CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21850 depositata il 29 luglio 2025
Assegni per il nucleo familiare – Documentazione reddituale – Parità di trattamento – Autocertificazione – Onere della prova – Discriminazione – Rigetto
Fatti di causa
1.La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da D.M., di nazionalità senegalese e titolare di permesso di lungo-soggiorno in Italia, volto a conseguire il pagamento degli assegni per il nucleo familiare, negato in sede amministrativa per mancanza di documentazione reddituale ed in applicazione restrittiva per lo straniero extracomunitario della normativa circa il luogo di residenza dei figli che, a differenza dei cittadini italiani, andavano considerati nel nucleo familiare solo se residenti sul suolo della Repubblica.
Il Tribunale aveva respinto la domanda per mancato deposito della documentazione reddituale, ovvero l’autocertificazione nella quale il richiedente illustra anno per anno i redditi del proprio nucleo familiare, necessaria per determinare la prestazione eventualmente spettante e per dimostrare la sussistenza del requisito previsto dall’art. 2 co.10 D.L. n.69/1988, ossia che la somma dei redditi da lavoro dipendente -di cui si dimostri l’effettivo svolgimento- sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
A fronte delle doglianze dell’appellante sulla valutazione compiuta dal primo giudice in ordine ai requisiti per la presentazione della domanda di autorizzazione agli assegni familiari, sulla verifica del requisito reddituale, sulla violazione della parità di trattamento in materia di assistenza e protezione sociale secondo quanto previsto dalle Direttive comunitarie n. 2011/98/UE e 2003/109/CE anche in virtù delle pronunce della CGUE n.C-302/19 e C-303/19, e sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. per non essere stata contestata da INPS l’errata valutazione del requisito reddituale, la Corte territoriale ha confermato la mancanza di prova del requisito reddituale, ha escluso che INPS possa aver non contestato quanto non specificamente allegato dall’attore, ha ritenuto non configurabile una “pista probatoria” percorribile d’ufficio anche in appello allorché non siano forniti significativi dati di indagine, e ha rilevato che non debba gravare su INPS l’onere di reperire, mediante accesso agli archivi all’Agenzia delle Entrate, le informazioni fiscali virtualmente utili al ricorrente (questi, prodotto il permesso di soggiorno, le certificazioni del paese di origine sui rapporti di coniugio e di filiazione e l’estratto conto contributivo INPS, aveva chiesto un termine per l’integrazione probatoria mediante produzione di mod. CUD sui quali erano formulati i conteggi della domanda).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.M. con due motivi, illustrati in memoria, a cui resiste INPS con controricorso.
3. All’udienza del 14 gennaio 2025, svolta la relazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso, e sentiti i difensori delle parti costituite, la Corte si è riservata di decidere.
Ragioni della decisione
1.Preliminarmente il ricorrente, lamentando che le pronunce di merito non avessero attuato i dettati previsti dalla Direttiva comunitaria n. 2003/109/CE come interpretati dalla sentenza CGUE del 25/11/2020 nella causa INPS c/V.R. n. C-303/19, che dispongono agli Stati membri di adottare parità di trattamento, in materia di assistenza, tra i titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo ed i cittadini comunitari, ha prospettato un rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul quesito “se una prestazione come quella prevista dall’art. 2 L.153/88 denominata ANF costituisca una prestazione assistenziale ed essenziale ai sensi dell’art. 11 par. 4 e 13° considerando della Direttiva n.2003/109/CE come interpretato e stabilito dalla CGUE in sent. n. C-303/19 del 25/11/2020”; e, in caso affermativo, se il principio di parità di trattamento risulti violato dalle pronunce di merito di primo e secondo grado, e da altra giurisprudenza locale ivi citata, diversamente da quanto accade per il cittadino italiano nel dimostrare la sussistenza del requisito reddituale, ritenuto erroneamente essenziale ai fini del riconoscimento del diritto ad ANF e non quale base di calcolo per liquidarne l’importo, mediante produzione della dichiarazione fiscale Mod. 730, non ritenuta idonea e valida.
