CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20098 depositata il 16 giugno 2026
Lavoro – NASpI – Retribuzione imponibile – Integrazione salariale – Retribuzione perduta – Sospensione del rapporto – Riduzione delle ore lavorate – Trattamenti di integrazione salariale – Vizio di mutatio libelli – Inammissibilità
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello principale di INPS ed in accoglimento dell’appello incidentale sulla regolazione delle spese in favore dell’assistito A.S., già vittorioso in primo grado sulla domanda volta a conseguire un importo più elevato della NASpI liquidata in via anticipata includendo nella retribuzione imponibile a fini previdenziali quanto percepito a titolo di integrazione salariale, ha condannato INPS a liquidare la NASpI ex art. 8 d.lgs. 22/2015 includendo nella retribuzione imponibile ex art. 4 “quella non corrisposta per effetto della causa integrabile”.
Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che, ai fini della retribuzione imponibile, fosse necessario tener conto di quanto percepito a titolo di integrazione salariale, e che la novità e opinabilità della controversia giustificavano la compensazione delle spese processuali.
L’INPS impugnava in appello ritenendo che “non rilevava quanto percepito in ragione dell’intervento della predetta causa integrabile, ma la retribuzione perduta a causa della sospensione del rapporto o della riduzione delle ore lavorate”.
L’assistito appellante incidentale sosteneva che “non rilevava il corrisposto a titolo di integrazione ma la retribuzione teorica che sarebbe stata competente”, e impugnava anche sulla compensazione delle spese.
La Corte territoriale ha affermato che, in linea con quanto rimarcato dall’ente e non contestato dalla assicurata, rileva la cd. “retribuzione perduta” che “unitamente a quella corrisposta, va a comporre la retribuzione imponibile, e quindi quella mensile rilevante media, calcolata nell’ambito del quadriennio di riferimento”; inoltre, “pur nella esattezza dei principi di diritto esposti anche dalla parte odierna appellante in via principale”, ha rilevato una divergenza tra il prospetto riassuntivo prodotto dall’Istituto e l’estratto contributivo prodotto dalla assicurata, “non essendo stata calcolata la retribuzione imponibile, in riferimento a tutti i periodi di intervento della causa integrabile” e senza che si possa distinguere “tra sospensione totale o parziale o corresponsione diretta o meno da parte dell’ente della prestazione assicurativa sostitutiva”.
Infine, la Corte territoriale ha accolto l’appello incidentale sulle spese condannando INPS a rifondere le spese del doppio grado.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’INPS con due motivi, a cui l’assistito resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie illustrative in prossimità di udienza.
3. L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza del 27 gennaio 2026, svolta la relazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria del Procuratore Generale e sentiti i difensori delle parti costituite, la Corte si è riservata di decidere.
Motivi della decisione
1. L’INPS impugna la sentenza ritenendo che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui all’art. 4 d.lgs. 22/2015 non sia data dall’importo di quanto percepito dal datore unitamente a quanto percepito dall’INPS quale somma integrativa a titolo di CIGS, ma dalla retribuzione persa dal lavoratore a seguito dell’evento, intendendo per tale non l’importo dell’eventuale indennità economica anticipata per conto dell’Istituto, ma l’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normale attività durante il periodo per il quale si era verificata l’assenza.
Secondo l’INPS ciò che occorre considerare, nel determinare la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è la “retribuzione persa” dal lavoratore durante la CIG, ovvero la retribuzione che avrebbe percepito ove avesse effettivamente lavorato.
Impugna, quindi, per due motivi la sentenza che ha ritenuto inclusa, nella retribuzione imponibile a fini previdenziali, la retribuzione corrisposta unitamente alla retribuzione perduta:
– con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 420 co.1 c.p.c. per non essersi avveduta la Corte d’appello della circostanza che, all’accoglimento dell’appello incidentale dell’assistito si opponeva una pregiudiziale ragione di inammissibilità della domanda avversaria, connotata da una palese e inammissibile mutatio libelli.
