Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18945 depositata il 10 luglio 2025

Costituzione rapporto privato – ricostituzione del rapporto in capo al committente – violazione d.lgs. n. 276/2003

Fatti di causa

  1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 307/2023, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande dei lavoratori, in epigrafe indicati, i quali avevano chiesto la ricostituzione del rapporto in capo ad I.S. S.p.a. a causa della non genuinità del contratto di appalto e della violazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 6 CCNL 3.2009 o, in subordine, l’accertamento della codatorialità di I.S. S.p.a. e I.I. S.p.a.
  2. I lavoratori avevano dedotto di essere addetti al recupero crediti, attività inizialmente svolta internamente alla stessa Banca e, poi, nel 2012, affidata ad I.S. Group Services e, per i crediti in sofferenza relativi ai contratti di leasing, a I.S. Provis; avevano precisato che nel 2018 I.S. p.a. aveva esternalizzato tutte le attività di recupero crediti, affidandole alla neocostituita T. S.p.a., con il passaggio alle dipendenze di quest’ultima, ex art. 2112 cod. civ., dei dipendenti: in particolare, era stato conferito, con atto del 19.11.2018, a T. S.p.a. (divenuta poi I.I. S.p.a.) il ramo di azienda organizzato presso I.S. Group Services nella struttura denominata Direzione recupero crediti per l’attività di sollecito e recupero del credito ed ogni attività accessoria e strumentale nonché il ramo di azienda presso Provis; avevano riferito, poi, che con contratto del 28 novembre 2018 I.S. S.p.a. e I.S. Group Services avevano affidato a I.I. S.p.a. l’incarico di amministrare, gestire, recuperare e riscuotere i crediti deteriorati al 31.10.2018 e il 90% dei crediti classificati come “sofferenze” dopo l’ottobre 2018 e che avevano stipulato contratti di locazione relativi a ciascuna sede in cui si svolgeva l’attività del ramo ceduto.
  1. La Corte territoriale, contestando la specificità dei motivi di gravame relativamente alle parti argomentative che non contrastavano adeguatamente la motivazione della sentenza appellata, ha ritenuto, sul presupposto che si verteva in una ipotesi di un appalto leggero, in primo luogo inammissibili i capitoli di prova articolati in ordine alla mancanza di autonomia di I.I. S.p.a. e all’esercizio del potere di controllo esercitato da I.S. S.p.a. su I.I. S.p.a.; ha, poi, rilevato la genuinità del contratto di appalto, da qualificare appunto “leggero” come detto, tenuto conto del preminente rilievo dell’elevato numero dei dipendenti e della elevata professionalità degli stessi nonché la legittimità del trasferimento ex art. 2112 cod. civ. del ramo di azienda della Direzione Recupero Crediti; infine, ha precisato che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 6 dell’accordo sindacale del 23.3.2009 non era stata violata in quanto la stessa non era divenuta parte integrante del contratto individuale di lavoro né la garanzia di rientro alle dipendenze di I.S. S.p.a. rappresentava un diritto quesito né, infine, tale diritto era entrato in modo irretrattabile nel patrimonio dei lavoratori in quanto la cessione del ramo di azienda a T. S.p.a. era successiva al 1° agosto 2018; in ogni caso, la clausola, secondo i giudici di seconde cure, comportava solo l’impegno a riallocare in I.S. S.p.a. sia le attività sia il personale alle stesse addette e non un diritto soggettivo pieno.
  1. Per la cassazione di tale sentenza hanno presentato ricorso i lavoratori in epigrafe indicati, affidato a sette motivi, cui entrambe le società hanno resistito con controricorso.
  2. Nelle more del giudizio D.B. ha rinunciato al ricorso con accettazione da parte delle controricorrenti.
  3. Le parti hanno depositato memorie.
  4. L’Avvocata Generale della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso: le conclusioni sono state reiterate nella discussione della pubblica udienza.

