CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19698 depositata il 16 luglio 2025

Lavoro – Incentivo all’esodo e bonus – Restituzione della somma – Premio di polizza – Responsabilità – Indebita percezione – Danno all’immagine – Decurtazione – Truffa aggravata – Voci retributive – Trattamento di fine rapporto – Rigetto

Fatti di causa

1. (…) – CEAMA ha agito in giudizio nei confronti di S.G., A.C. e R.M. rispettivamente direttore, presidente e vicepresidente, nonché nei confronti della A. Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere: la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al sig. G. a titolo di incentivo all’esodo e di bonus; la restituzione della somma di euro 419.634,43 versata dalla Cassa alla A. Assicurazioni e da questa al sig. G. quale premio della polizza (…), costituente una duplicazione dell’incentivo all’esodo già corrisposto; infine, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto delle illegittime condotte dai predetti poste in essere.

2. Il Tribunale di Agrigento ha accertato il diritto della Cassa alla restituzione del premio di polizza indebitamente riscosso ed ha condannato i signori G., C. e M., in solido tra loro, a restituire il relativo importo e a risarcire i danni all’immagine subiti dalla Cassa.

3. La Corte d’appello di Palermo ha accolto in parte l’appello di S.G. e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, gli ha riconosciuto il diritto all’ulteriore importo di euro 3.967,33 a titolo di incentivo all’esodo, con conseguente riduzione ad euro 415.666,67 della somma da restituire alla Cassa Edile.

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sia sulla statuizione di primo grado che ha riconosciuto al G., quale incentivo all’esodo, l’importo di euro 384.654,00, versatogli dal C. e dal M. con tre mandati di pagamento del 29 e 30 ottobre 2008, e sia sulla statuizione relativa al diritto del G. al bonus di euro 50.000,00.

Ha dichiarato inefficace la decurtazione, nella misura del 25%, dell’incentivo all’esodo perché contraria al regolamento della Cassa ed ha giudicato conforme al regolamento il calcolo dell’incentivo eseguito dal consulente tecnico nominato dalla Cassa e pari ad euro 388.621,33 lordi (anziché euro 384.654,00 liquidati dal primo giudice); ha di conseguenza riconosciuto al G. il diritto all’ulteriore importo di euro 3.967,33 a titolo di incentivo all’esodo.

Ha giudicato indebita la percezione da parte del G. del premio di polizza in quanto riscattata senza che la Cassa ne avesse contezza e dopo che il predetto era abusivamente subentrato alla Cassa come contraente.

Ha considerato C. e M. responsabili per aver agevolato l’indebita percezione, in favore del G., del premio di polizza in aggiunta all’incentivo all’esodo; essi infatti hanno versato al G., al momento del pensionamento, la somma di euro 384.654,00 a titolo di incentivo all’esodo, senza provvedere a estinguere anticipatamente la polizza e senza effettuare il conteggio definitivo per verificare la correttezza della somma complessiva erogata.

Ha confermato la decisione del tribunale sulla responsabilità di G., C. e M. per il danno all’immagine della Cassa connesso alla risonanza mediatica della vicenda per cui è causa.

4. Avverso la sentenza S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

(…) – CEAMA e A.C. hanno resistito con separati controricorsi e ciascuna parte ha proposto ricorso incidentale, la Cassa con un motivo e il C. con quattro motivi.

A. Assicurazioni e R.M. non hanno svolto difese. L’Avvocata Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale del C. e l’accoglimento del ricorso incidentale della Cassa. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

Ricorso principale di S.G.

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p. e dell’art. 307 c.p.c. per non avere la Corte d’appello disposto l’estinzione del giudizio in ragione della costituzione della Cassa come parte civile nel procedimento penale concluso in primo grado con sentenza n. 1010/2017, con cui S.G. è stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata, così riqualificata l’originaria imputazione di appropriazione indebita.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p., degli artt. 295 c.p.c. e 654 c.p.p. e dell’art. 211 disp. att. c.p.p., per non avere la Corte d’appello disposto la sospensione del processo in attesa del giudicato penale.

