CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20822 depositata il 23 luglio 2025
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Soppressione della posizione lavorativa – Patto di demansionamento – Discriminazione – Accertamento dei fatti – Doppia conforme – Onere della prova – Libertà di agire giudizialmente
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato il 3 novembre 2021 per giustificato motivo oggettivo a F.C. dalla H.S.M. S.r.l.
2. La Corte territoriale, sia detto in estrema sintesi, ha condiviso col primo giudice sia l’accertamento della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso per soppressione della posizione lavorativa, sia la valutazione di legittimità del licenziamento in seguito al rifiuto della lavoratrice del patto di declassamento offerto dalla società al fine di conservare il posto di lavoro.
Stante la sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento, la Corte ha escluso sia che il recesso fosse ritorsivo sia che fosse discriminatorio, dovendo intendersi per discriminazione “non una generica differenza di trattamento, bensì un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello riservato ad altri appartenenti della stessa classe di persone, basato su di un fattore di discriminazione”.
3. Per la cassazione di tale sentenza, la soccombente ha proposto ricorso con tre motivi; ha resistito l’intimata società con controricorso.
La Procura Generale ha comunicato memoria con cui ha illustrato la richiesta di inammissibilità del ricorso.
Le parti hanno replicato con memorie.
Ragioni della decisione
1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente.
1.1. Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia: “Erroneo rigetto della domanda di nullità/annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La Corte territoriale, in violazione dell’art. 1326 cc dell’art. 115 e 116 cpc, nonché dell’art. 24 della Costituzione, ha errato nel ritenere che il patto di demansionamento proposto dalla H. non fosse stato accettato dalla lavoratrice ed ha erroneamente affermato che l’accordo relativo non si fosse perfezionato.
Una corretta disamina del materiale istruttorio documentale, in coerenza con i principi di ermeneutica contrattuale e con il diritto costituzionale (art. 24) della incomprimibile libertà di agire giudizialmente a tutela dei propri diritti, avrebbe dovuto far ritenere il perfezionamento del patto e la conseguente illegittimità del licenziamento”.
1.2. Il secondo motivo, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3, denuncia: “Erroneo rigetto, sotto diverso ed autonomo profilo, della domanda di nullità/annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La Corte territoriale, con motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 115 e 116 cpc, ha erroneamente ritenuto la effettiva ricorrenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla H. a ragione del licenziamento.
Ai sensi dell’art 360 cpc n. 4 error in procedendo per mancato effettivo scrutinio dei motivi di appello.
La Corte ha omesso una effettiva disamina dei motivi di appello e, dal complessivo materiale istruttorio, avrebbe dovuto ritenere la mera apparenza della riorganizzazione aziendale e della pretesa soppressione del posto di lavoro della Dott.ssa C., e, dunque, la inesistenza di validi motivi per intimare il licenziamento”.
1.3. Il terzo motivo, a mente del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., denuncia: “Omesso esame di circostanze decisive.
La sentenza merita cassazione nella parte in cui afferma che l’appellante non avrebbe indicato le circostanze sulle quali si è fondata la discriminazione.
La pronuncia è frutto di omessa valutazione -travisamento dell’informazione probatoria in atti, essendo in parte qua contraddetta dagli atti e documenti processuali nei quali le circostanze erano state analiticamente indicate e documentate sia con riferimento alle ragioni politiche evidenziate in atti e provate da un video (all. 9) che al deteriore trattamento ricevuto rispetto ad altro collega di sesso maschile nella medesima posizione e condizione (cfr. all. 48, patto di demansionamento più favorevole Dott. D.).
Sotto diverso profilo la sentenza merita cassazione, ai sensi dell’art 360 n. 3 cpc, nella parte in cui ha addossato alla lavoratrice l’onere della prova relativo, in violazione dell’art. 2697 cc e dell’art. 40 d.lgs. 198/2006”.
2. Il Collegio giudica il ricorso inammissibile.
2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto volto a contrastare un apprezzamento di merito qual è il perfezionamento o meno di un accordo negoziale di un certo contenuto.
Invero, per giurisprudenza consolidata l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318 del 2023 e Cass. n. 18214 del 2024); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del c.d. “minimum costituzionale”.
Censure nella specie non adeguatamente prospettate, limitandosi la parte ricorrente alla mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (in proposito: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).
Inammissibili sono anche le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre).
Parimenti la pronuncia correttamente rammenta che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca, come nella specie, che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
2.2. Altresì inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Anche in tal caso in esso si evoca impropriamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e si veicola, mediante una solo apparente prospettazione di violazione di legge, una quaestio facti, qual è indubitabilmente l’accertamento in concreto della dedotta soppressione del posto di lavoro.
Inammissibile è pure la censura formulata ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la quale, anziché individuare un error in procedendo tale da determinare la nullità della sentenza, nella sostanza torna a criticare la sentenza impugnata per aver ritenuto accertata la sussistenza di una riorganizzazione aziendale e la conseguente soppressione del posto di lavoro, come conclamato dal riferimento nel motivo in esame al “materiale istruttorio”.
2.3. Infine, inammissibile è anche il terzo motivo ove ci si duole d’un “omesso esame di circostanze decisive” ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi in radice preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022).
In ogni caso la censura non viene formulata secondo i canoni imposti dalle Sezioni unite della Corte: in particolare non enuclea un fatto storico, realmente decisivo, di cui sarebbe stato omesso l’esame, tale che, se fosse stato scrutinato, la controversia avrebbe avuto con certezza un diverso esito (cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 già citate).
Quanto sopra determina la cristallizzazione dei fatti così come accertati dai giudici del merito, con conseguente intangibilità della ricostruzione della vicenda storica, di modo che, amputato il motivo dall’inammissibilità della censura concernente l’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogni residua doglianza contenuta nel medesimo, si rivela inammissibile, perché presuppone un mutamento del narrato, non percorribile in questa sede di legittimità, che non è deputata a valutare diversamente il merito.
In particolare, poi, circa l’evocazione dell’errore di diritto secondo il n. 3 dell’art. 360 c.p.c. pure contenuta promiscuamente nel medesimo motivo, non può dirsi consumata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale escluso la discriminazione in quanto, sulla base dell’interpretazione degli atti processuali, non ha rinvenuto elementi che sostenessero un fattore di discriminazione, avendo invece accertato che nessun miglior trattamento era stato riservato al collega di lavoro D., contrariamente a quanto invece dedotto da parte attrice.
Ciò in coerenza con la giurisprudenza di legittimità che, in tema di comportamenti datoriali discriminatori, pur riconoscendo un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, addossa comunque a quest’ultima l’onere di dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione (tra le altre: Cass. n. 5476 del 2021; conf. Cass. n. 3361 del 2023); ingiustificata differenza di trattamento che, invece, è stata in fatto esclusa dai giudici d’appello, con accertamento non sindacabile innanzi a questa Corte Suprema.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese regolate secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.