Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22907 depositata il 19 agosto 2024
Poteri officiosi 421 e 437 c.p.c Minimale contributivo Contratto Leader
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto dalla odierna parte controricorrente «annullava» l’ avviso di addebito, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 042,24 a titolo di contributi, oltre somme aggiuntive e compensi di riscossione (recte: dichiarava non dovute le somme richieste in pagamento dall’Istituto).
2. Per quanto solo rileva in questa sede, controversa la base imponibile contributiva, la Corte di appello osservava come l’onere di provare la sussistenza di un contratto leader, ai fini della determinazione del cd. minimale contributivo, non applicato dalla parte datoriale, spettasse all’INPS.
3. Nel caso concreto, l’Istituto, al momento della costituzione in giudizio, non aveva prodotto i contratti collettivi sulla cui base gli ispettori avevano proceduto ai rilievi.
4. Solo nel corso del giudizio di primo grado, con le note conclusive, e poi in sede di appello, l’INPS produceva il testo del contratto che assumeva sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. La produzione era, dunque, tardiva, trattandosi di una fonte collettiva di natura privatistica.
6. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un solo motivo.
7. Ha resistito, con controricorso, la società E. soc. A r.l.
8. Il G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione del combinato disposto degli articoli 416, 421 e 437, comma 2, cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto di non acquisire -e quindi non utilizzare ai fini della decisione- il CCNL individuato dall’Inps quale contratto leader per la determinazione del cd. minimale contributivo, per essere l’istituto decaduto dalla produzione di tale documento ai sensi dell’art.416, ult. co, cod. proc. civ.
10. In particolare, l’Istituto censura la statuizione del giudice di appello che, pur dovendo decidere in merito alle retribuzioni da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali nell’ambito delle società cooperative (cd. minimale contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. nr. 338 del 1989, convertito dalla legge 389 del 1989), ha ritenuto tardiva la produzione, da parte dell’Istituto, del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 29 gennaio 2005 (poi aggiornato con successivi rinnovi economici) siglato dalle cc.dd. «Centrali cooperative» e da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e individuato, altresì, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali quale CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore merceologico di appartenenza della parte datoriale. La produzione del contratto, infatti, era stata effettuata con le note depositate all’esito dell’istruttoria del giudizio di primo grado sia pure non con la memoria di costituzione.
11. La decisione, secondo l’INPS, avrebbe omesso di considerare il carattere indispensabile della fonte collettiva, comunque prodotta contestualmente all’atto d’appello, e necessaria a dissipare lo stato di incertezza sui fatti
12. Il motivo è fondato.
13. Va osservato che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi.
14. L’insegnamento costante della Corte indica, infatti, che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità e, in questa prospettiva, si colloca l’esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall’art. 421 cod.proc.civ. e dall’art. 437, comma 2, cod.proc.civ.
15. Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta. Il Giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione (Cass. del 2018; Cass. nr. del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019) ovvero idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità della prova (vedi Cass., sez.un., nr. 10790 del 2017) postula, infatti, una valutazione di efficacia dell’intervento officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio.
16. Venendo al caso di specie, la res litigiosa riguarda proprio l’individuazione della retribuzione parametro per il calcolo del minimale contributivo e, in via di derivazione, del debito contributivo controverso.
17. Per la determinazione della retribuzione parametro, come innanzi osservato, rileva il contratto leader ovvero quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative (Cass. nr. 13840 del 2023, in motiv.).
18. L’Inps, tenuto alla prova della fonte collettiva dell’obbligazione contributiva, sia pure tardivamente, ha prodotto, in giudizio, il CCNL cd. «trainante» che, in sede ispettiva, era stato utilizzato per determinazione della somma indicata nell’avviso di addebito.
19. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello – che ha giudicato «inibita la possibilità di compiere una diretta verifica in ordine al contenuto del contratto e operarne una concreta valutazione […]»- i parametri di corretta applicazione dei poteri officiosi imponevano di verificare la decisività del CCNL indicato dall’INPS e di non arrestarsi al giudizio di tardività della produzione. Decisività che, nella specie, deve ritenersi implicitamente accertata, se il rigetto dell’appello è conseguito proprio al difetto della fonte collettiva sulla cui base il credito contributivo è stato calcolato.
20. L’indagine demandata ai Giudici territoriali è, infatti, quella di verificare la sussistenza o meno del credito contributivo controverso e la fonte contrattuale rappresenta il documento che può dissipare il contrasto. La Corte di merito, pertanto, a fronte di una richiesta specifica di acquisizione del CCNL, deve valutarne l’idoneità risolutiva dei fatti in discussione e non limitarsi a un giudizio di tardività della relativa produzione.
21. Sia pure ad altri fini, si è già osservato che quando il Giudice di merito ritiene indispensabile l’acquisizione del contratto collettivo può – e deve – fare ricorso all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio (v., Cass. nr. 29559 del 2023 in motivazione, punto 8, con richiamo ad altri precedenti).
22. Pertanto, deve essere affermato il principio per cui, ai fini della determinazione del minimale contributivo, il Giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio e acquisire il CCNL, individuato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione parametro.
23. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi; va dunque cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.