Ragioni della decisione

  1. I motivi possono essere così sintetizzati.
  2. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli 1362 e ss., 1353, 2932 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato l’art. 6 dell’accordo sindacale 23.3.2009 e gli obblighi assunti da I.S. ed avere negato il diritto agli originari ricorrenti alla ricostituzione del rapporto in capo a I.S. S.p.a.
  1. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 1 n. 3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2077, 2103, 2113, 1353 e ss. e 1362 cod. civ., 115 e 345 cpc, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che, nonostante l’avverarsi della condizione, il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro non integrasse un diritto soggettivo pieno entrato in modo irretrattabile nel patrimonio individuale dei ricorrenti. I suddetti motivi non riguardano la posizione dei seguenti lavoratori: Balletti, Bonfiglio, Braccini, Coppari, Coturri, Damigella, Del Villano, Lincetto, Migliorini, Orlandi, Sacchetti e Saccomanni, ai quali non si applicava la clausola di salvaguardia di cui all’art. 6 dell’accordo del 23.3.2009 in quanto dipendenti di I.S. Provis.
  1. Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 1  n. 3 cpc, il vizio in procedendo in ordine alla mancata ammissione della istruttoria, in violazione degli artt. 115, 421 e 437 cpc, volta a dimostrare l’esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di I.S. S.p.a. nei confronti dei singoli gestori di I.I. S.p.a.
  2. Con il quarto motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 1 n. 3 cpc, la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 co. 1 e 2 cod. civ., relative alla ripartizione dell’onere della prova in relazione agli atti di gestione del rapporto di lavoro.
  3. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, rappresentato dalla circostanza che I.I. p.a. aveva deciso di cambiare il programma di gestione dell’attività di recupero credito, sostituendo il sistema messo a disposizione da I.S. con altro sistema già utilizzato per la gestione dell’attività stessa per tutti gli altri suoi clienti, e ciò non fu possibile per il divieto opposto da I.S. S.p.a.
  1. Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, per avere ritenuto la Corte territoriale erroneamente rilevanti gli indici sintomatici della subordinazione, in particolare, il mancato esercizio del potere disciplinare da parte del committente, nel vagliare la legittimità del contratto di appalto, così come per avere sovrapposto la fattispecie del trasferimento del ramo di azienda con quella dell’appalto.
  1. Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità di un appalto cd. leggero, il numero dei dipendenti e l’elevata professionalità degli stessi.
  2. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del processo relativamente alla posizione di D.B. avendo rinunciato quest’ultima al ricorso ed essendo la rinuncia stata accettata dalle controricorrenti. Nulla va disposto in ordine alle spese ex art. 391 cpc.
  3. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica va esaminato preliminarmente il settimo motivo.
  4. Esso è fondato.
  5. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse configurabile, in quello intercorso tra I.S. p.a. e I.I. S.p.a. un appalto cd. leggero per la preponderanza del servizio appaltato sia per il numero del personale addetto al servizio (oltre 500 addetti passati alle dipendenze di T. S.p.a.) sia per la professionalità specifica dei lavoratori addetti al recupero crediti sia per il costo elevato delle retribuzioni di gran lunga superiori al corrispettivo del servizio fornito.
  1. A parere di questo Collegio tali elementi non sono di per sé, sufficienti ad includere la fattispecie concreta nella categoria degli appalti cd. leggeri.
  2. Per ritenere sussistente un appalto cd. leggero occorre, invece, come è stato affermato in sede di legittimità, che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (Cass. n. 6256/2019).
  3. Inoltre, è necessario, negli appalti cd. leggeri, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione  di  lavoro,  che  in  capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 18455/2023).
  4. Affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa.
  5. Il solo elevato numero dei dipendenti e la elevata professionalità degli stessi, come invece opinato dalla Corte di appello, non sono, pertanto, presupposti idonei e bastanti, da soli, per consentire la sussunzione dell’appalto in oggetto in uno cd. leggero: andavano esaminati, a tal fine, anche la coesione del gruppo ed il possesso di specifiche e qualificanti tecniche da parte dei lavoratori e non solo la loro professionalità in astratto.
  1. È, poi, conseguenziale che, ai fini di un corretto inquadramento, diventava, nella fattispecie in esame, indispensabile anche e soprattutto accertare e valutare, con estremo rigore, una eventuale assenza di autonomia da parte di I.I. S.p.a e verificare se l’attività di quest’ultima fosse rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste alla
  2. In relazione a tale problematica, venendo all’esame del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione di primo grado che aveva respinto le istanze istruttorie articolate dagli originari ricorrenti in quanto le circostanze relative alla assenza di autonomia di I.I. p.a. e la soggezione al potere direttivo di I.S. S.p.a. erano state dedotte in modo generico, dovendosi considerare la particolarità del servizio appaltato caratterizzato dal permanere della titolarità dei crediti deteriorati gestiti da I.I. in capo ad I.S. che, inevitabilmente, comportava per la titolare dei crediti la necessità di fornire le informazioni e la documentazione necessaria per la esecuzione del mandato; quanto ai capitoli di prova orale riferiti alla mancanza di autonomia di I.I., la Corte di merito ha sottolineato o la loro inammissibilità, perché non precisi, o la loro irrilevanza; ha, poi, evidenziato, quanto all’esercizio dei poteri di controllo, che i capitoli di prova si riferivano a richieste di informazioni e documenti ascrivibili ad I.S. S.p.a. sul corretto esercizio dell’attività da parte dei servicer senza alcun controllo diretto sui gestori e disposizioni sulla gestione della singola posizione creditoria, ribadendo che l’esercizio del potere disciplinare rappresentava un elemento decisivo nell’indagine sulla autonomia della organizzazione del servizio appaltato.
