CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25004 depositata l’ 11 settembre 2025
Lavoro – Inquadramento professionale – Riorganizzazione aziendale – Differenze retributive – Valutazione delle dichiarazioni testimoniali – Onere della prova – Rigetto
Fatti di causa
La Corte di appello di Genova rigettava il ricorso con cui T. spa e M.R. srl avevano impugnato la decisione con la quale il tribunale di Genova aveva dichiarato il diritto di M.F. ad essere inquadrato nel livello professionale Q1 Professional Senior CCNL di categoria dal 2016 ed aveva condannato le società (M. subentrata) a corrispondere le relative differenze retributive.
La corte territoriale, confermando la decisione del tribunale, a seguito della valutazione delle dichiarazioni testimoniali, aveva ritenuto che il lavoratore avesse svolto le funzioni di Coordinatore trasporto in via continuativa dal 2016 in quanto addetto al turno fisso in sostituzione di altro lavoratore inquadrato al livello Q1, e che tali mansioni erano inserite nell’ambito dell’Ufficio COT (Coordinamento operativo Territoriale) che, pur a seguito della riorganizzazione intervenuta , aveva mantenuto un grado di autonomia rispetto al ruolo generale di raccordo operato dalla struttura “SONI” , che, dunque comportava il mantenimento delle funzioni di ricerca della soluzione operativa e quindi decisionale, compatibile con l’inquadramento rivendicato dal lavoratore.
Avverso detta decisione proponevano ricorso le società affidato a quattro motivi anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso il lavoratore.
La Procura Generale depositava memoria scritta con la quale concludeva per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
1)- Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4) degli artt. 112 e 132 c.p.c. – nullità della sentenza per mancato esame dei motivi di appello – omessa motivazione – omessa pronuncia.
Si lamenta che la Corte di appello, nell’esaminare congiuntamente i cinque motivi proposti dalla società, non ha dato conto delle specifiche censure quanto alla insussistenza di una certa autonomia in capo ai COT, peraltro valorizzando solo alcune testimonianze e non altre.
Si denuncia altresì che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle censure mosse all’affermazione del tribunale circa la non credibilità di un teste, omettendo di considerare tutte le circostanze accertate, rilevanti ai fini del decidere.
La censura non può essere accolta.
Occorre evidenziare che la sentenza impugnata motiva le ragioni della decisione assunta in modo articolato e congruo; in particolare si sofferma preliminarmente sulle caratteristiche della figura professionale dei “COT”, rilevando che, pur a seguito della riorganizzazione avvenuta nel 2010, la stessa avesse conservato il medesimo grado di autonomia nell’ambito territoriale di competenza nella ricerca della soluzione operativa e quindi decisionale (si veda in proposito Cass.n.15482/2019).
A tali conclusioni la corte di merito giunge attraverso l’esame delle testimonianze rese nel giudizio di merito, sulla conservata autonomia, anche scrutinando dichiarazioni di differente segno, tuttavia ritenute incidenti su un differente livello decisionale di ambito più ampio rispetto a quello invece previsto per i COT.
In tal modo risulta chiara l’infondatezza della doglianza relativa alla mancata considerazione di tutte le testimonianze rese.
A ciò si aggiunga che per costante giurisprudenza di questa S.C. la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini” (Cass. n. 16467/2017).
Altresì priva di pregio risulta essere la censura relativa alla valutazione complessiva dei motivi di appello proposti, in quanto l’adeguatezza della motivazione adottata deve essere misurata non già sulle singole risposte ai vari argomenti sottoposti al vaglio del giudice nel motivo di ricorso, ma sulla coerenza del ragionamento logico-giuridico adottato, purché non si ponga il tema di un omesso esame di uno specifico profilo di censura, del quale il giudice di legittimità deve essere investito con altrettanto specifico motivo, non dedotto nel caso in esame.
2)- Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3) dell’art. 27 del ccnl della Mobilità – area attività ferroviarie del 20 luglio 2012 nonché dell’art. 26 del Ccnl della mobilità 2 – area attività ferroviarie del 16/12/2016 – Violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4) degli artt. 112 e 132 c.p.c. – nullità della sentenza per mancato esame dei motivi di appello – omessa motivazione – omessa pronuncia.
Il motivo lamenta la non adeguata comparazione tra il livello posseduto e quello rivendicato dal lavoratore, in rapporto alla declaratoria contrattuale e al grado di autonomia richiesto.
3) Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4) degli artt. 24 e 11 Cost. nonché 115, 116, 177, 187, 188, 189, e 245 c.p.c.
È denunciato il difetto di motivazione in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta – violazione del diritto alla prova-, con la conseguente errata valutazione delle prove e la esclusione di ulteriori due testimoni.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
Si tratta, invero, di censure che riguardano la valutazione di merito operata dalla corte territoriale che, si rammenta, è rimessa al suo esclusivo giudizio, essendo estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Peraltro, in tema di valutazione della prova occorre ribadire che <<l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che “La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione>>.
L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura.
4)- Con il quarto motivo è ancora dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c – onere della prova e sua illegittima inversione – nullità della sentenza – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c – nullità della sentenza per errata applicazione dei principi in materia di prova – difetto ed erronea motivazione perché, in conseguenza dei precedenti motivi di censura, la Corte di appello avrebbe distribuito non correttamente l’onere probatorio, di fatto attribuendolo alla società.
La censura ripete considersazioni analoghe a quelle già disattese nell’esame quanto dei motivi precedentemente scrutinati: anche per essa valga quanto già sopra affermato.
Peraltro, la violazione dell’art. 2697 c.c. «si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (Cass. 23/10/2018, n. 26769).
È, quindi, inammissibile il ricorso per cassazione che, come nel caso di specie, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476).
Come già evidenziato, nel caso in esame la corte ha accertato i fatti partendo dal corretto assunto che l’onere probatorio spettava al lavoratore ed ha esaminato e valutato le prove con riferimento ai testimoni escussi e alle differenti dichiarazioni, concludendo con un giudizio in punto di fatto non suscettibile di revisione in sede di legittimità.
Il ricorso, per quanto detto, deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Con distrazione ai difensori, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
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