CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19642 depositata il 16 luglio 2025

Lavoro – Accesso alla N.A.S.p.I. – Requisito delle «trenta giornate di lavoro effettivo» – Giornate di ferie e/o di riposo retribuito – Congedo per assistenza a disabile – Malattia – Part-time ciclico verticale – Neutralizzazione dei periodi di assenza – Effettività del rapporto di lavoro – Sospensione – Obbligazione retributiva e contributiva

Fatti di causa

1. Si controverte della sussistenza del requisito delle «trenta giornate di lavoro effettivo…nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione», richiesto dall’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella versione vigente ratione temporis, per l’accesso alla N.A.S.p.I.; requisito, si ricorda per inciso, prima escluso per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 16, comma 1, d.l. n. 41 del 2021 e, poi, definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 221, lett. b), legge n. 234 del 2021).

2. In particolare, la lavoratrice, assunta sin dal 1990 con contratto parti time ciclico verticale e licenziata il 27 gennaio 2017 per superamento del periodo di comporto, era stata assente dal lavoro dal 21 maggio 2011 al 17 ottobre 2015, per congedo per assistenza a disabile, e da novembre 2015 fino alla data del licenziamento per malattia.

3. Incontroversa l’applicabilità, nella specie, del meccanismo di neutralizzazione dei periodi di congedo per assistenza al disabile e di malattia, l’INPS, per risalire, a ritroso, all’anno precedente lo stato di disoccupazione, ha contestato la possibilità di «neutralizzare» anche i periodi non lavorati secondo il part time ciclico verticale (per oltre sei mesi l’anno), assumendo che non sarebbero stati raggiunti i trenta giorni di lavoro effettivo nell’anno precedente lo stato di disoccupazione, e da qui la negazione del beneficio.

4. Il giudice di prime cure, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Firenze, ha condannato l’INPS al pagamento, in favore dell’assicurata, dell’indennità NASPI dal primo giorno del mese successivo alla domanda dell’8.2.2017 riconoscendo la sussistenza del requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (ex art. 3 d.l.gs n.22/2015).

5. Per la Corte di merito, la lavoratrice, assunta nel 1990, con contratto part time ciclico verticale, con prestabiliti periodi lavorativi, per contratto non era tenuta ad alcuna prestazione nei diversi periodi dell’anno ovvero per oltre sei mesi l’anno; ritiene non provata dall’Inps la deduzione che l’assicurata avesse prestato attività lavorativa nei periodi di assenza dal lavoro, nei periodi del part time, motivata da assistenza disabili e poi malattia; era incontestata l’applicazione della regola della neutralizzazione dei periodi di assenza dal lavoro non imputabili alla lavoratrice e, nella specie, il periodo da neutralizzare – dal 21.5.2011 al 27.1.2017 – faceva retrodatare l’anno da prendere in considerazione per verificare la presenza dei trenta giorni di effettivo lavoro al 21.5.2011 (visto che l’assicurata non aveva lavorato per cause assistenza disabili e malattia), e da tale dies a quo, nell’anno precedente erano dimostrati oltre trenta giorni di lavoro effettivo; non poteva condividersi la tesi dell’INPS, di neutralizzare anche i periodi non lavorati secondo il parte time verticale perché in detto periodo la lavoratrice non aveva lavorato non per una sua scelta unilaterale sibbene a causa della modalità di esecuzione del contratto.

6. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, avverso il quale resiste M.A., con controricorso.

7. All’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza.

8. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

9. Con il motivo di ricorso, deducendo violazione di legge (art.3, co.1, lett. c) d.lgs.n.22/2015), assume l’INPS che il periodo di malattia, non facendo venire meno i diritti retributivi e l’obbligazione contributiva, non può essere neutralizzato ai fini della individuazione dei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; la qualificazione della norma in termini di effettività non lascia spazio ad un’interpretazione diversa da quella letterale; la ratio della norma, rispetto alla precedente prestazione ASPI che richiedeva 52 settimane contributive negli ultimi due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, è informata alla discrezionalità del legislatore che, ridotto il requisito contributivo di accesso alla prestazione (13 settimane contributive da ricercarsi nel più ampio periodo di quattro anni), ha inteso contrastare rapporti fittizi mitigando il requisito contributivo per l’accesso alla prestazione, per il tramite del requisito lavorativo delle sole 30 giornate di effettivo lavoro da considerarsi come di effettiva presenza al lavoro nell’arco temporale di 12 mesi.

10. Le censure sono infondate.

11. L’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, riconosce l’indennità mensile di disoccupazione, denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

«a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione».

12. Nell’odierno giudizio si controverte, nuovamente, sull’interpretazione del requisito delle trenta giornate «di lavoro effettivo», tipizzato dalla lettera c), con particolare riferimento, per quanto in seguito si dirà, alla neutralizzazione dei periodi non lavorati secondo il part time verticale, agli effetti del computo delle trenta giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente lo stato di disoccupazione.

