Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 22993 depositata il 21 agosto 2024

Indennità ASpI. Dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego

FATTI DI CAUSA

1. – L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza n. 1027 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Bologna e depositata il 6 dicembre 2018, che ha accolto il gravame del signor E.P. e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, ha riconosciuto il diritto dell’appellante di ottenere il trattamento di disoccupazione ASpI a decorrere dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e non dalla data di rilascio della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (2 novembre 2015).

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il detenuto deve considerarsi disoccupato per tutta la durata della detenzione e che è irragionevole l’onere della presentazione della menzionata dichiarazione d’immediata disponibilità. Ad avviso dei giudici d’appello, lo stato detentivo certifica da solo lo stato di disoccupazione.

2. – Il signor E.P. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 

3. – Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 marzo 2024.

4. – All’udienza il Pubblico Ministero ha esposto le sue conclusioni motivate e il difensore della parte ricorrente ha illustrato le richieste formulate nel ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Al fine d’inquadrare l’oggetto del contendere, giova ripercorrere gli antefatti salienti.

Il signor E.P., in custodia cautelare in carcere dal 28 ottobre 2014, è stato licenziato il 21 novembre 2014 e ha presentato domanda per l’indennità di disoccupazione il 21 gennaio 2015. La prestazione è stata riconosciuta dall’INPS soltanto dal 2 novembre 2015, data di rilascio della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Il signor E.P. ha instaurato un giudizio al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità a partire dal 22 gennaio 2015 e ha invocato, a supporto della domanda, le previsioni di favore dettate dall’art. 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso, reputando necessaria la predetta dichiarazione d’immediata disponibilità.

La Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame del signor E.P., sul presupposto della superfluità del richiamato adempimento formale e della preminenza delle disposizioni speciali della legge n. 56 del 1987.

2. – Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ.), l’INPS deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, della legge n. 56 del 1987, in relazione all’art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel considerare superflua la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa.

3. – Il ricorso è fondato. 

4. – È necessario delineare il quadro normativo in cui la questione sottoposta al vaglio di questa Corte si colloca.

4.1 – Nel presente giudizio viene in rilievo l’indennità mensile di disoccupazione,  riconosciuta  «ai  lavoratori  che  abbiano  perduto involontariamente la propria occupazione» a decorrere dal primo gennaio 2013 (art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012).

Tale indennità è fornita dall’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), istituita «presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88» (il richiamato art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012).

Il legislatore subordina l’erogazione dell’indennità mensile ai seguenti requisiti: i lavoratori devono essere «in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni» (art. 2, comma 4, lettera a, della legge n. 92 del 2012) e devono vantare «almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione» (art. 2, comma 4, lettera b, della legge n. 92 del 2012).

4.2 – Quanto allo stato di disoccupazione, l’art. 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181 del 2000, nella formulazione ratione temporis applicabile, lo definisce come «la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti».

L’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181 del 2000 dispone che lo stato di disoccupazione debba essere comprovato «dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato, o anche tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa».

L’art. 4, comma 38, della legge n. 92 del 2012, puntualizza che, per le domande di indennità di disoccupazione nell’ambito dell’ASpI, la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa «può essere resa dall’interessato all’INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo».

4.3 – Occorre dar conto, infine, dell’art. 19, comma 2, della legge n. 56 del 1987, che, nel contesto di una legge contenente «Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro», detta «Norme per i detenuti e gli internati».

Il legislatore accorda alle persone detenute o internate la facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o d’internamento, le dispensa dalla conferma dello stato di disoccupazione.

5. – Nel peculiare contesto della disciplina dell’indennità di disoccupazione ASpI, il legislatore ha prescritto in termini generali la necessità della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

È a tale disciplina che occorre avere riguardo, in quanto sancisce le specifiche condizioni di accesso all’indennità dedotta in causa e regola in modo organico ed esaustivo la materia.

Lo stato di disoccupazione, che la legge applicabile al caso di specie considera rilevante, è definito dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 181 del 2000, che presuppone in modo inequivocabile e tassativo una dichiarazione attestante «l’immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa» (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 181 del 2000).

Il ruolo cruciale della dichiarazione d’immediata disponibilità è avvalorato anche dalla previsione dell’art. 4, comma 38, della legge n. 92 del 2012, che consente all’interessato di rendere la dichiarazione all’INPS, chiamato, dal canto suo, a trasmetterla al servizio competente per territorio.

6. – La legge non apporta alcuna deroga esplicita al requisito di cui si discorre.

Nell’apprestare tutela nel caso di disoccupazione involontaria, la disciplina introdotta dalla legge n. 92 del 2012 si rivolge alla generale platea dei lavoratori e racchiude regole uniformi quanto alla definizione dell’evento generatore di bisogno.

Tale dato già riveste un significato ermeneutico di primaria importanza.

7. – Non si può neppure predicare una deroga implicita, desumibile in maniera univoca dalla trama sistematica.

