Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22865 depositata il 16 agosto 2024

Lavoro di pulizia degli ingranaggi delle macchine tessili e carcinoma alla laringe. Non sussiste un obbligo per l’assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata 

Fatto

1. La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva rigettato la domanda di A.A. tesa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000.

1.1. Il giudice di appello, all’esito dell’istruttoria testimoniale e della consulenza medica disposta nel corso del secondo grado di giudizio, ha ritenuto che la patologia da cui era affetto il lavoratore (carcinoma squamo cellulare della laringe) non fosse collegata all’inalazione delle sostanze (trielina, petrolio e cherosene) utilizzate per la pulizia degli ingranaggi delle macchine tessili.

1.2. Più specificatamente ha chiarito che le sostanze indicate non erano genotossiche e mutagene e che il tricloroetilene, indicato dal c.t.u come possibile cancerogeno, non aveva la laringe come bersaglio ma piuttosto altre parti del corpo. Inoltre, ha ritenuto verosimile il collegamento tra la malattia accertata e la situazione di forte fumatore del lavoratore.

1.3. La Corte ha poi preso atto del fatto che il c.t.u nella relazione provvisoria inviata alle parti aveva posto in rilievo che il tumore della laringe poteva avere un collegamento causale con il linfoma non Hodgkin da cui era affetto il A.A. e tuttavia ha sottolineato che tale ultima patologia non era oggetto della controversia posto che non ne era stata fatta menzione nel ricorso introduttivo e comunque non era stata presentata una domanda di indennizzo per tale malattia.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre A.A. che articola due motivi ai quali resiste l’INAIL con tempestivo controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. 

Diritto

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 52 e 53 del T.U. n. 1124 del 1965 con riferimento agli artt. 112, 99, 110, 115, 116, 437 c.p.c. e si evidenzia che il lavoratore non ha alcun onere di presentare una apposita domanda amministrativa per ottenere la tutela assicurativa né tantomeno è tenuto a qualificare gli eventi con riferimento alle specifiche tutele previste dal T.U. essendo questo compito del giudice.

3.1. Tanto premesso il ricorrente deduce che nel primo certificato medico allegato alla domanda amministrativa del 16.9.2009 (del 21.8.2009) si dava atto del fatto che l’assicurato era affetto da carcinoma spinocellulare e da linfoma non Hodgkin la cui sintomatologia era la Dispnea e che si trattava di patologie riconducibili all’attività lavorativa svolta quale conseguenza delle esposizioni ad agenti dannosi sopportate. Rileva che il consulente d’ufficio nella bozza di relazione inviata a quello di parte aveva accertato il collegamento causale con il linfoma ed aveva stabilito che ne era derivato un danno biologico del 20% in considerazione della avvenuta prima recidiva linfonodale. Sostiene che perciò il giudice di appello avrebbe male applicato l’art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965 che prevede solo che l’assicurato debba denunciare le patologie dalle quali è affetto, senza essere tenuto a descriverle, e tale denuncia era da intendersi ricompresa nella domanda amministrativa presentata dove si faceva menzione del carcinoma della laringe e delle patologie connesse quale il linfoma rientrante nel medesimo quadro sintomatico.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. con riferimento agli artt. 2, 3, 52 e 53 T.U. n. 1124 del 1965 con riferimento agli artt. 112, 99, 100, 115, 116 e 437 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c.

4.1. Rileva il ricorrente che la Corte di merito si sarebbe limitata a considerare la pretesa solo sotto il profilo letterale senza valutarne il contenuto. Ricorda che l’accertamento della natura dell’infermità è mera riqualificazione della fattispecie e non integra una modifica della domanda quando ne rimangano fermi i fatti costitutivi. Il petitum è la prestazione chiesta (nella specie la rendita) la causa petendi è data dal quadro sintomatico allegato al ricorso. È compito del giudice qualificare i fatti allegati e, se provati, sussumerli nella fattispecie astratta.

5. Le censure devono essere esaminate congiuntamente e sono inammissibili.

5.1. Ritiene il Collegio che, effettivamente, non sussiste un obbligo per l’assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata dovendosene solo allegare i sintomi (Cass. 23533 del 2016). L’assicurato può infatti limitarsi a manifestare la propria sintomatologia, o i fatti morbosi accertati, e addurre i possibili agenti patogeni cui il lavoro lo ha esposto, senza essere tenuto a una specifica indicazione del “nomen” della patologia derivata, che ben può essere definita attraverso le attività peritali e decisionali del processo. Non è richiesto un giudizio di assoluta certezza della diagnosi in quanto la valutazione della derivazione causale deve essere comunque svolta secondo un criterio probabilistico (Cass. 17684 del 2018). Alla denuncia della malattia deve essere allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore. Conseguentemente non è nuova, sia in sede amministrativa che giudiziaria, la domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale che, pur non coincidente con quella denunciata, rientri nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi di mera qualificazione del fatto costitutivo allegato, consentita anche al giudice d’appello previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza (Cass. n. 5004 del 2016). Resta fermo che il fatto deve essere sufficientemente identificato ed il Collegio deve essere posto in condizione di valutare il contenuto della domanda amministrativa che ha dato origine al procedimento amministrativo dal quale è poi scaturita l’azione giudiziaria.

5.2. Non solo, infatti, non viene riprodotta la domanda amministrativa dalla quale si deduce che sarebbe stato possibile evincere quel quadro patologico più articolato che avrebbe consentito il riconoscimento della prestazione chiesta, ma neppure è chiarito dove tale domanda sarebbe rinvenibile negli atti di causa. Ne consegue che non è dato comprendere quale fosse esattamente il quadro della sintomatologia allegata e di verificare se la malattia accertata, pur non coincidente con quella denunciata, vi rientrasse.

6. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. in caso di diffusione dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di A.A.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

Ai sensi dell’art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. in caso di diffusione dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di A.A.