CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 14501 depositata il 23 maggio 2024

Lavoro – Vittima del dovere – Adeguamento assegno vitalizio – Vittime terrorismo e criminalità organizzata – Rigetto

Fatti di causa

1. D.N.A., vittima del dovere, aveva proposto domanda per sentir dichiarare il proprio diritto all’adeguamento dell’assegno vitalizio di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, all’importo sì come rivalutato, ai sensi della L. n. 407 del 1998, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2. A sostegno della domanda deduceva che la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, aveva esteso (dal 1° gennaio 2006) le prestazioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere ed equiparati e che ciò comportava l’estensione a queste ultime di tutti i diritti riconosciuti alle prime, ivi compresa la rivalutazione dell’assegno vitalizio.

3. Il Tribunale di Vicenza aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, a ritroso dalla data della domanda amministrativa (del 10 dicembre 2013), riconoscendo il diritto all’adeguamento incrementale dell’assegno nella misura prevista dalla L. n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, a decorrere dal 10 dicembre 2008.

4. La Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione del primo giudice, e disattesa l’eccezione di prescrizione formulata dal Ministero, ha accolto la domanda sul presupposto dell’esercizio del diritto solo dal momento di emissione del decreto di riconoscimento e della prescrizione decennale delle prestazioni assistenziali «non liquidate», trattandosi di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935.

5. Il Ministero dell’Interno ricorre, con ricorso affidato ad un unico motivo, articolato in due profili, avverso il quale D.N.A. ha proposto controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Ragioni della decisione

6. Con l’unico motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2948 c.c., dell’art. 2946 c.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562, 563, 564, 565; del D.P.R. n. 243 del 2006, artt. 1, 3 e 4, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105; del D.L. n. 159 del 2007, art. 34, convertito in L. n. 222 del 2007, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2; denuncia l’errore della motivazione per esordio e durata decennale della prescrizione per le somme dovute quale rivalutazione dei ratei già corrisposti, e chiede di dichiarare prescritti i crediti per ratei dell’assegno vitalizio per il periodo compreso tra il 1°.1.2006 e il 10.12.2008 vantati per il periodo anteriore al quinquennio antecedente al primo atto interruttivo individuato nel 10.12.2013, data di presentazione della domanda amministrativa.

7. Si censura, in sintesi, la sentenza impugnata nei profili dell’esordio della prescrizione e del termine prescrizionale.

8. Si assume, quanto all’esordio, che ben prima del riconoscimento dello status di vittima del dovere il relativo diritto di credito possa essere azionato e che, pertanto, il termine prescrizionale dei diritti patrimoniali conseguenti allo status predetto non possa che decorrere dall’entrata in vigore della legge n.266 del 2005 (1° gennaio 2006).

9. Conseguentemente, ritiene la difesa erariale, alla proposizione della domanda amministrativa il termine era già ampiamente decorso.

10. Il secondo profilo di censura attiene al termine di prescrizione, che si assume quinquennale in applicazione dell’art. 2946 cod.civ. e art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935, trattandosi di beneficio economico da pagarsi con cadenza annuale.

11. Il ricorso è da rigettare.

12. Deve premettersi che l’illustrazione del primo profilo di doglianza inerisce anche alla statuizione con cui la Corte non avrebbe dichiarato prescritto il diritto all’assegno vitalizio, ma, invero, la questione della prescrizione del diritto all’assegno non è sub judice e il thema decidendum inerisce esclusivamente all’adeguamento.

13. La questione se la categoria di “vittima del dovere” tipizzata dall’art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, è stata risolta da Cass. n.17440 del 2022, nel senso dell’imprescrittibilità della pretesa, che discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio, imprescrittibilità dell’azione che non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.

14. Tanto premesso, dando continuità Cass. n. 11013 del 2022, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che nelle prestazioni previdenziali o assistenziali il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione sulla componente di indennità per danni – nel caso in cui le stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell’avente diritto – è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale (in tal senso, Cass. n.11013 del 2022 cit.; Cass. n. 2583 del 2016; n. 7885 del 2014; n. 1891 del 2005; n. 5143 del 2004, n. 13089 del 2003; Cass. n. 9825 del 2000).

15. La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali estinti in ritardo, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell’oggetto dell’obbligazione, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore.

16. Tale regime giuridico è scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali ed a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l’art. 442 c.p.c., dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall’art. 429 c.p.c., comma 3, oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt’uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta, nel tempo, l’originario credito dell’assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato.

17. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest’ultimo nel suo valore originario costituisce l’adempimento parziale di un’obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale, è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre 1993, n. 11808).

18. Questa omogeneità di natura, derivante dall’unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti comporta, come mero corollario, l’impossibilità di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8949; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336).

19. Come si evince anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei “liquidi”, liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell’avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, ritenuto tendenzialmente applicabile a tutti i crediti previdenziali e assistenziali, secondo cui sì prescrivono in cinque anni a favore dell’Istituto le rate di pensione “non riscosse” (cfr. Cass. 21 maggio 1990 a 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1°aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882).

20. Ne segue che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata.

21. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la “illiquidità”, nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorta capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1° aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292), posto che la liquidità del credito va intesa non secondo la nozione comune, desumibile dall’art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.

22. Il Ministero ricorrente prospetta, quale argomento che possa indurre a non ritenere applicabile l’orientamento sopra richiamato, la natura non previdenziale, ma di assegno erogato dallo Stato, della prestazione oggetto di causa.

23. L’argomento non coglie nel segno, posto che questa Corte di cassazione ha invece ribadito che le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere ed alle categorie equiparate hanno natura assistenziale (Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n. 23300 del 2016) e, dunque, a tali prestazioni vanno applicati i principi sopra esposti.

24. In definitiva, il ricorso va rigettato.

25. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato A.B. che ha reso la prescritta dichiarazione.

Stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come parte ricorrente del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17 (ndr L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., SU, 9938/2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avv. A.B..