CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19697 depositata il 16 luglio 2025

Licenziamento per giusta causa – Illegittimità – Reintegra – Indennità risarcitoria – Doppia conforme – Interpretazione degli atti – Prova legale – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della S.E. S.p.A., confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a S.N. il 15 luglio 2022 e condannato la società datrice di lavoro alla reintegra e al pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, del novellato art. 18, legge 300 del 1970.

2. La Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, assunto nel 2018 e addetto temporaneamente nel 2022 al reparto affidabilità come collaudatore, il giorno 15 giugno 2022 era stato coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida dell’autovettura aziendale M.G., preceduta e seguita da due veicoli analoghi facenti parte della flotta collaudatori; che con lettera ricevuta il 4.7.2022 gli era stato contestato di avere guidato ad una velocità eccessiva, superiore al limite di 70 kmh; inoltre, di avere azionato i freni ed effettuato una controsterzata verso sinistra solo dopo l’impatto con una B. che, in sosta sul lato destro, invadeva in parte la corsia di marcia; di avere registrato, mentre era alla guida del veicolo, un video poi postato sul proprio profilo social T.T., anziché prestare attenzione alla guida.

3. La sentenza impugnata ha ritenuto, in conformità al tribunale, che la contestazione disciplinare imputasse al dipendente la realizzazione del video nel momento anteriore all’incidente e che tale addebito fosse infondato poiché il video era stato pacificamente realizzato un mese prima.

Ha escluso i profili di colpa del lavoratore sia per la mancata prova della velocità di marcia superiore al limite consentito e sia per le modalità dell’incidente e lo stato dei luoghi, ricostruiti in base al verbale dei carabinieri e alle prove raccolte, e tali da evidenziare l’invasione della carreggiata da parte della B. subito dopo una semicurva, in modo da limitare la visuale.

4. Avverso la sentenza la S.E. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

S.N. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1324, 1362 e 2119 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato la lettera di contestazione disciplinare, nella parte inerente alla realizzazione o pubblicazione del video su T.T., in contrasto col senso letterale delle parole e sposando la tesi dell’unitarietà degli addebiti disciplinari prospettata dal giudice di primo grado.Il motivo è infondato.

1.1. La lettera di contestazione, nella parte che rileva, ha il seguente contenuto: “A quanto precede occorre aggiungere che il giorno 17 giugno 2021, dopo essersi diffusa in azienda la notizia del sinistro, taluni dipendenti, che sono soliti consultare i contenuti da Lei pubblicati sul portale T.T., hanno visitato il suo profilo personale (denominato S.N.), da cui è emerso, ed è stato immediatamente segnalato alla Direzione Aziendale, che mentre Ella si trovava alla guida della vettura M.G., al contempo pubblicava sul suo profilo personale una ripresa video grafica.

In particolare il video in questione ha una durata di 36 secondi, La ritrae alla guida della vettura M.G. con indosso la divisa aziendale e le cuffiette wireless su entrambe le orecchie, e soprattutto dallo stesso si evince chiaramente che Lei sta guidando la vettura a velocità sostenuta e, anziché prestare attenzione alla carreggiata e agli ostacoli ivi presenti, dedichi piuttosto la sua attenzione allo schermo del dispositivo che La riprende mentre è affaccendato ad esporre in modo concitato il contenuto da postare.

I fatti sopra descritti, posti in essere in connessione durante l’esercizio della Sua prestazione lavorativa, sono contrari al CCSL applicato in azienda ai suoi doveri professionali nonché alle vigenti norme di circolazione stradale; la sua condotta, imprudente ed incauta, ha inoltre cagionato un grave danno alla vettura di proprietà aziendale”.

1.2. La Corte territoriale, nel respingere il motivo di appello contenente censure analoghe a quelle ora in esame, ha così interpretato la lettera di contestazione: “La lettura complessiva della lettera di contestazione evidenzia, proprio in applicazione di criteri interpretativi logici oltre che letterali, che l’intenzione del datore di lavoro fosse proprio quella di collegare (o di lasciar intendere al suo destinatario che fosse collegato) l’evento del sinistro alla realizzazione e pubblicazione del video su T.T., anche se poi pacificamente risultato oggetto di pubblicazione precedente.

Invero va notato, oltre a tutto quanto già rilevato dal primo giudice in ordine alla unitarietà degli addebiti, che il riferimento – nella contestazione del video – alla mancata attenzione “alla carreggiata e agli ostacoli ivi presenti”, richiama significativamente l’impatto della vettura del N. con la B. ferma in sosta sulla carreggiata percorsa dallo stesso il giorno dell’incidente; così come chiaramente indicativo dell’addebito riguardante la condotta di guida tenuta il 15.6.2022 è il richiamo, nella contestazione del video, all’essere il N. alla guida proprio di una vettura M.G., ossia della stessa vettura alla cui guida si trovava l’appellato il giorno del sinistro.

Inoltre, i “fatti descritti” (quindi, senza distinzione, quelli relativi al sinistro e quelli relativi alla videoripresa), sono contestati come “posti in essere in connessione durante l’esercizio della Sua prestazione lavorativa”, e il riferimento alla prestazione lavorativa si colloca subito dopo la sua descrizione come quella di collaudo della vettura M.G. con cui il N. aveva causato l’incidente.

Insomma, ciò che viene sostanzialmente rappresentato al lavoratore come disciplinarmente rilevante è di avere causato l’incidente e di averlo fatto mentre realizzava una videoripresa dal posto di guida.

E proprio la mancanza di riferimenti temporali alla realizzazione/pubblicazione del video (tali da sganciare cronologicamente tale condotta da quella propriamente riferita alle modalità di guida causative dell’incidente) ha contribuito a delineare un quadro (e ad ingenerare nel destinatario la convinzione) di un addebito unico, tutto confluente nella condotta tenuta in occasione del sinistro”.