1.1 – Deduce, quindi, come primo motivo, la violazione o errata applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., dell’art. 2 L. 153/88 e art. 12 preleggi per avere l’impugnata sentenza erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dalla legge per accedere agli ANF, e la violazione dei principi di diritto disposti dalla Direttiva comunitaria self-executing n.2003/19/CE enunciati in sent. CGUE n.303/2019/CE, nell’aver richiesto al ricorrente la produzione di una autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla normativa ex lege n.153/1988 in materia di Assegno per Nucleo Familiare.
1.2 – Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione o errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 421 c.p.c. per non avere nulla disposto la Corte d’appello in ordine alla richiesta di deposito di certificazione reddituale prodotta dall’istante, rinnovata all’udienza di discussione.
1.3 – Il ricorrente precisa di essere coniugato con 5 figli, e che la domanda amministrativa volgeva ad ottenere l’autorizzazione agli ANF per il periodo dal mese di agosto 2012; la richiesta del beneficio assistenziale era contestata inizialmente da INPS per il mancato requisito della residenza sul territorio italiano dei familiari residenti all’estero e, di seguito, in giudizio il ricorso era stato respinto per impossibilità di determinare l’entità dell’assegno non avendo il ricorrente depositato la documentazione reddituale ossia l’autocertificazione nella quale vanno indicati i redditi del proprio nucleo familiare.
Tuttavia, la richiesta di autocertificazione reddituale si poneva in disparità di trattamento con le richieste di ANF dei lavoratori cittadini italiani, che la direttiva comunitaria n.2003/19/CE e le sentenze CGUE n.C-303/19 e C-302/19 intendevano scongiurare; prosegue il ricorrente che l’ANF spetta ai lavoratori dipendenti e pensionati a prescindere dal reddito prodotto e costituisce un elemento utile per liquidare l’importo, non quale requisito necessario al fine del riconoscimento del diritto.
Quanto alla mancata pronuncia della Corte territoriale in ordine all’istanza di integrazione documentale reddituale, il ricorrente ha segnalato di prestare attività lavorativa in Italia per provvedere alle esigenze finanziarie dei suoi familiari residenti in Senegal, paese africano con PIL pro capite di circa Euro 1.700 all’anno, costituendo quindi dato di comune esperienza quello secondo il quale la mancanza di risorse economiche del paese di provenienza dei lavoratori africani che si trasferiscono in Europa per reperire un’occupazione dignitosa costituisca un fatto notorio che non ha bisogno di prova, di cui i giudici di appello non avevano tenuto conto.
Infine, non era stato considerato che INPS ben poteva attingere alle informazioni sui dati fiscali e censurava anche che nulla era stato disposto in ordine alla richiesta di deposito della certificazione reddituale (Mod. 730), rinnovata in udienza di discussione, e non si trattava soltanto di un carente requisito sostanziale del diritto all’accesso alla provvidenza ma di un dato necessario per la base di calcolo nella liquidazione della prestazione.
2. Nel controricorso, l’INPS sostiene l’inammissibilità dell’avverso atto impugnatorio risolvendosi in una denuncia di errata valutazione del giudice di merito: non si tratterebbe di una questione inerente al differente regime giuridico dello straniero lungo-soggiornante rispetto ai cittadini italiani ma di mancata presentazione da parte del ricorrente di adeguata documentazione attestante la propria situazione reddituale, necessaria per liquidare la prestazione, di cui l’autocertificazione consentirebbe idonea dimostrazione nei confronti della pubblica amministrazione, sia che si tratti di cittadino che di straniero extraUE.
In sostanza, era carente la prova del reddito complessivo familiare, rilevante per an e quantum della prestazione, e correttamente la Corte d’appello aveva respinto in presenza di dati insufficienti per decidere perché non illustrativi dei redditi su tutta la situazione patrimoniale del richiedente.
3. Il ricorso è infondato.
4. Gli assegni per il nucleo familiare costituiscono una prestazione economica erogata dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori ed ai titolari delle pensioni e prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, quale forma di sostegno economico dei loro nuclei familiari; la prima normativa nazionale di riferimento è contenuta nel DPR n.797/1955, successivamente novellata nel D.Lgs. n.69/1988 (ndr D.L. n. 69/1988) che ha ampliato la platea dei beneficiari ed ha modificato le modalità di calcolo e corresponsione.
