CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25114 depositata il 12 settembre 2025
Rapporto di lavoro subordinato – Contratti a progetto – Differenze retributive – TFR – Controllo attività svolta dagli operatori – Prova testimoniale – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha così disposto: “dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra M.F. e E.F. Spa dal 2.11.2009 all’11.11.2013, riconducibile al V livello CCNL Terziario, e per l’effetto condanna la E.F. Spa al pagamento in favore di M.F. della somma di € 52.195,40 per differenze retributive, nonché di € 5.917,05 per TFR, oltre accessori di legge; dichiara che tra R.A.M. e la E.F. Spa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 5.6.2009 al 21.3.2013 riconducibile al V livello CCNL settore Terziario; per l’effetto condanna la E.F. Spa al pagamento in favore di R.A.M. della somma di € 37.363,08 a titolo di differenze retributive e di € 5.502,75 a titolo di TFR, oltre accessori di legge; condanna la E.F. Spa al ripristino del rapporto di lavoro con M.F. e al pagamento dell’indennità sostitutiva di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 che determina nella misura corrispondente a n. 5 mensilità dell’ultima retribuzione dovuta; condanna la C.M.T. s.r.l. al pagamento in favore di R.A.M., fermo il ripristino del rapporto dichiarato in sentenza, dell’indennità sostitutiva di cui all’art. 32, comma 5, L. 183/2010 nella misura corrispondente a cinque mensilità dell’ultima retribuzione dovuta, oltre interessi e rivalutazione, in luogo del maggior importo liquidato nella sentenza impugnata corrispondente alla <retribuzione ordinaria spettante ad un dipendente V Liv. CCNL Settore Terziario dalla notificazione del ricorso giudiziale>; condanna R.A.M. alla restituzione della differenza”;
2. La Corte, in estrema sintesi e per quanto qui rilevi, espletata prova testimoniale reietta in prime cure, ha ritenuto che, “alla luce dell’istruttoria esperita nel presente grado di giudizio e dall’esame del materiale probatorio in atti, non è emersa la prova, a carico delle società datoriali, della correlazione tra i contratti a progetto stipulati con le lavoratrici e l’attività concretamente svolta da costoro”; ha argomentato: “Nella fattispecie in esame non può infatti essere condivisa la motivazione addotta dal giudice di prime cure, secondo cui sarebbero viziati i soli contratti stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore della L. 92 del 18.7.2012, la quale ha escluso i progetti laddove la prestazione sia riferita all’espletamento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
A tal proposito va innanzitutto evidenziato che l’attività svolta dalle lavoratrici, così come accertata in corso di causa, connota i caratteri della subordinazione oltre ad essere in ogni caso fuori dalla predetta deroga legislativa; la prestazione lavorativa non era infatti limitata all’espletamento di attività cd. in outbound e comunque non era riconducibile alla vendita di beni e servizi.
I testi escussi hanno infatti confermato che le ricorrenti dovevano osservare l’orario di lavoro indicato dalla società ed erano tenute a giustificare ritardi o assenze; che per l’espletamento delle mansioni utilizzavano gli strumenti aziendali; che i responsabili della società supervisionavano sempre, controllando l’attività svolta dagli operatori, fornendo loro l’elenco delle persone da contattare e specifiche indicazioni sul da farsi.
Hanno inoltre dichiarato che le postazioni lavorative erano abilitate anche alla ricezione di telefonate, che le lavoratrici ricevevano sistematicamente, ed alle quali bisognava dare persino priorità (attività inbound)”.
La Corte ha poi aggiunto che “i progetti inseriti nei contratti stipulati dalla E.F. Spa con la M. il 2.11.2009 e con la R. il 5.6.2009, non possiedono i requisiti previsti dalla legge per poterli ritenere validi, non essendo collegati al conseguimento di un risultato finale ma consistendo piuttosto in un vero e proprio elenco specifico di compiti da svolgere per il recupero dei crediti nei confronti di clienti E., S., E.G. ecc., e quindi in violazione del primo comma dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003”.
3. Quanto alle differenze retributive, il Collegio ha ritenuto “di poter riconoscere le somme risultanti dai conteggi depositati in esecuzione dell’ordinanza del 10.5.2019, non oggetto di specifiche contestazioni da parte avversa, e che in ogni caso riflettono parametri corretti e sono stati redatti seguendo giusti criteri di calcolo”.
4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la E.F. Spa con cinque motivi; ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi la C.M.T. S.r.l.; hanno resistito con controricorso la M. e la R. al ricorso della E.F. