CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24203 depositata il 29 agosto 2025
Lodo arbitrale – Delibera di esclusione – Accordo transattivo – Rinuncia al ricorso – Artt. 390 e 391 c.p.c. – Contributo unificato – Estinzione del processo
Fatti di causa
Con la sentenza n. 926/2023, la Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame proposto avverso il lodo arbitrale emesso il 27.1.2017 dal Collegio Arbitrale nominato dal Presidente ella camera di Commercio di Parma con il quale era stata respinta la richiesta, avanzata da C.A.V., socio lavoratore della C.P.T., di ottenere l’annullamento della delibera di esclusione da socio comunicata unitamente alla risoluzione del rapporto di lavoro;
Avverso tale sentenza C.A.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
L’intimata ha resistito con controricorso;
Ragioni della decisione
Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo;
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine alle spese del giudizio di legittimità ex art. 391 comma quarto cpc;
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
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