Lamenta che nella memoria integrativa del ricorso la Vigolo aveva proposto una domanda nuova ed ulteriore -modifica non autorizzata-, ossia chiedeva l’inclusione nella retribuzione imponibile “anche per i periodi in cui, a partire dal 4/10/2014, parte ricorrente aveva percepito l’integrazione salariale, della retribuzione nel suo valore pieno”, rispetto alla domanda iniziale diretta ad ottenere l’inclusione, nella retribuzione parametro, di quanto percepito a titolo di prestazione previdenziale di integrazione salariale CIGS;
– con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione del combinato disposto degli artt. 4 e 8, primo comma, del d.lgs. 22/2015, con riferimento all’art. 12 L.153/69, come sostituito da art. 6 co.1 d.lgs. 314/97, ed agli artt. 49 e 51 (già 46 e 48) del DPR 917/86 -TUIR-, nonché dell’art. 12 disp. prel. al cod. civ., perché, con riferimento alla modalità di calcolo della misura di indennità NASpI, ossia per l’individuazione della retribuzione-parametro per determinare la prestazione richiesta, la questione riguardava se dovessero essere considerati i redditi di lavoro dipendente effettivamente e concretamente maturati e percepiti, ovvero anche quelli persi nel medesimo periodo in conseguenza di sospensioni dell’attività lavorativa con ammissione al beneficio del trattamento di integrazione salariale.
Lamenta l’istituto ricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto computabile nella retribuzione parametro per il calcolo della indennità NASpI anche la retribuzione persa che l’assicurato avrebbe percepito nel periodo di riferimento se non fosse stato sospeso con attribuzione del trattamento di integrazione salariale.
L’istituto ricorrente, pur consapevole di aver sostenuto nei gradi di merito che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali rilevante ai fini di causa sarebbe costituita anche dalla retribuzione persa dal lavoratore in conseguenza dell’evento, intendendo per tale non l’importo della eventuale indennità economica anticipata per conto dell’Istituto ma l’ammontare della retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il lavoratore avesse prestato la normale attività durante il periodo per il quale si è invece verificata la sola riduzione di orario, propone la questione sotto il profilo di diritto.
Richiamate le norme del d.lgs. 22/2015 in materia di Naspi anticipata e del TUIR in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi, osserva che la retribuzione di riferimento è il reddito mensile, il complesso di emolumenti retributivi effettivamente maturati e percepiti nel periodo di temporale stabilito dalle norme, non già la retribuzione persa, ossia meramente teorica e non percepita, persa per effetto della sospensione del rapporto di lavoro e sostituita dal trattamento di integrazione salariale. Conclude, quindi, per l’accoglimento del ricorso.
2. Nel controricorso l’assistito ha rilevato che in primo grado aveva chiesto di includere nella retribuzione imponibile anche il trattamento CIGS, poi in replica alla memoria difensiva dell’INPS, aveva precisato che dovesse tenersi conto, anche nei periodi in cui aveva percepito l’integrazione salariale dal 4/10/14, della retribuzione nel suo valore pieno, e nel ricorso incidentale aveva chiesto la retribuzione persa dal lavoratore durante la CIG ossia quella che avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato: in sostanza, la domanda aveva sempre ad oggetto l’indennità ex art. 8 d.lgs. 22/2015, avendone solo specificato il periodo e l’inclusione delle CIGS a zero ore.
La Corte d’appello, ricostruito il contenuto degli atti processuali, aveva verificato l’ampiezza della formulazione della originaria domanda riferibile a tutti i periodi di cassa integrazione guadagni, senza distinzione tra periodi di lavoro a orario ridotto con trattamento anticipato dal datore di lavoro, e quelli a zero ore con trattamento erogato direttamente dall’INPS; non si riscontrava, quindi, il dedotto superamento dei confini della domanda originariamente proposta.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la parte privata lamenta la novità della questione introdotta dal ricorrente che intendeva ampliare la materia del contendere, volta ad escludere dal calcolo di incentivo all’autoimprenditorialità tutte le retribuzioni perse per effetto della sospensione del rapporto di lavoro, sia in caso di orario ridotto che a zero ore, prospettazione non coltivata nel giudizio di merito.
E la Corte d’appello aveva anche omesso di considerare le modifiche ex lege 314/97 (ndr d.gls 314/97) laddove all’art. 6 si comprende che ai fini contributivi i redditi da lavoro dipendente sono quelli maturati, non i redditi percepiti, dal che si intende che il presupposto della obbligazione contributiva non è la percezione delle somme spettanti ma la loro maturazione.
3. Il Procuratore Generale, sul primo motivo, esclude che si versi in un mutamento di causa petendi o petitum, laddove la parte assicurata, attraverso la precisazione della domanda, abbia inteso far valere un’altra prospettazione in diritto, diversa da quella dei gradi di merito.
