CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19369 depositata il 14 luglio 2025
Licenziamenti – Rapporto di lavoro – Marittimi – Contratto di arruolamento – Tempo indeterminato – Sbarco per avvicendamento – Risarcimento del danno – Cessazione automatica del contratto
Svolgimento del processo
1.- Gli odierni controricorrenti erano iscritti come matricole di prima categoria della Capitaneria di porto di Torre del Greco, di Castellammare di Stabia, ovvero di seconda categoria della Capitaneria di porto di Napoli.
Avevano iniziato a lavorare alle dipendenze di S. spa in virtù di “convenzione di arruolamento a tempo indeterminato”, stipulata in occasione di ogni imbarco per periodi determinati per ciascun imbarco, tanto da ricevere al momento di ciascuno sbarco il t.f.r. con successiva iscrizione nel turno particolare A..
Deducevano che il rapporto di lavoro era definitivamente cessato in data 14/03/2017, quando erano stati iscritti al turno particolare di altro armatore (…) – (G.), ad eccezione di C.S., sbarcato da ultimo in data 17/05/2017.
Allegavano che in data 09/01/2017 S., G. e le organizzazioni sindacali nazionali avevano stipulato un accordo con cui le società comunicavano l’intenzione di cessare i contratti di noleggio a scafo nudo per i traghetti S.-Lazio, S.-Toscana e S.-Sardegna, sicché G. avrebbe gestito direttamente tali navi, provvedendo all’armamento delle unità attraverso la propria struttura.
Aggiungevano che avevano concluso un accordo con S. e G. in virtù del quale essi consentivano all’iscrizione al turno particolare G., ma S. restava responsabile per il trattamento economico e normativo applicato negli intercorsi contratti di arruolamento stipulati in data antecedente alla predetta iscrizione.
Il D. precisava di essere stato dichiarato inabile dal 07/08/2014 al 12/01/2015 e nonostante sue reiterate richieste di imbarco a seguito della certificazione di “chiusura malattia”, era stato arruolato con nuovo imbarco soltanto in data 26/02/2016.
Tutti i marittimi deducevano che gli imbarchi si erano susseguiti agli sbarchi in un lasso di tempo inferiore ai 60 giorni senza rispetto del “periodo di riposo” e che pure l’ultima convenzione di arruolamento era stata risolta per sbarco per avvicendamento.
Quindi adìvano il Tribunale di Napoli per ottenere la declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine e fino al 14/03/2017; la declaratoria di illegittimità del licenziamento riscontrabile in ogni “sbarco per avvicendamento” e la condanna della società al risarcimento del danno in misura non inferiore a 24 mensilità ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015; in subordine la declaratoria di nullità del termine finale coincidente con ciascuno sbarco e la condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima ex art. 32, co. 5, L. n. 183/2010; in via ulteriormente gradata la declaratoria di nullità delle “convenzioni di arruolamento” per frode alla legge e la condanna della società al risarcimento del danno derivato dall’abuso di tali convenzioni.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello accoglieva in parte il gravame proposto dai lavoratori e, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava illegittima l’apposizione del termine ai contratti di arruolamento per ciascun appellante indicati (A. febbraio 2014; D. febbraio 2016; G. marzo 2016; Imparato marzo 2010) e condannava la società al pagamento di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ex art. 32 L. n. 183/2010.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) il rapporto di lavoro dei marittimi è speciale, ma a seguito di C. Cost. n. 96/1987 non è possibile escludere nei loro confronti la disciplina limitativa di licenziamenti di cui alle leggi n. 604/1966 e 300/1970;
b) la S.C. ha precisato che unico presupposto per applicare tale disciplina è la configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o per volontà delle parti oppure per l’operare dei limiti alla stipulazione di contratti di arruolamento a viaggio o a termine, posti dall’art. 326 cod.nav.;
c) non è quindi necessario l’applicabilità del regime di continuità introdotto da alcuni contratti collettivi;
d) deve escludersi che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolva all’atto dello sbarco del marittimo (Cass. n. 9468/2016), poiché il rapporto di lavoro resta fermo anche in presenza di alternanza fra i periodi di navigazione e periodi a terra, durante i quali non viene resa la prestazione lavorativa, ma è diversamente regolata la retribuzione, permanendo la continuità del rapporto di lavoro;