13. Questa Corte, invero, si è già confrontata con la disposizione in oggetto e ha ritenuto, in via generale, che «le trenta giornate di lavoro effettivo», nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito» (Cass. n. 22922 del 2024. Conforme, Cass. n. 31402 del 2024).

14. Il principio poggia sulla considerazione che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro. Durante la loro fruizione vi è piena vitalità – e quindi effettività – del rapporto stesso.

15. Per la Corte il «lavoro effettivo» è, dunque, sempre comprensivo di quelle “pause” periodiche della prestazione lavorativa che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.

16. Le argomentazioni esposte, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, meritano, però, un ulteriore sviluppo nella presente sede, per la peculiarità del caso concreto.

17. Vale partire dal requisito che il «lavoro» (recte: il rapporto di lavoro) debba considerarsi «effettivo» ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015.

18. Ciò in quanto, l’art. 3 cit., pur nella sua peculiare formulazione terminologica, evoca un concetto giuridico di “effettività” non coincidente con il significato, 
strettamente naturalistico, di una attività materialmente 
in essere.

19. La prestazione di lavoro è, infatti, effettiva non solo nel momento in cui è concretamente eseguita ma anche durante le sue pause fisiologiche, a fortiori, quando è offerta ma, ingiustificatamente, rifiutata.

20. In tutte queste ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione dell’obbligazione retributiva e di quella contributiva.

21. Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato, nei diritti previdenziali, pur esercitando legittime prerogative, garantite da leggi o contratti collettivi, o, ancor di più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro (basti pensare, a tale ultimo riguardo, ad un ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, non ottemperato per esclusiva volontà della parte datoriale).

22. Occorre precisare che differente è, invece, la situazione in presenza di eventi che, per legge, determinano una cesura temporanea del rapporto di lavoro, con sospensione delle reciproche prestazioni delle parti.

Sono i casi tipici, in via esemplificativa, della maternità, infortunio e malattia ma lo sono anche quelli, per esempio, di godimento del congedo genitoriale o di permessi dal lavoro per assistere a persone con handicap grave o, ancora, quelli coperti da cassa integrazione guadagni o contratti di solidarietà a zero ore.

23. Si tratta di eventi questi che impediscono totalmente lo svolgimento dell’attività e che – diversamente dalle ipotesi prima valutate (ferie, riposi, festività, ecc.) -sospendono pure le obbligazioni principali delle parti.

24. Casi tutti accomunati dal fatto che l’originario rapporto, per un certo periodo di tempo, entra in uno stato di quiescenza non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro.

25. Durante il verificarsi di tali situazioni, dunque, il lavoro non è “effettivo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. C) d.lgs. n. 22/2015.

26. E tuttavia, la sospensione del rapporto di lavoro — in luogo della sua estinzione per impossibilità della prestazione lavorativa, secondo la disciplina dei rapporti di durata — è l’effetto della protezione che l’Ordinamento riconosce, ex art. 38 Cost., ad obiettive situazioni impeditive dello svolgimento della prestazione lavorativa per cause non imputabili al lavoratore.

27. In questa prospettiva, è evidente allora che anche i periodi di “inattività” del sinallagma contrattuale per eventi tutelati dal Legislatore non possano ricadere in danno del lavoratore, quanto al godimento della prestazione NASpI, e sono, perciò, “neutralizzati”, nel senso che di essi non si tiene conto nel computo del periodo di riferimento di dodici mesi di cui all’art.3 in commento.

28. In altre parole, ove nei «dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione» si sia verificata una causa di sospensione del rapporto di lavoro, il relativo periodo non è preso in considerazione (ed è, dunque, neutralizzato) ai fini della verifica del periodo di riferimento di dodici mesi, di cui alla lettera c) dell’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, in applicazione di un principio generale, insito nel sistema, volto ad impedire che il lavoratore perda il diritto ad una prestazione previdenziale in una situazione tutelata dal medesimo ordinamento assicurativo.

29. In applicazione dei principi descritti vale ulteriormente affermare che i periodi non lavorativi secondo il part time verticale costituiscono normale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e del sinallagma contrattuale e in detti periodi vi è piena vitalità ed effettività del rapporto di lavoro, onde non se ne può predicare la neutralizzazione come propugnato dall’INPS.

30. La neutralizzazione dei periodi non lavorativi risulterebbe, peraltro, non conforme al canone costituzionale di ragionevolezza per i lavoratori assunti con tale tipologia di part time rispetto ai lavoratori assunti a tempo pieno ocon part time orizzontale.

31. Conclusivamente, possono enunciarsi i seguenti principi di diritto: «In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASpI) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025):

– il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;

– ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni;

– ai fini del computo dei trenta giorni di effettiva attività lavorativa nei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” sono inclusi i periodi non lavorativi secondo il part time verticale.

29. Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che si sottrae, dunque, ai rilievi mossi.

30. La novità di molti profili delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.