  1. Orbene, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass., sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n. 3284; , sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2, 10/09/2004, n. 18222; Cass., sez. L, 21/11/2022, n. 34189).
  1. Tanto si è verificato nel caso di specie in cui la Corte territoriale, non ammettendo le chieste prove testimoniali articolate dagli originari, non ha adeguatamente valutato che, a ben vedere, alcuni dei capitoli – che i ricorrenti ritrascrivono in omaggio al principio di autosufficienza – non erano carenti degli elementi di specificità richiesti dall’art. 244 proc. civ., proprio perché volti a dimostrare il tema delle direttive direttamente impartite dalla committente: capitoli che erano corredati da una corposa produzione documentale nonché che i poteri di controllo di I.S. S.p.a. erano svolti direttamente sull’attività dei gestori.
  2. Condivisibili, poi, sono anche le argomentazioni della requisitoria scritta dell’Avvocata Generale allorquando ha evidenziato che  “parimenti  censurabile  risultano  le conclusioni della Corte di appello a proposito della mancata prova circa il compimento di atti di gestione del personale dipendente di I.I. direttamente da parte di ISP. In un caso, come quello di specie, nel quale almeno per un certo periodo il personale della società appaltatrice era tenuto a rivolgere le domande di permessi e di ferie alla società appaltante, sarebbe stato preciso onere di quest’ultima dimostrare (non limitandosi alla mera affermazione a fronte della deduzione di segno opposto) che in realtà la decisione non era alla stessa demandata, ma che il relativo potere spettava alla formale datrice di lavoro. A fronte della prova documentale riguardante l’effettivo destinatario delle domande, sarebbe stato preciso onere della resistente dedurre prima, e provare poi, che in realtà ad un destinatario formale corrispondeva un diverso decisore sostanziale: secondo un meccanismo davvero peculiare che peraltro indica in sé una certa “confusione” nella suddivisione dei poteri di gestione del personale della appaltatrice” e che la sussistenza o meno di un potere disciplinare in capo all’appaltante non era un dato decisivo “posto che posto che il discrimine significativo in ordine alla liceità dell’appalto riguarda la sussistenza di un potere direttivo e di controllo sui lavoratori, senza che sia richiesto l’esercizio diretto del potere di irrogare sanzioni”.
  1. Rilevante, inoltre, era accertare se effettivamente, quando I.I. S.p.a. aveva deciso di cambiare il programma di gestione dell’attività di recupero crediti, sostituendo il sistema messo a disposizione da I.S. p.a., vi era stato, un esplicito divieto da parte di quest’ultima.
  1. In particolare, alla stregua della loro formulazione, i capitoli articolati indicavano circostanze di fatto evidentemente decisive ai fini della dimostrazione della liceità dell’appalto, per cui il giudizio di genericità operato dai giudici di merito non risulta giustificato proprio perché la prova dedotta era esclusivamente finalizzata a dimostrare la sussistenza di un potere di controllo, di impartire direttive e di compiere atti di gestione del personale dipendente di I.I. da parte di I.S.: prova orale che era idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito, privando la ratio decidendi di fondamento (così, tra le altre, Cass., sez. 6 -1, 07/03/2017, 5654; Cass., sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., sez. 6 -1, 17/06/2019, n. 16214; Cass., sez. 6 -3, 2021, n. 16435).
  1. È carente di idonea giustificazione – e, solo in quanto tale, in questa sede censurabile – la conclusione della Corte territoriale che ha escluso che i capitoli di prova in esame, anche se non integralmente, non apparissero, almeno in parte, in condizione di poter dimostrare in modo pacifico la non genuinità dell’appalto.
  2. Va poi sottolineato che, nel rito del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione delle preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l’individuazione ex actis di una pista probatoria (Cass. n. 26597/2020; Cass. n. 28134/2018; Cass. n. 11845/2018).
  1. È quindi, criticabile anche la statuizione della Corte territoriale secondo cui la doglianza relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio era infondata posto che pacificamente l’onere probatorio incombeva sui ricorrenti e l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio non poteva esonerare la parte gravata dall’onere della prova, perché, per quanto sopra detto, le risultanze di causa offrivano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverteva.
  2. L’accoglimento del terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, nei sensi di cui sopra, consente di ritenere assorbiti i restanti motivi del ricorso.
  3. Alla stregua di quanto esposto, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo relativamente alla posizione processuale di D.B., nulla disponendo in ordine alle spese; accoglie il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Articoli correlati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2018, n. 2962 – Inammissibilità del ricorso in cassazione – Licenziamento collettivo per riduzione del personale – Esternalizzazione di servizi