e) quindi ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come a tempo indeterminato è irrilevante il richiamo operato da S. spa all’istituto della continuità lavorativa (c.d. C.R.L.), figura contrattuale prevista dal contratto collettivo per la quale sussiste il diritto alla retribuzione anche nei periodi non lavorati e quindi si traduce soltanto in una tutela più elevata del marittimo sul piano retributivo (Cass. n. 22649/2009);
f) ne consegue che l’art. 18 CCNL – secondo cui il contratto di arruolamento a tempo indeterminato ha una durata non superiore a 4 mesi e si estingue al momento dello sbarco – è disciplina convenzionale derogatrice rispetto al regime legale del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quindi non è applicabile ai rapporti in esame, in quanto non efficace erga omnes e comunque illegittima;
g) comunque non risulta che la società abbia mai intimato un licenziamento; piuttosto ha disposto in alcuni casi la non reiscrizione nel turno particolare, ritenendo in tal modo di aver fatto cessare il rapporto di lavoro;
h) tale tesi non è condivisibile, poiché l’iscrizione o la non iscrizione nel turno particolare sono vicende che non incidono in alcun modo sulla continuità del rapporto di lavoro, poiché le cause di recesso sono soltanto quelle tipizzate dalla legge;
i) l’iscrizione nei turni particolari è regolata dalla contrattazione collettiva e riguarda i lavoratori disoccupati ai quali l’armatore accorda con l’iscrizione una precedenza nell’imbarco sulle proprie navi;
j) gli appellanti non sono disoccupati, poiché sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e quindi l’iscrizione o la cancellazione in detto turno sono del tutto irrilevanti ai fini della prosecuzione o della cessazione del rapporto di lavoro;
k) non può essere ravvisato un licenziamento, né applicata la relativa tutela, poiché ai sensi dell’art. 18 CCNL e 328 cod.nav. lo sbarco per avvicendamento determina la cessazione automatica del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, che dunque è la conseguenza dell’operatività della clausola contrattuale di automatica risoluzione allo scadere del periodo di imbarco;
l) la comunicazione del datore di lavoro dell’avvenuto sbarco non equivale a dichiarazione della volontà di recesso, perché il datore di lavoro si limita a comunicare di avvalersi del predetto meccanismo risolutivo previsto dalla clausola contrattuale;
m) quindi lo “sbarco per avvicendamento” non integra un licenziamento;
n) la domanda subordinata di abuso del termine di durata dell’imbarco e quindi dello “sbarco per avvicendamento” per frode alla legge è fondata, poiché tale meccanismo rende discontinuo un rapporto di lavoro che per sua natura dovrebbe essere dotato di stabilità;
o) la S. spa va pertanto condannata al pagamento dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010, sulla scorta dell’insegnamento di Cass. n. 9468/2016.
4.- Avverso tale sentenza S. spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- D.G. e altri hanno resistito con controricorso.
6.- La società ricorrente ha depositato memoria.
7.- In udienza il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso, mentre i difensori non sono comparsi.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112, 113 e 132, n. 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale motivato in modo apparente e non comprensibile e per aver erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella norma astratta quanto ad A.S. e a G.N.
In particolare – dopo aver richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui il regime di continuità che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità fra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo non è generalizzato, ma riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 8719/2017), sicché in assenza di essa l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod.nav. – la ricorrente lamenta che i Giudici d’appello non abbiano motivato:
a) circa la ritenuta illegittimità dell’art. 18 CCNL;
b) circa il rapporto di lavoro del comandante A., al quale si applica il diverso CCNL per i comandanti e i direttori di macchina, che disciplina il rapporto di arruolamento a tempo indeterminato all’art. 32 ss., di cui non vi è traccia nella motivazione;
c) circa la ritenuta equiparazione fra “sbarco per avvicendamento” e termine nullo;
d) circa l’individuazione della nullità in relazione a determinati contratti –individuati per ciascun appellante – e non ad altri, omettendo di rilevare che gli appellanti avevano rivolto la loro doglianza circa il termine durata della loro convenzione di arruolamento soltanto con riferimento allo sbarco seguito all’ultimo contratto di arruolamento.
Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.
In primo luogo la ricorrente non precisa se la diversa categoria di appartenenza dell’A. (comandante) e quindi il diverso CCNL applicabile si rifletta sulla controversia in termini di diversa qualificazione giuridica dello “sbarco per avvicendamento”, sì da inficiare la conformità a diritto della sentenza d’appello.
Ciò si traduce in un difetto di autosufficienza del motivo.
Quanto poi alla censura di “omessa motivazione”, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014).
Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi solo nel caso in cui essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232/2016).
Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie, in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per accogliere il gravame dei lavoratori.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 325, 328 e 332 cod.nav., 15, 18, 80, 81, 83, 84 e 87, co. 3, lett. a), CCNL Fedarlinea dell’01/07/2015 per il personale navigante, 1, 3, 32, 32 bis ss. CCNL dell’01/07/2015 per i Comandanti e i Direttori di macchina, correlati accordi sindacali del 27/02/2008 e del 10/03/2016, nonché 1362 ss. c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato giuridicamente lo “sbarco per avvicendamento” come apposizione di un termine di durata alla convenzione di arruolamento a tempo indeterminato.
Il motivo è fondato.
2.1.- Questa Corte ha affermato che “in tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod. nav.” (Cass. n. 87219/2017).
Ciò, tuttavia, non esclude che, pur in mancanza della continuità del rapporto di lavoro (c.d. C.R.L.), quest’ultimo sia comunque a tempo indeterminato perché in tal senso sia stato previsto e voluto dalle parti nel contratto di arruolamento.
Infatti, l’art. 325 cod.nav., rubricato “Vari tipi di contratto di arruolamento”, al primo comma prevede: “Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato”.
Quindi è da escludere che solo il regime di continuità (c.d. C.R.L.), previsto dal contratto collettivo, garantisca ex ante la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo.
A tal fine rileva la tipologia di contratto di arruolamento, che, ai sensi dell’art. 325, co. 1, cod.nav. ben può essere a tempo indeterminato.
2.2.- Ed allora in presenza di un rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato, pur in assenza della c.d. C.R.L., lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal turno particolare, non costituisce vicenda risolutiva del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. ord. n. 31392/2024; Cass. n. 10279/2018).
Ne consegue che, in presenza di un contratto di arruolamento a tempo indeterminato (come nel caso in esame), nello “sbarco per avvicendamento” neppure è identificabile un termine finale nullo, né di per sé esso rappresenta una vicenda risolutiva del rapporto di lavoro, erroneamente ravvisata dalla Corte d’Appello, che, sulla base di questo errore, è giunta ad equiparare tale vicenda a quella della scadenza di un termine finale nullo ovvero a ravvisare nella successione di imbarchi e sbarchi una fattispecie fraudolenta, elusiva della disciplina legale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2.3.- Peraltro, non possono essere invocate quelle clausole contrattuali collettive di settore, secondo cui “il contratto di arruolamento a tempo indeterminato … si estingue al momento dello sbarco”, erroneamente interpretate dai Giudici d’appello, i quali hanno trascurato che, trattandosi di un contratto collettivo di diritto comune e quindi avente natura negoziale di diritto privato, deve essere interpretato pur sempre in coerenza – o comunque non in contrasto – con le norme del codice della navigazione, quale fonte normativa vera e propria, e con il sistema generale del rapporto di lavoro subordinato, secondo cui soltanto il legislatore può individuare le vicende estintive del rapporto di lavoro.
Ciò non esclude che una fonte normativa possa conferire espressamente una specifica delega alla contrattazione collettiva, autorizzata in tal modo a regolare un determinato istituto, come ad esempio accade con l’art. 11, co. 6, d.P.R. n. 231/2006 (“Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297”), che attribuisce ai contratti collettivi nazionali del settore marittimo la competenza a “prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di riserva e le modalità di adempimento”.
