CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 16905 depositata il 19 giugno 2024
Lavoro – Premio speciale unitario INAIL – Attività di facchinaggio – Imprese cooperative – Sistema di determinazione del premio speciale – Accoglimento
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 10.3.2021, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.F.R. volta ad aver restituite dall’INAIL le somme pagate a titolo di integrazione del premio per gli anni dal 2007 al 2011 e delle somme eccedenti gli importi dovuti a titolo di premio speciale unitario versate per gli anni 2012 e 2013, nonché, in via subordinata, alla restituzione delle eccedenze sulle somme pagate per tali titoli nei giorni di assenza del personale e, in ulteriore subordine, la condanna dell’Istituto a corrisponderle a titolo risarcitorio o di indebito arricchimento la differenza tra le maggiori somme dovute a titolo di indennizzo o rendita da infortunio in relazione al premio effettivamente versato e quelle inferiori in concreto riconosciute in considerazione del sistema proprio del premio speciale unitario.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, a far data dal 2007, il premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, dovesse essere calcolato, quanto all’imponibile contributivo, sulla base della retribuzione effettiva dovuta ai soci, essendo incompatibile la liquidazione effettuata sulla base della retribuzione convenzionale con la previsione di cui all’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423/2001; sotto altro profilo, ha rilevato che la nuova normativa non aveva ulteriormente modificato il sistema di liquidazione del premio speciale unitario, che doveva reputarsi ancora in vigore per tutti gli aspetti non correlati alla diversa individuazione dell’imponibile, e ha condannato la C. appellante alla rifusione delle spese del grado.
Avverso tale pronuncia C.F.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.
L’INAIL ha resistito con controricorso, anch’esso parimenti illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42, T.U. n. 1124/1965, siccome attuato dal d.m. n. 604700/1987, e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, a far data dal 2007, il premio speciale si calcolerebbe assumendo a parametro di calcolo la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci, ex art. 3, d.lgs. n. 423/2001, e facendo riferimento nel resto alle norme del d.m. cit., ivi compresa la determinazione dei periodi sui quali versare i contributi: ad avviso di parte ricorrente, siffatta modalità di calcolo darebbe luogo ad un ibrido incompatibile con la natura speciale del premio ex art. 42, dal momento che si vulnererebbe l’equilibrio che il legislatore ha inteso garantire attraverso il complesso sistema di determinazione del premio speciale.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30, 41 e 42, T.U. n 1124/1965, nonché degli artt. 1, 12 e 15 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’art. 42 cit. preveda la possibilità di determinare il premio speciale mercé il riferimento alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori: nell’opinione di parte ricorrente, infatti, il significato proprio dell’art. 42 cit. starebbe precisamente nella necessità che il premio speciale si calcoli secondo parametri diversi da quello indicato dall’art. 41, che invece si riferisce propriamente alle retribuzioni (effettiva o convenzionale).
Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione degli artt. 41 e 42, T.U. n. 1124/1965, 1 e 4, d.P.R. n. 602/1970, 1 e 3, d.lgs. n. 423/2001, e 12 e 15 prel. c.c., per avere la Corte di merito escluso che la pregressa disciplina del premio speciale si ponga in rapporto di specialità rispetto alle previsioni del d.lgs. n. 423/2001 e aver ritenuto che queste ultime abbiano sostituito quella dettata dal decreto ministeriale nella parte riguardante il calcolo del premio: siffatta asserzione, infatti, contrasterebbe con precedenti di questa Corte di legittimità, che hanno per contro affermato la natura speciale della disciplina del premio di cui all’art. 42, siccome risultante dalla previsione normativa e da quella regolamentare, e con il più generale principio secondo cui una fonte normativa secondaria recante esecuzione o attuazione di una fonte normativa primaria può essere modificata o abrogata da una successiva fonte normativa primaria solo in quanto quest’ultima abbia inciso sulla fonte normativa primaria di cui quella secondaria costituiva esecuzione o attuazione.
Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42, T.U. n. 1124/1965, nonché della legge n. 142/2001 e del d.lgs. n. 423/2001 e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la determinazione del premio speciale unitario mercé il riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci sia conforme alla ratio della riforma delle imprese cooperative: indipendentemente dalla possibilità che una data interpretazione del testo della legge possa essere sostenuta appellandosi alla sua ratio quand’anche confligga coi suoi verba, rileverebbe in contrario, ad avviso di parte ricorrente, il fatto che la disciplina del premio speciale non riguarda soltanto le imprese cooperative.
Con il quinto e il sesto motivo, la ricorrente denuncia variamente violazione degli artt. 29, 41 e 42, T.U. n. 1124/1965, dell’art. 3, d.lgs. n. 423/2001 e dell’art. 132 c.p.c. per avere la Corte di merito rigettato le domande proposte in via subordinata rispetto a quella principale di restituzione dei premi pagati in eccesso.
Infine, con il settimo motivo, la ricorrente si duole della mancata compensazione delle spese di lite, nonostante ricorresse la fattispecie della novità della questione trattata.
Ciò premesso, i primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure rivolte all’impugnata sentenza, e sono fondati.
È pacifico, in punto di fatto, che l’odierna ricorrente sia una società c. che svolge attività di facchinaggio e che, come tale, sia stata nel tempo assoggettata, quanto al pagamento del premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previsioni di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, e dai decreti ministeriali che ne hanno disciplinato l’attuazione, provvedendo alla liquidazione del premio mediante moltiplicazione, per il numero dei soci occupati, della quota assicurativa fissa predeterminata dai citati decreti ministeriali e aggiornata a mezzo di circolari dell’INAIL.
È altresì pacifico che tale modalità di pagamento è stata posta in essere fino al 2012, allorché l’INAIL ha richiesto una integrazione dei premi già pagati dal 2007 al 2011 assumendo quale base di calcolo del premio speciale la retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
Avendo la ricorrente acconsentito al solo fine di non incorrere in sanzioni e poter continuare a fruire del c.d. DURC, la materia del contendere concerne precisamente la legittimità di tale richiesta: ad avviso di parte ricorrente, infatti, essa non avrebbe alcuna base normativa, non essendo stato modificato, per il periodo in contestazione, il meccanismo di determinazione del premio speciale di cui all’art. 42 cit.; ad avviso dell’INAIL, le cui ragioni sono state accolte dalla sentenza impugnata, rileverebbero invece in contrario le previsioni degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 423/2001, le quali, avendo modificato con decorrenza dal 1°.1.2007 le modalità di calcolo del premio dovuto dalle imprese cooperative per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ancorando la retribuzione imponibile all’importo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), sarebbero destinate pro parte ad operare anche ai fini della liquidazione del premio speciale.
Si tratta di assunto che, a parere del Collegio, non può condividersi.
La disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che “per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente” (vale a dire, “sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione”: così l’art. 41, T.U. n. 1124/1965), “sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato”.
Si tratta, pertanto, di un premio che viene determinato non già sulla base del criterio normale di calcolo di cui all’art. 41, basato sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, ma in relazione ad un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal decreto ministeriale; e anche quando la retribuzione corrisposta ai lavoratori entra in rilievo ai fini del calcolo, ciò non accade secondo il criterio dell’art. 41, ma ai fini di un adeguamento del premio stabilito in misura fissa sulla base della retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi indicata nel decreto, con la conseguenza che l’obbligo contributivo resta assolto mediante il pagamento del premio speciale nella misura edittale, rimanendo nella facoltà del datore di lavoro la denuncia del compenso effettivamente corrisposto e il pagamento con l’aliquota maggiorata: prova ne sia che il d.m. 15.7.1987 prevede che “le misure di premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di […] facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali […] sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B” del decreto medesimo, le quali, a loro volta, determinano un minimale giornaliero retributivo fisso, differenziandolo unicamente per attività e a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al d.P.R. n. 602/1970, limitandosi ad aggiungere che “per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire”.