3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2120, comma 2, c.c., degli artt. 3 e 24 c.c.n.l. Dirigenti Industria  e dell’art. 5 del Regolamento CEAMA, per avere la Corte d’appello errato nell’escludere dal computo dell’incentivo all’esodo una serie di voci retributive (rimborsi spese, buoni pasto, VI giornata edilizia, indennità videoterminale, festività e ferie non godute) erogate al dirigente in maniera costante.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in via subordinata e ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del Regolamento CEAMA, per non avere la sentenza d’appello incluso nel computo dello stipendio annuo lordo la tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che dell’anno in corso, anche dell’anno precedente.

5. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2059 o 2043 c.c. per insussistenza di qualsiasi danno subito dalla CEAMA data la legittima pretesa economica del G. a titolo di incentivo all’esodo.

Ricorso incidentale della Cassa Edile – CEAMA

6. Con l’unico motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del Regolamento CEAMA per avere la Corte d’appello inquadrato la riduzione del 25% dell’incentivo all’esodo come oggetto di un accordo tra le parti, come tale inefficace ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, anziché considerare la stessa come determinazione adottata dal Comitato di Gestione della Cassa nell’ambito dei poteri allo stesso conferiti dall’art. 2 del Regolamento.

L’art. 2 attribuisce al Comitato il “potere di esaminare e decidere sulla domanda” di incentivo all’esodo con la conseguenza che la domanda può essere accolta o respinta nella sua interezza oppure, come accaduto nel caso di specie, accolta parzialmente e subordinatamente alla riduzione del 25%.

Ricorso incidentale di A.C.

7. Con il primo motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito confermato la responsabilità del C., per l’illecita appropriazione del premio di polizza da parte del G., sebbene il primo sia stato riconosciuto non colpevole del reato di appropriazione indebita in sede penale e per averlo condannato, in solido con gli altri, al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado.

8. Con il secondo motivo analoga censura è articolata sulla statuizione di condanna del C. al risarcimento del danno all’immagine della Cassa.

9. Con il terzo e il quarto motivo il C. ha proposto, con riferimento alla propria posizione, le medesime censure mosse dal G. con i primi due motivi di ricorso principale per violazione, rispettivamente, dell’art. 75 c.p.p. e degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 221 disp. att. c.p.p.

10. Si esaminano anzitutto i primi due motivi del ricorso principale del G. e gli ultimi due motivi del ricorso incidentale 
del C., che risultano sovrapponibili.

Essi sono inammissibili per mancata osservanza delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. atteso che non sono in alcun modo trascritti, neppure per estratto, né localizzati o depositati in allegato al ricorso per cassazione gli atti processuali e i documenti su cui le censure si basano, cioè le sentenze pronunciate in sede penale e l’atto di costituzione di parte civile della CEAMA nel processo penale; atti e documenti indispensabili ai fini dell’analisi delle questioni poste.

11. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, ove anche interpretato in modo non formalistico, alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU S. e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022).

Tale principio può ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti del tutto mancanti nel caso di specie.

12. Anche il terzo motivo del ricorso principale va disatteso.

Non ricorre la violazione dell’art. 2120 c.c. che disciplina il trattamento di fine rapporto, istituto diverso dall’incentivo all’esodo corrisposto al sig. G.

Il trattamento di fine rapporto costituisce una forma di retribuzione differita, versata al lavoratore al momento di cessazione del rapporto ed è oggetto di un diritto al medesimo riconosciuto.

Il parametro di calcolo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 2120, secondo comma c.c., è una quota della retribuzione annua che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, include tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, secondo il criterio cd. di omnicomprensività (cfr. Cass. n. 365 del 2010; n. 17614 del 2007).

L’incentivo all’esodo ha natura di corrispettivo versato al prestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Tali somme sono versate in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata ex art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, essendo volte a sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (così Cass. n. 5545 del 2019; n. 25193 del 2022).

Nel caso in esame, l’incentivo all’esodo è disciplinato dal regolamento che, agli articoli 5 e 7, individua le relative  “modalità di calcolo” facendo riferimento, tra l’altro, alla voce “stipendio annuo lordo”.

La pretesa del ricorrente principale di interpretare la locuzione “stipendio annuo lordo” secondo il canone di onnicomprensività proprio del trattamento di fine rapporto non ha fondamento giuridico, non potendosi automaticamente estendere all’incentivo all’esodo la previsione di cui all’art. 2120, secondo comma, c.c.

Tale fondamento neppure può rinvenirsi, come preteso dal ricorrente, nell’art. 3 del c.c.n.l. Dirigenti Industria.