Qualora una specifica attribuzione di competenza regolatoria manchi, come accade per la materia della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, anche nautico, in difetto di un preventivo specifico mandato da parte dei lavoratori deve escludersi che con il contratto collettivo possa essere efficacemente disposta la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro (ex plurimis, Cass. 28/07/2000, n. 9958; Cass. n. 14331/2002; Cass. n. 13724/2014).
Più in generale questa Corte ha pure affermato che quanto all’autonomia collettiva, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell’estinzione del rapporto, deve escludersi che la stessa possa modificare in peius la disciplina stabilita dalla legge, che – quanto all’individuazione delle vicende estintive del rapporto – deve essere considerata imperativa (Cass. n. 6051/1999).
Va infatti ribadito il consolidato e fermo orientamento di questa Corte, secondo cui nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata è nulla la clausola collettiva che introduca una risoluzione automatica del rapporto di lavoro non prevista dalla legge: “ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema” (Cass. n. 6051 cit., che richiama sul punto Cass. sez. un. 07/08/1998, n 7755).
Neppure risponde a corretti criteri di ermeneutica contrattuale la tesi secondo cui “nel caso di specie si configurerebbe una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle stesse parti, manifestata – quanto ai lavoratori – dai loro rappresentanti sindacali.
Questa tesi … si pone in contrasto con la logica osservazione che in una disposizione generale ed astratta quale quella di un contratto o accordo collettivo non è possibile ravvisare una volontà delle parti di risolvere rapporti in corso”: Cass. n. 9958 cit., in motivazione).
2.4.- Sotto altro profilo, se si assegnasse allo sbarco l’effetto di estinguere il rapporto di lavoro, si finirebbe per modificare e/o alterare inammissibilmente la tipologia negoziale sul piano causale, perché si tratterebbe di un contratto di arruolamento non più a tempo indeterminato, bensì a tempo determinato, nel quale il termine finale verrebbe individuato non mediante l’indicazione di una data di calendario, bensì mediante il riferimento all’accadimento di un evento (lo sbarco), che sarebbe comunque certo nel suo verificarsi (an), sia pure incerto nel quando.
2.5.- Ora, sul piano delle fonti normative non può prescindersi dal seguente rilievo: la disciplina dettata dal codice della navigazione non attribuisce in generale allo sbarco l’effetto di estinguere il rapporto di lavoro.
Anzi, dalla nozione del contratto di arruolamento, dettata dall’art. 327 cod.nav., si evince che “Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata” (co. 1) e “Tuttavia l’arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all’armatore o su più di esse successivamente”.
Quindi neppure può ritenersi che lo sbarco da una nave determini l’estinzione del rapporto di lavoro per l’estinzione (o il definitivo conseguimento) del suo oggetto, sia perché su quella medesima nave possono avvenire imbarchi e sbarchi che si susseguano nel tempo nell’ambito del medesimo ed unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che resta dunque fermo; sia perché nel contratto può essere espressamente previsto che il servizio venga prestato su una nave non determinata dell’armatore, sicché lo sbarco da una nave, prodromico all’imbarco su altra nave del medesimo armatore, resta un fatto del tutto irrilevante ai fini della durata del rapporto di lavoro.
D’altronde, l’art. 342 cod. nav. prevede in via generale che “Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per volontà dell’armatore o dell’arruolato, purché ne sia dato preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in mancanza, dagli usi”.
Inoltre, tra le fattispecie risolutive di diritto l’art. 343 cod.nav. non prevede affatto lo sbarco, salvi i seguenti casi eccezionali e tassativi ispirati a ragioni di tutela della salute oppure di ordine pubblico: “5) quando l’arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo; … 9) quando l’arruolato deve essere sbarcato per ordine dell’autorità; …”.
