CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1407 depositata il 21 gennaio 2025

Lavoro – Insussistenza pretesa creditoria INPS – Note di rettifica per somme tardivamente conguagliate a titolo di anticipazioni su integrazioni salariali – Diritto al conguaglio o al rimborso – Rigetto

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 9.9.2022, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza della pretesa creditoria fatta valere dall’INPS nei confronti di B.S.T.F.D.S. s.p.a. con note di rettifica del 30.11.2019, riguardante somme tardivamente conguagliate a titolo di anticipazioni su integrazioni salariali.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, al fine di impedire la decadenza semestrale prevista per il diritto al conguaglio o al rimborso, fosse sufficiente effettuare il conguaglio entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento, rimanendo irrilevante che il c.d. modello UNIEMENS fosse stato inviato oltre il termine di decadenza.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura.

B.S.T.F.D.S. s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, d.lgs. n. 148/2015, dell’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), e dell’art. 1243 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, al fine di impedire la decadenza semestrale prevista ai fini del conguaglio delle somme anticipate a titolo di integrazione salariale, fosse sufficiente effettuare detto conguaglio entro il termine di sei mesi decorrenti dalla scadenza del periodo di paga in corso al momento della concessione del trattamento di integrazione salariale, nel caso di specie autorizzato per il periodo 31.12.2017-20.12.2018: ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, rileverebbe all’uopo anche la tempestiva trasmissione dei c.d. flussi UNIEMENS, trattandosi di adempimento necessario per verificare la corrispondenza tra l’importo della contribuzione dovuta e quella effettivamente conguagliata, di talché, ove quest’ultimo sia intervenuto oltre il termine semestrale di cui all’art. 7, d.lgs. n. 148/2015, cit., mancherebbe il necessario presupposto di liquidità del credito su cui operare la compensazione legale.

Il motivo è infondato.

Dispone l’art. 7, comma 2, d.lgs. n.148/2015, che l’importo dell’integrazione salariale – sia ordinaria che straordinaria – viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, “è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”.
Incontroverso essendo che, nel caso di specie, l’odierna controricorrente ebbe ad avvalersi del meccanismo del conguaglio (che, contabilmente, si realizza pagando un ammontare di contributi pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale), l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, stabilisce espressamente, per quanto qui rileva, che il conguaglio debba essere effettuato, “a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”, e dunque attribuisce efficacia impeditiva alla (sola) operazione di conguaglio, che a sua volta determina in modo automatico l’azzeramento delle reciproche poste di debito e credito: questa Corte, infatti, ha da tempo ricondotto al regime della c.d. compensazione impropria il conguaglio previsto da tutte quelle fattispecie legali in base alle quali il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse di un ente previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti all’ente medesimo (cfr. Cass. n. 14711 del 2007).

Trattandosi di compensazione impropria, che opera per effetto e alla data del pagamento all’INPS della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, viene in rilievo l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi: si tratta, infatti, di termine che non è stato in alcun modo inciso dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n.148/2015, cit.-

Pertanto, coordinando tale ultima disposizione con la norma di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, deve ritenersi che la decadenza sia impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento delle differenze contributive) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima.

Si deve peraltro aggiungere che la decadenza non opera anche se il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta: l’erroneità del conguaglio inciderà infatti sulla misura del debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art. 1181 c.c. e ad un residuo credito dell’INPS, ma non si riverbera sul meccanismo della compensazione impropria, che è perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento del saldo delle reciproche poste contabili.

Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il ritardo con cui il datore di lavoro abbia trasmesso all’ente le denunce telematiche mensili (c.d. flussi UNIEMENS) previste dall’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003, cit., o per il fatto che queste ultime contengano errori: le denunce in questione, che devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere “i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni”, costituiscono infatti mere dichiarazioni di scienza che, intervenendo successivamente al conguaglio, non concorrono in alcun modo al suo perfezionamento, che si ha al momento del pagamento dei contributi; si tratta di adempimenti successivi, volti a consentire all’INPS il controllo ex post sulla correttezza dell’operazione di conguaglio e quindi sull’esattezza dell’adempimento dell’obbligazione contributiva residua, ma dal momento che la conoscenza da parte dell’ente dei dati delle denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria (la quale, diversamente dalla compensazione volontaria di cui all’art. 1252 c.c., prescinde dalla volontà delle parti nonché dalla consapevolezza che l’ente abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime), deve escludersi che la tardiva presentazione delle denunce possa riverberarsi negativamente sul perfezionamento del conguaglio.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno attribuito rilievo impeditivo della decadenza unicamente al momento in cui l’odierna controricorrente ha effettuato il conguaglio e ritenuto che in contrario non rilevasse la tardività con cui erano state trasmesse le denunce telematiche di cui all’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003, più volte cit.-

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

La novità e complessità della questione suggerisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.