Al riguardo, deve, anzitutto, rilevarsi che il ricorso è improcedibile nella parte in cui deduce una violazione dell’art. 3 c.c.n.l., contratto collettivo che però è stato depositato solo per estratto (artt. 3 e 24) e non nel testo integrale (sul punto cfr. Cass. n. 6255 del 2019; n. 4350 del 2015).

In ogni caso, l’art. 3 c.c.n.l. disciplina il “trattamento minimo complessivo di garanzia” per finalità evidentemente diverse dal calcolo dell’incentivo all’esodo, con la conseguenza che la violazione 
della citata norma contrattuale finisce per rifluire nella denuncia di erronea interpretazione del regolamento, ed esattamente della locuzione “stipendio annuo lordo”.

Ma la denuncia di violazione del suddetto regolamento è inammissibile, perché il regolamento della Cassa edile non ha valore regolamentare in senso proprio, ex art. 1, n. 2, disp. prel. c.c., bensì squisitamente negoziale, con la conseguenza che la sua interpretazione è riservata al giudice di merito e il sindacato di legittimità sullo stesso è limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (cfr. Cass. n. 27541 del 2020, sui regolamenti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; n. 4296 del 2016 sul regolamento Enasarco); nel caso di specie la censura non comprende la specifica denuncia di violazione dei citati canoni, dal che discende un ulteriore profilo di inammissibilità della stessa.

13. Per le stesse ragioni esposte nel paragrafo che precede risulta inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, anch’esso avente ad oggetto una denunciata violazione del regolamento della Cassa edile.

14. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, perché non individua in alcun modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si pongono in contrasto con le disposizioni di legge di cui si denuncia la violazione. Le censure mirano soltanto a sollecitare una revisione del giudizio di merito sulla ricostruzione e valutazione della condotta posta in essere dal G. e sull’impatto lesivo della stessa in danno della Cassa e, come tali, non possono neppure trovare ingresso in questa sede di legittimità.

15. Il motivo di ricorso incidentale della Cassa è inammissibile per le ragioni già esposte nell’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso principale, atteso che il regolamento in discorso è mero atto negoziale, privo di valore normativo, sicché la sua violazione può essere denunciata solo per eventuale errata applicazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c.

16. I primi due motivi del ricorso incidentale del C. sono inammissibili per difetto dei presupposti ai quali è indissolubilmente ancorato il vizio previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c. e tale da comportare la denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo, idoneo cioè, ove valutato, a modificare l’esito della controversia.

Le censure oggetto dei due motivi contestano non l’omesso esame di un determinato fatto ma, in maniera peraltro assai generica, la complessiva ricostruzione in fatto e la valutazione probatoria operata dai giudici di appello sulla responsabilità del ricorrente per l’indebita percezione della polizza da parte del G. e per il danno all’immagine della Cassa, e si collocano come tali all’esterno del vizio denunciato.

La generica e non autosufficiente formulazione del secondo motivo non consente neppure di verificare la sussistenza degli estremi di applicabilità dell’art. 653 c.p.p. ai fini dell’eventuale efficacia vincolante, nel giudizio civile di danno, della sentenza penale (con le relative motivazioni) di assoluzione del C. dal delitto di appropriazione indebita, atteso che l’oggetto del presente giudizio civile di danno non coincide (sotto i profili oggettivo e soggettivo) con la suddetta fattispecie penalistica.

I motivi vanno disattesi anche nella parte in cui denunciano un difetto assoluto di motivazione: invero, la sentenza d’appello non presenta alcuna delle anomalie atte a integrare la violazione dell’art. 132 c.p.c., come individuate dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

La sentenza d’appello dà ampiamente conto del percorso logico giuridico che sorregge la decisione e che, per la posizione del C., si fonda sul dato della erogazione in favore del G. dell’incentivo all’esodo di euro 384.654,00 senza previa estinzione della polizza, in tal modo agevolando l’appropriazione del premio del contratto assicurativo in aggiunta all’incentivo dovuto (sentenza, p. 14 e 15).

17. Per le ragioni esposte, devono respingersi il ricorso principale e il ricorso incidentale di A.C., mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della CEAMA, con compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza.

18. Dette statuizioni costituiscono presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

Non è luogo a provvedersi sulle spese nei confronti di R.M. e A. Assicurazioni S.p.A., che non hanno svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale di A.C.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della (…) – CEAMA.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

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