CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18960 depositata il 10 luglio 2024
Lavoratrice frontaliera residente in Italia – Indennità di maternità – Periodi di assicurazione ed occupazione maturati – Requisiti previsti dalla legislazione italiana – Parità di trattamento tra i lavoratori dei vari paesi Europei – Rigetto
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 7.9.21, la corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 25.11.2000, che aveva accolto la domanda di indennità di maternità presentata dalla lavoratrice in epigrafe.
2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’indennità spetta alla lavoratrice frontaliera residente in Italia con totalizzazione del periodo di lavoro svolto all’estero alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia (l’essere disoccupato dall’inizio del congedo ed il mancato decorso di 60 giorni dalla fine della disoccupazione), ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile ex decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
4. Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 22, 24 comma 4, e 79 decreto legislativo n. 151 del 2001, per avere la corte territoriale trascurato che il rapporto si era svolto solo all’estero e non anche in Italia, che mancava un rapporto assicurativo in Italia per la tutela della maternità (essendo presente – in via eccezionale-solo per la disoccupazione), e che la totalizzazione non opera ove i requisiti siano maturati solo nello Stato estero.
5. Il motivo è infondato.
6. Il regolamento n. 883 del 2004 tutela i lavoratori migranti mediante il cumulo dei periodi di lavoro nei diversi Stati membri ai fini del diritto alle prestazioni sia del calcolo delle stesse, coordinando i sistemi di sicurezza per garantire la parità di trattamento tra i lavoratori dei vari paesi europei.
7. L’art. 2 del regolamento prevede l’ambito di applicabilità dello stesso ratione personae, stabilendo che il regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti. In varie norme, poi, il regolamento si occupa espressamente dei lavoratori frontalieri in modo specifico.
8. L’art. 11 punto 3 lett. C dispone che una persona che riceva un’indennità di disoccupazione a norma dell’art. 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro.
9. Nel caso di specie, la lavoratrice era disoccupata all’atto della richiesta dell’indennità di maternità, sicché lo Stato competete era quello di residenza, ossia lo Stato italiano.
10. L’art. 6 del regolamento prevede poi che l’Istituzione competente di uno Stato membro tiene conto dei periodi di assicurazione ed occupazione maturati sotto la legislazione di altro Stato membro come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.
11. A tal fine, non è richiesto in ogni caso lo svolgimento di lavoro nello Stato di residenza, sicché non può rilevare il mancato svolgimento da parte della controricorrente di lavoro in Italia, che non è affatto considerato dalla disposizione (del resto, è pacifico tra le parti che la Naspi spetta al lavoratore italiano trasfrontaliero che abbia lavorato solo all’estero, ed è infatti nel caso corrisposta alla ricorrente).
12. Il regolamento, del resto, prevede in varie parti la sua applicazione ai frontalieri, rientrando nella figura coloro che risiedono in uno Stato e svolgono attività in via esclusiva in altro Stato.
13. Le obiezioni dell’INPS cadono, poi, nel momento in cui trova applicazione il principio di non discriminazione cui la disciplina mira, volta a tutelare i residenti in Italia che hanno svolto lavoro all’estero al pari di chi ha lavorato in Italia: l’art. 4 del regolamento pone infatti il principio di “Parità di trattamento”, stabilendo che di regola le persone alle quali si applica il regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
14. Quanto all’indennità di maternità richiesta nel caso di specie, deve rilevarsi da un lato che il regolamento comunitario trova applicazione anche per tale prestazione per espressa previsione della stessa (v. art. 3 del regolamento, che ne precisa l’ambito di applicazione ratione materiae) e, dall’altro lato, che è pacifico il possesso in capo alla lavoratrice dei requisiti previsti dalla legislazione italiana per beneficiare dell’indennità di maternità.
15. Invero, l’art. 24 del TU sulla maternità prevede, quale prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico in godimento, che le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
16. Conseguentemente, con riferimento all’indennità di maternità che trova titolo nella disoccupazione e la sostituisce, nessun dubbio può porsi circa la spettanza della prestazione alla lavoratrice frontaliera residente in Italia ma svolgente lavoro in Svizzera.
17. Può dunque affermarsi che alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa.
18. Spese compensate per la novità della questione applicativa del regolamento comunitario.
19. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.