Il nucleo familiare è costituito dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
In particolare, all’art. 2, comma 6-bis, del D.P.R. n.69/1988, (ndr art. 2, comma 6-bis, del D.L. n.69/1988) viene affermato che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani, ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”.
La norma testé citata ha formato oggetto di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (n.C 303/19 del 25/11/2020) nell’ambito di una controversia sorta in merito al rigetto da parte di INPS di una domanda di assegno familiare per un cittadino di Paese Terzo soggiornante di lungo periodo in Italia, per un periodo durante il quale il coniuge ed i figli del richiedente avevano soggiornato nel Paese terzo di origine; la normativa di riferimento eurounitaria è quella contenuta nella Direttiva 2003/109/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 25/11/2003 relativa allo status di cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in tema di assistenza sociale circa la possibilità di limitare le prestazioni in loro favore a quelle essenziali, intendendosi tali quelle che comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, le cui modalità di concessione dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale (in linea con il 13° Considerando), e sul rilievo che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali (come previsto dall’art. 11 comma 4 della citata Direttiva).
4.1 – La Corte di Giustizia aveva, quindi, affermato che l’art. 11, par.1 lett. d), della Direttiva, secondo il quale il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale, ai sensi della legislazione nazionale, “deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’art. 2, lett.b) di detta Direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un Paese Terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un Paese Terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso in sede di recepimento di detta Direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’art. 11, par. 2, della medesima Direttiva”.
4.2 – La Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/2022, ha dichiarato inammissibile per carenza di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6-bis, del D.L. n.69/1988 con riferimento agli artt. 11 e 117 comma 1 della Cost., in quanto la normativa nazionale si presta ad essere disapplicata laddove sia stata ritenuta incompatibile con il diritto europeo, realizzando la normativa interna, in assenza di deroga del legislatore nazionale, una discriminazione in contrasto con il Diritto dell’Unione.
Pertanto, in assenza di esercizio della facoltà di deroga consentita dal citato art. 11, par.2, della Direttiva 2003/109/CE, e nella prospettiva del primato del diritto dell’Unione alle norme di diritto europeo contenute nei citati artt. 11 par. 1 lett. d) della Direttiva n. 2003/109/CE e dell’art. 12 par. 1 lett.e) della Direttiva n. 2011/98/UE, deve riconoscersi effetto diretto.
4.3 – Questa Corte si è già pronunciata in ordine alla circostanza che l’ANF in favore degli stranieri di lungo soggiorno non è subordinato alla residenza italiana dei familiari, per l’efficacia diretta della citata Direttiva come interpretata dalla CGUE, in ragione del fatto che tale requisito, per parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, non costituisca condizione per l’erogazione del beneficio, con conseguente disapplicazione dell’art. 2 co.6-bis vigente ratione temporis (ord. n.33016/2022); l’ANF, invero, rientra nel novero delle prestazioni assistenziali da considerarsi essenziali, per le quali non v’è limitazione di parità di trattamento. E sul punto, la questione non è più dibattuta.
4.4 – Ciò posto, è evidente che la prima interpretazione fornita di INPS in sede amministrativa, nel caso in esame, non sia perseguibile; e tuttavia la questione della disparità di trattamento è superata anche perché non pertinente rispetto agli argomenti trattati nella impugnata sentenza con riferimento alla carenza di prova in ordine all’accertamento delle condizioni reddituali.
5. Benvero, proseguendo nella disamina della disciplina nazionale di riferimento, i commi 9 e 10 dell’art. 2 del D.P.R. n.69/1988 prevedono che il reddito del nucleo familiare sia costituito dall’ammontare dai redditi complessivi, assoggettabili all’IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno, e che l’attestazione del reddito del nucleo familiare sia resa con dichiarazione la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione; inoltre, “l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare”.
6. Sul punto, e passando ad una congiunta disamina di entrambi i motivi di ricorso, occorre evidenziare che questa Corte ha già precisato, in precedenti pronunce, quali siano le condizioni richieste dalla legge per l’erogazione dell’ANF e quale sia il mezzo e l’oggetto di prova del requisito reddituale, nonché a carico di quale parte processuale ne sia previsto l’onere dimostrativo.
7. L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del D.L. n.69/1988 conv. in L. n.153/1988 presuppone la duplice condizione -la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato- dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, sicché l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (cfr. ord. n. 1670/2022, in tal senso anche sent. n. 9873/2014).