1.3. In base ai principi enunciati da questa Corte, l’interpretazione degli atti negoziali, ed anche degli atti unilaterali, si sostanzia in un accertamento di fatto (cfr. Cass. n. 9070 del 2013; n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 22318 del 2023; n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); il sindacato di legittimità è in tal caso limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici, oltre che al controllo di sussistenza di una motivazione logica e coerente (cfr. Cass. n. 21576 del 2019; n. 20634 del 2018; n. 4851 del 2009; n. 3187 del 2009; n. 15339 del 2008) ed esige la specifica indicazione del modo attraverso cui si è realizzata la violazione delle regole interpretative o l’insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito.

Da ciò discende che le censure veicolate col ricorso in cassazione non possono esaurirsi nella prospettazione di una interpretazione alternativa, fondata sulla valorizzazione di alcune espressioni piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la lettura data dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione dell’atto è riservata (cfr., Cass. n. 18214 del 2024; n. 15471 del 2017; n. 27136 del 2017; n. 18375 del 2006).

1.4. Alla luce di tali premesse non può non rilevarsi come la pretesa della società ricorrente, di intendere la contestazione disciplinare riferita alla condotta del dipendente di aver girato un video, poi pubblicato sul profilo T.T., mentre era alla guida di una macchina aziendale ma in un giorno diverso da quello dell’incidente, si risolve nella contrapposizione di una interpretazione alternativa, peraltro faticosamente agganciata ai dati letterali, giocati sulla distinzione tra la “realizzazione” e la “pubblicazione” del video oppure sulla astratta riferibilità della mancata attenzione “alla carreggiata e agli ostacoli ivi presenti” ad episodi diversi dall’incidente stradale alla base della decisione di recesso.

Il motivo di ricorso in esame in nessun modo fa emergere l’invalidità dell’interpretazione posta a base della decisione impugnata, attraverso la deduzione e dimostrazione di inesistenza o assoluta inadeguatezza dei dati, letterali e logici, su cui i giudici di merito hanno costruito l’opzione interpretativa adottata.

D’altra parte, il ristretto ambito dello scrutinio sulla violazione dei canoni ermeneutici si coniuga, nello specifico tema del licenziamento disciplinare, con i principi di specificità della contestazione di addebito e immodificabilità della causa di licenziamento, funzionali all’esercizio del diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cass. n. 30271 del 2022; n. 16190 del 2002; n. 10305 del 1998), e che devono essere presidiati anche in sede giudiziale (cfr. sul punto Cass. n. 3079 del 2020; n. 10853 del 2019).

2. Con il secondo motivo la società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto storico decisivo ai fini della corretta interpretazione della contestazione disciplinare, consistente nel dato per cui la vettura aziendale (M.G.) coinvolta nel sinistro stradale era diversa da quella che appariva nel video pubblicato su T.T..

3. Con il terzo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del video di T.T. da cui si ricava che il controricorrente, al momento di realizzazione del video, stava percorrendo una strada diversa da quella in cui ha avuto luogo il sinistro stradale.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in ragione della disciplina della cd. doppia conforme di merito, di cui all’art. 348 ter c.p.c., ratione temporis applicabile, non avendo la parte ricorrente neanche allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).

Non solo: le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha affatto accertato l’avvenuta esecuzione del video in coincidenza con l’incidente stradale ma, proprio sul presupposto della realizzazione del video in una diversa giornata e della contestazione, invece, della sua esecuzione al momento del sinistro e con incidenza causale sullo stesso, ha ritenuto infondato l’addebito.

I motivi in esame si rivelano, di conseguenza, non pertinenti in quanto finalizzati a dimostrare quello che la Corte di merito ha accertato, vale a dire la collocazione temporale del video in epoca diversa da quella dell’incidente, senza che ciò interferisca col dato, altrettanto pacificamente appurato, della contestazione (rivelatasi errata) al dipendente di avere, tra l’altro, girato il video mentre guidava l’autovettura aziendale poi coinvolta nel sinistro.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in via subordinata e ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per avere la Corte di appello posto a fondamento del ragionamento logico giuridico una dichiarazione del lavoratore che non è presente nel verbale redatto dai Carabinieri e depositato in atti e che il lavoratore non ha mai reso ai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro stradale.

5. Con il quinto motivo è dedotta, in via subordinata e ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di appello posto a base della decisione un ragionamento errato e incoerente dal punto di vista logico giuridico in ordine alla dinamica del sinistro stradale.

Questi ultimi due motivi, da esaminare in maniera congiunta, sono inammissibili.

Anzitutto, riguardo alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova (dovendosi intendere denunciata anche nel quarto motivo la violazione dell’art. 115 c.p.c.), deve ribadirsi che quest’ultima disposizione si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. n. 27000 del 2016; n. 13960 del 2014), mentre esula dall’ambito applicativo di tale disposizione ogni questione che contesti la valutazione degli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oppure nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), attraverso la denuncia di omesso esame di un fatto storico, determinato e avente valore decisivo; a nessuna di tali previsioni è possibile ricondurre le critiche svolte nei motivi in esame, ferma, peraltro, la preclusione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per effetto della cd. doppia conforme.

In ordine, poi, al travisamento (implicitamente ventilato) del verbale dei CC. intervenuti sul luogo del sinistro, basti rilevare che si tratta di doglianza non deducibile mediante ricorso per cassazione (v., da ultimo e per tutte, Cass., S.U. n. 5792 del 2024).

Ancora infondata è la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.

Neppure queste anomalie sono rappresentate nel quarto e nel quinto motivo di ricorso ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove, in particolare quanto alla concreta ricostruzione della dinamica del sinistro.

6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

7. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

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