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 febbraio 2018, n. 2962 Licenziamento collettivo per riduzione del personale - Esternalizzazione di servizi...

Leggi il saggio →

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 18455 depositata il 28 giugno 2023 – Qualora un contratto di appalto viene riqualificato come somministrazione irregolare di manodopera, gli atti di gestione compiuti dall’appaltatore illecito devono intendersi riferiti al soggetto che in concreto ha utilizzato la prestazione lavorativa e, conseguentemente, in caso di licenziamento intimato dall’appaltatore, l’impugnazione stragiudiziale dell’atto di recesso deve essere proposta nei confronti del committente che agisce di fatto come datore di lavoro, e non verso il somministratore.

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18455 depositata il 28 giugno 2023 Lavoro - Divieto intermediazione manodopera - Lavoro subordinato...

Leggi il saggio →

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28227 depositata il 4 novembre 2024 – In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28227 depositata il 4 novembre 2024 Lavoro - Fallimento - Banca - Azienda...

Leggi il saggio →

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3260 depositata il 9 febbraio 2025 – Si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3260 depositata il 9 febbraio 2025 intermediazione illecita - appaltatore metta a disposizione...

Leggi il saggio →

Per la qualificazione dei c.d. appalti leggeri non è sufficiente il numero dei dipendenti e la elevata professionalità degli stessi ed in mancanza degli elementi di genuinità si configura una somministrazione illecita o una codatorialità

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18945 depositata il 10 luglio 2025, intervenendo in tema di...

Leggi il saggio →