Che la regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 è stato già riconosciuto da questa Corte di legittimità in plurime decisioni (Cass. nn. 9432 del 2007, 73, 158 e 11056 del 2014), argomentando precisamente dalla variabilità, se non addirittura dal carattere precario, dei redditi dei lavoratori appartenenti agli organismi associativi che vi sono assoggettati e dalla consequenziale necessità di ancorare la determinazione dell’obbligazione contributiva a parametri differenti, di più facile accertamento, onde perseguire più efficacemente le esigenze di provvista dell’ente previdenziale e al contempo assicurare la tutela della posizione previdenziale dei lavoratori; e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga “con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore”, attribuisce al decreto ministeriale “il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza” (così specialmente Cass. n. 73 del 2014, cit., in motivazione).
Del resto, nelle sentenze citate, questa Corte ha chiarito che, se è vero che presupposto dell’obbligo contributivo è una prestazione lavorativa, il legislatore ben può modulare, su tale presupposto, l’obbligazione contributiva nei modi che ritiene più appropriati per raggiungere lo scopo della tutela previdenziale del lavoratore e della correlata esigenza di provvista finanziaria dell’ente previdenziale, specialmente ove sia difficile, per la variabilità della prestazione e della retribuzione, determinare la retribuzione effettiva, salva la non arbitrarietà o irrazionalità o discriminatorietà del criterio alternativo adottato; né è necessario che la correlazione tra retribuzione e contribuzione segua un criterio di rigido parallelismo, risultando possibili anche criteri funzionali che contemperino – come appunto nel caso del premio speciale –la determinazione convenzionale della retribuzione e della presenza lavorativa con l’irrilevanza della prestazione effettiva (così specialmente Cass. nn. 9432 del 2007 e 11056 del 2014, entrambe in motivazione).
Così ricostruita la disciplina del premio speciale unitario, risulta evidente, a parere del Collegio, l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché ha ritenuto che, a far data dal 1°.1.2007, gli importi del premio speciale unitario dovessero essere ricalcolati in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, d.lgs. n. 423/2001, ossia sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
Giusta quanto dianzi rilevato, la portata precettiva dell’innovazione contenuta nella norma ult. cit. deve infatti reputarsi circoscritta alla previsione dell’art. 41, T.U. n. 1124/1965, che – nel dettare i criteri per la determinazione del premio ordinario – rinvia, come s’è già osservato, alle “retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge […] ai prestatori d’opera”: non può essere dubbio, infatti, che a far data dal 1°.1.2007, queste non possano più essere inferiori a quelle di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, cit. –
Ma la disciplina del premio speciale unitario, come s’è parimenti rilevato, procede dal presupposto che si diano “lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente”, vale a dire sulla base dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte o comunque dovute; e non potendosi ritenere che tale presupposto sia venuto meno (ciò che determinerebbe lo stesso venir meno della ratio dell’art. 42, cit.), affatto erronea deve reputarsi la conclusione cui sono pervenuti i giudici territoriali allorché hanno reputato possibile ibridare la disciplina speciale del premio, quale consegnata dal combinato disposto dell’art. 42, T.U. cit., e del d.m. 15.7.1987, con il riferimento alla retribuzione imponibile contenuto nell’art. 3, d.lgs. n. 423/2001: come puntualmente ricordato da parte ricorrente, costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti o espressi della fonte legislativa in esecuzione o attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest’ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge (così, in termini, Cass. n. 13252 del 2006); e dal momento che, come s’è detto, fra la previsione degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 423/2001, e quella dell’art. 42, T.U. n. 1124/1965, non è dato ravvisare alcuna relazione d’incompatibilità del tipo di quella che, almeno a far data da Cass. n. 2867 del 1951, la costante giurisprudenza di questa Corte richiede al fine di ravvisare i presupposti per un’abrogazione implicita, deve necessariamente concludersi che anche in questo caso debba trovare applicazione il principio desumibile dall’art. 15 prel. c.c., secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali.
Dovendo pertanto ritenersi che la disciplina del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, quale risultante a seguito del d.m. 15.7.1987, possa essere modificata solo in conseguenza di un apposito decreto ministeriale, su delibera dell’istituto assicuratore, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.