. L’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosce l’indennità mensile di disoccupazione, denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: «a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione».

6. Nell’odierno giudizio si controverte, nuovamente, sull’interpretazione del requisito delle trenta giornate «di lavoro effettivo», tipizzato dalla lettera c).

7. Questa Corte, invero, si è già confrontata con la disposizione in oggetto e ha ritenuto, che «le trenta giornate di lavoro effettivo», nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retributivo» (Cass. nr. 22922 del 2024. Conforme, Cass. nr. 31402 del 2024).

8. Il principio poggia sulla considerazione che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro.

Durante la loro fruizione vi è piena vitalità -e quindi effettivitàdel rapporto stesso.

9. Per la Corte, il «lavoro effettivo» è, dunque, sempre comprensivo di quelle “pause” periodiche della prestazione lavorativa che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.

Le argomentazioni esposte, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, meritano, però, un ulteriore sviluppo nella presente sede, per la peculiarità del caso concreto.

Nello specifico è accaduto che, nel periodo considerato dalla norma di legge (ovvero quello dei «dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione»), il lavoratore è stato, prima licenziato verbalmente ed essendo stato illegittimamente estromesso dal ciclo produttivo aveva, comunque, ottenuto un provvedimento giudiziale di ricostruzione del rapporto con efficacia ex tunc e solo dopo era stato nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Nella ricorrenza di una tale situazione, giudica il Collegio che il «lavoro» (recte: il rapporto di lavoro) debba considerarsi «effettivo» ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.lgs. nr. 22 del 2015, almeno fino al secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ciò in quanto, l’art. 3 cit., pur nella sua peculiare formulazione terminologica, evoca un concetto giuridico di “effettività” non coincidente con il significato, strettamente naturalistico, di una attività materialmente in essere.

La prestazione di lavoro è, infatti, effettiva non solo nel momento in cui è concretamente eseguita ma anche durante le sue pause fisiologiche e, a fortiori, quando è offerta ma, ingiustificatamente, rifiutata.

In tutte queste ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione dell’obbligazione retributiva e di quella contributiva.

Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato, nei diritti previdenziali, pur esercitando legittime prerogative, garantite da leggi o contratti collettivi, o, ancor di più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro (basti pensare, a tale ultimo riguardo, ad un ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, non ottemperato per esclusiva volontà della parte datoriale).

Differente è, invece, la situazione in presenza di eventi che, per legge, determinano una cesura temporanea del rapporto di lavoro, con sospensione delle reciproche prestazioni delle parti.

Sono i casi tipici della maternità, infortunio e malattia ma lo sono anche quelli, per esempio, di godimento del congedo genitoriale o di permessi dal lavoro per assistere a persone con handicap grave o, ancora, quelli in cui il lavoratore sia stato posto in cassa integrazione guadagni a zero ore.

Si tratta di eventi questi che impediscono totalmente lo svolgimento dell’attività e che -diversamente dalle ipotesi prima valutate (ferie, riposi, festività, ecc.)- sospendono pure le reciproche obbligazioni delle parti.

Casi tutti accumunati dal fatto che l’originario rapporto, per un certo periodo di tempo, entra in uno stato di quiescenza non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro.

Durante il verificarsi di tali situazioni, il rapporto (recte: il lavoro) non è effettivo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. C) d.lgs. n. 22/2015.

E tuttavia, la sospensione del rapporto di lavoro -in luogo della sua estinzione per impossibilità della prestazione lavorativa- è l’effetto della protezione che l’Ordinamento riconosce, ex art. 38 Cost., ad obiettive situazioni impeditive dello svolgimento della prestazione lavorativa per cause non imputabili al lavoratore.

In questa prospettiva, è evidente allora che anche i periodi di “inattività” del sinallagma contrattuale, per eventi tutelati dal Legislatore, non possano ricadere in danno del lavoratore, quanto al godimento della prestazione NASpI, e sono, perciò, esclusi dal computo delle giornate utili di cui all’art. 3 in commento.

In altre parole, logico corollario delle considerazioni esposte è che ove, nei «dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione», si sia verificata una causa di sospensione del rapporto di lavoro, il relativo periodo non è preso in considerazione (ed è, dunque, neutralizzato) ai fini della verifica di sussistenza del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, in applicazione di un principio generale, insito nel sistema previdenziale, volto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il requisito richiesto per il riconoscimento del diritto medesimo (nella specie, le trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione involontaria) sia carente per ragioni a lui non imputabili.

Conclusivamente, possono enunciarsi i seguenti principi di diritto:

«In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025):

– il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato -oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;

– ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni».

Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che si sottrae, dunque, ai mossi rilievi.

La novità di molti profili delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.