Peraltro si tratta di fattispecie di dubbia persistente compatibilità con i regimi di stabilità e di controllo giudiziale della adeguatezza delle causali risolutorie del rapporto di lavoro, introdotti dalle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970, applicabili anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 96/1987 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 10 della legge n. 604/1966 e 35, co. 3, della legge n. 300/1970, nella parte in cui escludono l’applicabilità a detto personale dell’intera legge n. 604 e dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori: in tal senso v. Cass. n. 31392/2024, che richiama Cass. n. 10583/2005, Cass. n. 3458/2005 e Cass. n. 14657/2004).
Altrettanto eccezionale è la fattispecie dello “sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento”, previsto dall’art. 346 cod.nav.: “L’autorità marittima o quella consolare su domanda dell’arruolato, può ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l’assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto” (co. 1); “In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell’armatore” (co. 2).
Anche in tal caso si è presenza di una ratio eccezionale, che legittima la pubblica autorità a disporre iure imperii l’estinzione del rapporto di lavoro per sottrarre l’arruolato – sia pure a seguito di una sua specifica domanda in tal senso – ad un trattamento vessatorio e disumano.
Al di fuori di queste fattispecie eccezionali, dunque, lo sbarco non è considerato dal legislatore come un fatto idoneo a produrre l’estinzione del rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato.
2.6.- Ne consegue che la clausola collettiva esaminata dalla Corte territoriale non può essere interpretata nel senso di individuare nello sbarco una vicenda automaticamente risolutiva del rapporto di lavoro, altrimenti sarebbe da considerare nulla (art. 1418 c.c.).
Ed allora, al fine di conservarne validità ed efficacia (art. 1367 c.c.), essa deve essere interpretata nel senso che si limita ad incidere (in senso estintivo) soltanto sulla convenzione di imbarco, determinando sul versante del rapporto di lavoro solo una vicenda sospensiva delle principali obbligazioni corrispettive (Cass. ord. n. 31392/2024), sicché per “riattivare” questa corrispettività occorre una nuova manifestazione di volontà dei contraenti in occasione dell’imbarco successivo, ossia una nuova convenzione di imbarco.
Tale sospensione, invece, investe unicamente la prestazione lavorativa – e non il nesso di corrispettività fra le principali obbligazioni – qualora sussista il regime della C.R.L., per il quale, pur in difetto di prestazione lavorativa, il marittimo conserva il diritto a un determinato trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo.
3.- Nel caso in esame fra le parti è pacifico che il contratto di arruolamento sia stato stipulato a tempo indeterminato e tale dato di partenza è considerato pure dalla Corte d’Appello, che tuttavia è poi pervenuta – in modo non conforme a diritto – a ravvisare nello “sbarco per avvicendamento” una vicenda da qualificare come (o da equiparare alla) scadenza di un termine finale nullo, a causa ed in conseguenza dell’errata interpretazione della clausola contrattual-collettiva, nella quale ha erroneamente ravvisato anche una fattispecie fraudolenta, elusiva del regime legale del termine finale, ed abusiva qualora tradottasi nella reiterazione di assunzioni a termine, invece inconfigurabili.
E sulla base di tale errore di diritto è giunta infine ad accordare erroneamente la tutela indennitario-risarcitoria omnicomprensiva prevista dall’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 sulla dichiarata scorta dell’insegnamento di Cass. n. 9468/2016.
Tale insegnamento è invece inapplicabile al caso concreto, nel quale è ravvisabile non un’abusiva successione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma unicamente un unico e persistente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, derivante da un contratto di arruolamento a tempo indeterminato e connotato da periodi di legittima sospensione coincidenti con gli intervalli temporali fra uno sbarco e l’imbarco successivo (Cass. n. 20412/2019; Cass. n. 7823/2001).
4.- La sentenza impugnata va pertanto cassata e il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “nel rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal turno particolare, non integra un termine finale nullo, né può essere equiparato alla scadenza di un termine finale nullo, né costituisce necessariamente un atto di risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da legittimi sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con legittima sospensione, negli intervalli inoperosi, del rapporto e quindi delle obbligazioni corrispettive – oppure della sola obbligazione lavorativa in presenza della c.d. C.R.L. – fermo restando il rapporto di lavoro”.
Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione in relazione al motivo accolto, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
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