E’ evidente che la condizione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare, l’esistenza di un reddito complessivo non esclusi i redditi fondiari e da capitale, e la percentuale comparativa dei primi rispetto ai secondi, non possano che derivare da precise informazioni del richiedente, non rinvenibili negli archivi degli uffici finanziari nazionali, in presenza di condizioni socio-economiche non note alla Pubblica Amministrazione.
8. Che gravi a carico del richiedente l’onere della prova di tale condizione reddituale, per la quale non è sufficiente il solo CUD del lavoratore straniero dipendente nel territorio italiano, è condizione anch’essa già affermata da questa Corte “La concessione dell’assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente -sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo- dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell’offrire la prova possa valere a superare la previsione dell’art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell’ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori” (sent. n. 6953/2023).
In motivazione, a pagina 6, si legge che: “Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un’attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.
La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all’onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente.
Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all’intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso.
Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l’onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta”.
In linea con la citata pronuncia, va anche esclusa la censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione che all’art. 2 comma 9 del D.L. n. 69 omette qualsivoglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori, laddove il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stato consapevolmente adottato dal legislatore proprio in quanto il principio egualitario ivi introdotto “appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell’assegno al nucleo familiare”.
In quella, come in questa decisione, non trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia per asserita violazione del principio di parità di trattamento.
Peraltro, si aggiunga, la prospettata questione non è suscettibile di automatico rinvio ai sensi dell’art. 267 TFUE allorquando viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione (Cass. n. 14840/2024) ovvero laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Cass. n. 14828/2018); e sul punto va anche precisato che “è da escludere che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, come invece sostenuto in ricorso al fine di sollecitare questa Corte a sollevare questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo” (ord. n. 7095/2023, che così prosegue: “argomentare in senso contrario equivarrebbe piuttosto a consentire ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani, ciò che non può dirsi in alcun modo voluto dalla Direttiva n. 2003/109/CE e dalla pronuncia della Corte di Giustizia dianzi richiamata”).
9. Riguardo al secondo motivo di ricorso, in particolare, premesso che, come già innanzi rammentato, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del D.L. 69/1988 presuppone la duplice condizione -la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato- dello svolgimento effettivo di attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, devesi osservare che, nel caso di specie, non solo l’assenza di prova del requisito reddituale è stata accertata già dal primo giudice, ma in secondo grado non sono stati attivati i poteri istruttori ex officio in assenza di una “pista probatoria” percorribile, laddove le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine ai fini della ricerca della verità, mediante il compimento di atti istruttori sollecitati da un materiale probatorio già acquisito ed idoneo a superare le incertezze sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, e sempre che i fatti stessi siano stati allegati nell’atto introduttivo.
In un caso analogo questa Corte si è parimenti pronunciata nel senso della infondatezza della doglianza difensiva, in ordinanza n. 7097/2023, secondo la quale “il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, pur non essendo oggetto di preclusione assoluta e potendo essere disposto dal giudice anche di ufficio ove ritenga detti documenti indispensabili ai fini della decisione, siccome idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, presuppone pur sempre che tali fatti (nella specie: l’ammontare del reddito eventualmente prodotto dal nucleo familiare) siano stati allegati nell’atto introduttivo e che sussistano significative piste probatorie emergenti dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (così, tra le numerose Cass. n.11845/2018)…”, ed ancora “è da escludere che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, come invece sostenuto in ricorso al fine di sollecitare questa Corte a sollevare questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo”.
10. Non da ultimo, con particolare riguardo all’onere posto a carico del richiedente ai sensi del comma 9 dell’art. 2 del D.L. n. 69/1988 di produrre un’attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, e con riferimento alla circostanza rimasta non provata della allegazione di un modello CUD che di per sé solo non basterebbe, comunque, a provare il reddito del nucleo familiare, ha rilievo egualmente quanto già osservato dalla Corte con sent. n. 6954/2023, secondo cui le doglianze sottenderebbero una nuova valutazione dei fatti di causa, inibita in sede di legittimità; ed inoltre, ove il motivo, prospettato quale violazione di legge, fosse sollevato alla stregua di un’omessa pronuncia ex art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la deduzione di non aver disposto, in appello sulla richiesta di deposito della certificazione reddituale si porrebbe in contrasto con il principio affermato dalla Corte (cfr. ex multis, Cass. n.7406 del 2014), secondo cui il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia potendo tale vizio configurarsi esclusivamente in relazione alle domande di merito.