7.1 – Nessun elemento risolutivo, in tal senso, si rinviene nella disposizione dell’art. 19, comma 2, della legge n. 56 del 1987, che si occupa di un aspetto diverso, l’iscrizione nelle liste di collocamento, e, a tal fine, esonera chi sia detenuto o internato dall’obbligo della conferma periodica dello stato di disoccupazione (primo periodo).

In virtù di tale disciplina, che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione impugnata, è sufficiente che la direzione dell’istituto penitenziario, su impulso del detenuto o dell’internato, segnali periodicamente lo stato di detenzione o d’internamento (secondo periodo).

Nondimeno, la regola in esame, dettata con precipuo riguardo all’iscrizione delle liste di collocamento e alla conferma, con cadenza periodica, dello stato di disoccupazione correlato con tale disciplina, non interferisce con la distinta fattispecie dell’indennità di disoccupazione, che il legislatore non irragionevolmente condiziona ab origine a una dichiarazione, conferendole rilevanza essenziale.

Colgono nel segno, a tale riguardo, gli argomenti prospettati dall’Istituto (pagina 12 del ricorso), che così delimita la ratio della disciplina valorizzata dalla pronuncia d’appello: la facoltà di mantenere l’iscrizione nelle graduatorie esterne del collocamento e di maturare una posizione nelle relative liste, in vista di un futuro inserimento lavorativo, esula dai requisiti che la lex posterior stabilisce per l’accesso alla prestazione previdenziale, imponendo, con valenza generale, la presentazione  della  dichiarazione  d’immediata  disponibilità  allo svolgimento di attività lavorativa.

7.2 – Né si può sostenere che la dichiarazione d’immediata disponibilità si ponga in antitesi, da un punto di vista logico o pratico, con lo stato di detenzione o d’internamento.

L’Istituto soggiunge che tale stato «non è in via assoluta incompatibile con l’attività lavorativa» (pagina 11 del ricorso per cassazione).

Né la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa si configura, nella particolare situazione in cui versa il detenuto, come un vuoto e formalistico orpello.

La legge, nel rendere cogente la presentazione della dichiarazione d’immediata disponibilità, identifica un requisito di meritevolezza tutt’altro che arbitrario: all’effettività dello stato di disoccupazione si deve affiancare la disponibilità a svolgere un’attività lavorativa, a prescindere dalla praticabilità delle offerte proposte nel frattempo dai centri per l’impiego.

Come rimarca il ricorrente (pagina 15 del ricorso), può accadere che il lavoratore detenuto o internato riacquisti la libertà prima della proposta di un’attività lavorativa o che gli organi competenti autorizzino, in quanto compatibili con lo status detentionis, eventuali offerte di lavoro.

Anche  da  questo  punto  di  vista,  appare  nitida  la  ragione giustificatrice dell’adempimento imposto dalla legge.

7.3 – Né tale adempimento si rivela irragionevolmente gravoso o impraticabile nel regime di detenzione e d’internamento, come l’Istituto non manca di specificare alla luce delle possibilità concesse dall’ordinamento e delle stesse circostanze di fatto che connotano la vicenda concreta (pagine 15 e 16 del ricorso).

8. – In difetto di indici testuali o sistematici di più solida consistenza, non si può dunque ritenere che la mera particolarità della situazione di detenzione o d’internamento rappresenti una valida ratio derogandi rispetto alla disciplina invocata dallo stesso lavoratore, che nella dichiarazione d’immediata disponibilità vede un elemento costitutivo dello stato di disoccupazione rilevante ai fini del conseguimento dell’indennità.

A diverse conclusioni non induce la pronuncia di questa Corte, richiamata dal Pubblico Ministero nel corso della discussione (Cass., sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 396).

Il precedente in esame non solo concerne la diversa prestazione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), regolata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ma approfondisce anche una distinta tematica.

La sentenza citata ha vagliato la particolarità del lavoro intramurario, svolto dal detenuto in favore dell’amministrazione penitenziaria, e l’ha equiparato, anche ai fini previdenziali, al lavoro ordinario, escludendo che tale equiparazione sia preclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto.

Alla stregua di tali premesse, questa Corte ha osservato che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.

Dalla pronuncia citata, pertanto, non si possono trarre utili indicazioni esegetiche sulla circoscritta questione sottoposta all’odierno scrutinio di questa Corte, in tema di cogenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, secondo la disciplina previgente.

9. – Il ricorso, in definitiva, dev’essere La sentenza d’appello è cassata.

10. – La domanda verte sul riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI per il periodo antecedente alla presentazione della dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, sull’erroneo presupposto dell’irrilevanza di tale dichiarazione.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito.

L’Istituto, nell’erogare la prestazione a decorrere dalla presentazione della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro, ha rettamente applicato la disciplina di legge.

L’originaria domanda dev’essere, dunque, respinta.

11. – La novità e la complessità delle questioni dibattute, non ancora scandagliate dalla giurisprudenza di questa Corte, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.