Sul secondo motivo, la questione se rientrino nella retribuzione-parametro solo i redditi maturati e percepiti o anche quelli persi in conseguenza della sospensione, andrebbe superata la censura di inammissibilità per contraddizione con l’impostazione difensiva sostenuta da INPS nelle fasi di merito, escludendo che il motivo di ricorso immuti il thema decidendum della causa; e se affermava l’ammissibilità e la fondatezza, in quanto il riferimento alla “retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni”, di cui all’art. 4 co. 1 d.lgs. 22/2015, va inteso come retribuzione anche solo maturata a prescindere dal fatto che sia stata concretamente percepita, ma ciò non consente di ritenervi inclusa né la retribuzione perduta in ragione della collocazione in cassa integrazione, a zero ore o ad orario ridotto, in quanto non è una retribuzione maturata, né l’indennità di cassa integrazione, erogata in conseguenza del venir meno del diritto alla retribuzione.
Inoltre, dall’art. 12 L.153/1969, in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, risulta che siano escluse dalla base imponibile, ai sensi del comma 4 lett. d, le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge (come è l’indennità di cassa integrazione), e ai sensi del successivo comma 10 la retribuzione imponibile (che per quanto detto non comprenderebbe l’indennità di cassa integrazione) è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
4. Da ultimo, nelle memorie in prossimità di udienza, l’INPS, considerata la preclusione in giudizio di cassazione della prospettazione di nuove questioni di diritto che postulano indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, ritiene che il proprio il ricorso rientri nei limiti della pronuncia di appello, inerente l’inclusione o meno della retribuzione perduta nell’ambito della retribuzione imponibile, per tutti i periodi (entro il quadriennio ex art. 4) oggetto di intervento della causa integrabile (senza distinguere tra sospensione totale o parziale); e va distinta la retribuzione persa, teorica, da quella “maturata” (argomento introdotto dalla controricorrente); rileva poi, che dalla pronuncia Cass. ord. n.10953/23 si evince che ai fini della individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali occorre far riferimento alla retribuzione dovuta per legge o contratto collettivo o individuale, e non a quella effettivamente erogata, dovendosi intendere in “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro” nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”; non vi rientrano, dunque, i trattamenti previdenziali a carico dell’Istituto e le retribuzioni non dovute, ossia teoriche o perdute per effetto della sospensione dell’attività lavorativa.
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.
4.1 -La controricorrente nelle sue memorie ribadisce correttezza e ammissibilità della domanda non affetta dal vizio di mutatio libelli, essendo rimasta inalterata la prestazione richiesta, oggetto di giudizio; e sul secondo motivo invoca la inammissibilità del ricorso giacché la tesi dell’INPS di escludere dal calcolo tutte le retribuzioni perse per effetto della sospensione del rapporto, totale o parziale, costituisce una questione nuova, altresì infondata perché la ricostruzione normativa fatta da INPS non contempla le modifiche introdotte dalla L. 314/97 (ndr d.gls 314/97) che ha sostituito il criterio della percezione con quello della maturazione del reddito, dovendosi includere nel computo delle prestazioni sostitutive della retribuzione, i trattamenti di integrazione salariale.
5. All’esito della discussione e della disamina degli atti, ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile.
6. Sul primo motivo, va precisato che ricorre un’ipotesi di emendatio e non di mutatio quando la modifica della domanda iniziale incide sulla “causa petendi” unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul “petitum”.
Questa Corte ha ritenuto (sez. Lav. sent. n. 21017/2007) che la “mutatio libelli” non consentita dall’art. 420 c.p.c. è solo quella che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo.
6.1 – Il discrimen involge l’indicazione in sede di gravame di nuove e ulteriori circostanze, idonee a determinare non una mera specificazione del tema controverso, ma un sostanziale ampliamento dello stesso (si veda Cass., sez. lav. sent. n. 17457/2009.
Ed ancora, si ha “mutatio libelli” quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. Sez. 2, sent. n. 1585/2015); è stato anche osservato che esorbita dai limiti di una consentita “emendatio libelli” il mutamento della “causa petendi” che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass. Sez.2 sent. 32146/2018).
