CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21210 depositata il 30 novembre 2025

Lavoro – Contributi previdenziali – Ricostituzione del rapporto – Importo dovuto – Transazione – Costo complessivo dell’operazione – Omissione contributiva – Rigetto

Fatti di causa

1. In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari respingeva la domanda svolta dall’attuale ricorrente nei confronti di P.I. s.p.a. e Inps avente ad oggetto la restituzione di euro 19.021,73.

2. Tale somma, in base a conciliazione raggiunta dal lavoratore e dalla datrice di lavoro P.I. s.p.a., doveva essere restituita dalla prima alla seconda, che aveva provveduto alla relativa riassunzione a far data dalla conciliazione.

3. Sosteneva l’attuale ricorrente che il predetto importo corrispondeva ai contributi previdenziali dovuti da P.I. s.p.a. all’Inps ma mai corrisposti.

4. In particolare, in forza di sentenza costituente titolo esecutivo che aveva dichiarato nullo il termine apposto all’originario contratto di lavoro tra il lavoratore e P.I. s.p.a. e ordinato la ricostituzione del rapporto, la datrice avrebbe dovuto pagare le retribuzioni e i contributi dovuti per tutto il periodo successivo alla declaratoria di nullità e fino alla ricostituzione del rapporto.

5. Secondo il lavoratore, P.I. s.p.a. pagò gli importi dovuti a titolo retributivo, i quali, in forza della successiva transazione avrebbero dovuto essere restituiti in cambio della stipula di un nuovo contratto di lavoro, ma non pagò all’Inps l’importo dei contributi.

6. Riteneva invece la Corte d’appello che la transazione fosse novativa e che l’importo oggetto di restituzione da parte del lavoratore non potesse essere suddiviso in una quota avente titolo retributivo e in altra avente titolo previdenziale.

7. Avverso la sentenza V.M. ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

8. P.I. s.p.a. e Inps resistono con controricorso.

P.I. s.p.a. ha depositato memoria illustrativa.

9. L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

10. In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Motivi della decisione

11. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., con correlata nullità della sentenza, per non avere la Corte d’appello deciso sulla domanda della ricorrente avente ad oggetto l’accertamento del mancato pagamento all’Inps dei contributi dovuti in base alla sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.

12. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza in relazione agli artt.112 e 115 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che dagli atti di causa emergeva il mancato pagamento dei contributi, e per non aver considerato che l’importo da restituire in forza della transazione era da riferirsi al “costo complessivo dell’operazione”.

13. Il primo motivo è infondato.

14. Diversamente da quanto opina la parte ricorrente, la domanda tesa all’accertamento dell’omesso pagamento della contribuzione da parte della società datrice di lavoro non è stata omessa dalla Corte d’appello, ma è stata respinta.

15. In particolare, in sentenza si afferma che “La vicenda dell’effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a Poste in quanto giammai versata all’IPOST, ente previdenziale dell’epoca, operante fino al 31.12.2010) è indubbiamente poco chiara”.

16.Tanto premesso, la Corte rigetta tale domanda poiché la reputa inconferente, stante la natura novativa della transazione raggiunta in sede di conciliazione sindacale.

17. Secondo la Corte, il carattere novativo della transazione implica che la somma dovuta in restituzione dal lavoratore alla società prescinde dalla sua natura retributiva o previdenziale, ed è comunque dovuta interamente, sicché l’accertamento dell’omissione contributiva restava inutile, e non doveva compiersi, atteso che da tale profilo contributivo prescindeva il contenuto della transazione (“la somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto”; “l’impegno restitutorio assunto nell’accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell’ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali”).

18. Il secondo motivo è inammissibile.

19. Esso è inammissibile laddove, in prima battuta, argomenta che la conciliazione sindacale sarebbe viziata, poiché non tiene conto del fatto che P.I. s.p.a. non aveva pagato i contributi sulle retribuzioni dovuti all’Inps.

20.Tale assunto non si confronta con il duplice argomento della sentenza, secondo cui: a) la transazione non fu mai impugnata per vizio del consenso; b) ai fini dell’errore, sarebbe poi rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa, e non quello che cade su una questione oggetto di controversia.

21. Il motivo è poi inammissibile laddove argomenta che la somma indicata nella transazione non sarebbe l’esatto importo da restituire ma il costo complessivo dell’operazione.

22. Il motivo incappa, per un verso, nel difetto di autosufficienza, in quanto non trascrive né riporta in modo specifico il contenuto della conciliazione sindacale su cui esso si regge.

23. Per altro verso, la censura veicola una questione interpretativa del contenuto della transazione, senza però che sia svolta alcuna censura di violazione, da parte della sentenza impugnata, dei canoni legali di interpretazione del contratto (artt.1362 ss. c.c.).

24. Né giova il richiamo in ricorso alla sentenza di questa Corte n.23381/20, poiché ivi si dà atto che i giudici di merito avevano interpretato l’importo oggetto della transazione quale “costo complessivo dell’operazione” anziché quale individuazione esatta della somma da restituire.

25. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto esattamente il contrario, parlando di importo predeterminato da restituire, non contestabile nella sua quantificazione.

26. Conclusivamente, il ricorso va respinto.

27. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza della ricorrente verso P.I. s.p.a., mentre non si deve pronunciare sulle spese tra la ricorrente e l’Inps, cui il ricorso deve ritenersi notificato per litis denuntiatio, non essendo l’Inps destinatario sostanziale dei motivi di ricorso.

28. Irrilevante resta la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c., non essendo oggetto della domanda di primo grado una prestazione previdenziale, bensì il pagamento di somme dovute a titolo asseritamente contributivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate a P.I. s.p.a. in euro 1.800,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;

ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

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