Parimenti, come esaminato nella citata sent. n.6954/2023, seppure volesse considerarsi il motivo in esame quale denuncia di un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale (art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.), negando la concessione di un termine per depositare la documentazione richiesta (mod. 730), tale rimedio neppure sarebbe utile al ricorrente, poiché, pur senza voler considerare l’esistenza di una “doppia conforme” (Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014), il vizio in questione può essere validamente prospettato soltanto nei riguardi di un fatto storico decisivo controverso fra le parti, e non invece nei confronti di aspetti concernenti l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice del merito (Sez. Un. n. 8053 del 2014).
11. Con riguardo, poi, ai mezzi di prova utilizzabili in giudizio per dimostrare il possesso del requisito reddituale, va precisato che la prova può essere fornita in qualsiasi modo, non v’è un regime vincolato, ed il giudice può considerare, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile, compreso quello presuntivo.
Nel caso di specie, in ordine alla prova del requisito reddituale relativo al nucleo familiare e in particolare dei figli minorenni, la sentenza ha escluso che il ricorrente abbia depositato documentazione reddituale ed in particolare che abbia depositato un’autocertificazione nella quale indicare i redditi del proprio nucleo familiare.
Occorre precisare che per costante orientamento di questa Corte (Cass.5708/18, Cass.5471/23), cui va data continuità in questa sede, la prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell’avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, co.2 c.p.c.
In considerazione della mancata allegazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riferita al requisito reddituale, manca, nel caso in esame, un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi come richiamati, idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, e fermo restando che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo entrando nel dibattito processuale (ord. 5708/18).
Del pari, in sent. 22484/16 è stato affermato che “l’autocertificazione non ha valore probatorio, nel senso che non può essere posta a fondamento della decisione neppure come indizio.
Ciò, tuttavia, non esclude che essa possa essere utilizzata dal giudice di merito nella sua realtà fenomenica, come “documento” idoneo a sollecitare il suo potere ufficioso.
In altri termini, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, costituire un principio di prova (la cosiddetta pista probatoria) suscettibile di essere integrato da ulteriori acquisizioni processuali attraverso l’esercizio del potere del giudice previsto dagli art. 421 e 437 c.p.c. (sulla valenza probatoria dell’autocertificazione quale “argomento di prova”, v. Cass. 1/4/2014, n.7529; con riguardo al processo tributario, v. Cass. 30/9/2011, n.20028; Cass. 5/9/2014, n.18772; Cass., 19/10/2015, n. 21153).”
12. Si aggiunga ulteriormente che ad un indizio non fornito dalla parte richiedente si affianca una non emersa valutazione in grado di merito di quanto enunciato nei motivi di ricorso circa la esistenza di un “fatto notorio” inerente alle condizioni reddituali medie dei cittadini senegalesi ed alla mancanza di risorse economiche nel paese di provenienza: il dato, di cui non v’è alcuna traccia valutativa nella impugnata sentenza, non risulta sia stato allegato in atto di appello, né di esso si fa specifica menzione in ricorso.
Sul punto, la Corte ha osservato che “in tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda” (ord. n. 4182/2024); si veda anche ord. n. 27810/2020 in ordine all’onere anche di allegazione del fatto notorio, sicché ove la parte “lamenti in sede di legittimità la sua mancata valutazione da parte del giudice del merito, è tenuto, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., a indicare il come e il quando dell’avvenuta sua deduzione in giudizio e la sua decisività”.
Diversamente sarebbe stato ammissibile il rilievo di censura ai sensi dell’art. 115 c.p.c. in sede di legittimità qualora il giudice di merito avesse posto alla base della decisione fatti erroneamente ritenuti notori o avesse esercitato il suo potere discrezionale omettendo di valutare le risultanze probatorie evidenziate espressamente dalla parte come decisive (cfr. ord. 4699/2018).
13. in conclusione, all’esito della disamina delle questioni sollevate dalle parti, non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in € 3.000,00 a titolo di compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.