6.2 – Ciò posto, premesso che nella impugnata sentenza non si evince ictu oculi il lamentato mutamento di domanda e che il ricorrente non pone un raffronto chiaro tra la domanda azionata in primo grado e quanto oggetto di impugnazione nell’appello incidentale, va rilevato che la tematica sollevata dal ricorrente istituto riguarda l’ampiezza quantitativa e qualitativa delle voci incluse nella “retribuzione imponibile ai fini previdenziali” di cui all’art. 4 d.lgs. 22/2015, involgendo l’ambito oggettivo del parametro di base per il calcolo e misura del trattamento indennitario NASpI.
L’originario ricorrente non ha mutato l’oggetto del giudizio o le ragioni della sua pretesa di ricalcolo della indennità ex art. 8 in liquidazione anticipata, ma ha inteso precisare il contenuto della retribuzione-parametro, comprensiva della retribuzione “nel suo valore pieno”, cioè quella che sarebbe spettata se il richiedente avesse lavorato senza alcuna sospensione.
Non si assiste ad una modifica di fatti costitutivi del diritto ma ad una qualificazione contenutistica della retribuzione imponibile, secondo criteri determinativi discendenti da interpretazione ed applicazione di norme di disciplina in materia previdenziale e reddituale.
E si osserva che tale precisazione del tema controverso si collega alla ragione di appello principale dell’INPS che intendeva delimitare la rilevanza della retribuzione imponibile alla “retribuzione perduta” a causa della sospensione del rapporto o della riduzione di ore lavorate.
7. Si introduce, a tal riguardo, il tema del secondo motivo di ricorso, attinente proprio alla modalità di calcolo della misura della indennità NASpI, che vorrebbe censurare la computabilità, nella retribuzione parametro per il calcolo della indennità NASpI, anche della “retribuzione persa” che l’assicurato avrebbe percepito nel periodo di riferimento ove non fosse stato sospeso con attribuzione del trattamento di integrazione salariale.
L’argomento si pone in antitesi con le difese spiegate nel giudizio di merito, palesata già nella impugnata sentenza (ultimo capoverso di pag. 3) e non rinnegata nello stesso atto di ricorso per cassazione (ultimo capoverso di pag. 12).
7.1 – Invero, dagli atti di causa (ricorso, alle pagine 4 e 7, nelle parti riproduttive del tenore della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e dell’atto di appello dell’Inps, contenenti richiamo al documento n. 4 prodotto nel giudizio di primo grado dall’Istituto), si evince che nelle fasi di merito l’Inps ha sostanzialmente ammesso la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, limitatamente all’entità da porre a base del computo della prestazione, parametrata alla retribuzione piena, per i periodi di collocamento del richiedente in cassa integrazione a orario ridotto.
7.2 – Ne consegue che – anche ai fini della valutazione degli effetti di una simile parziale ammissione, in presenza di mutato atteggiamento processuale nella presente fase – la formulazione del ricorso per cassazione avrebbe richiesto, nel rispetto dei canoni di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc civ., a fronte dell’integrale accoglimento della pretesa in sede di merito, l’indicazione puntuale da parte del ricorrente della retribuzione virtuale ritenuta utile, in relazione ai periodi di integrazione salariale a orario ridotto o a zero ore, ai fini della determinazione della base di calcolo della prestazione richiesta.
8. L’onere in questione non è stato rispettato, sicché il ricorso, privo dei necessari connotati di specificità e determinatezza, non supera il vaglio d’ammissibilità.
Va rilevato in proposito (ex multis Cass. n. 16618 del 21/06/2025) che “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 n. 3 c.p.c., dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.
(…) Con particolare riferimento al requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366 n. 3 cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte.
(…) In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti”.
9. Non manca di rilevare, infine, che a fronte dell’accoglimento dell’appello principale sul tema della inclusione della retribuzione perduta che, unitamente a quella corrisposta, è stata ritenuta idonea a comporre la retribuzione imponibile, la parte ricorrente -che sul punto specifico non è soccombente- non illustra lo specifico pregiudizio subìto.
10. Le segnalate carenze inerenti al rapporto di complementarietà tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa e quello della esposizione di motivi per i quali si chiede la cassazione, funzionale per rendere intellegibili i motivi di ricorso, hanno diretta incidenza sul profilo di inammissibilità, che va dunque dichiarata in questa sede con le conseguenti statuizioni in materia di spese processuali e di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.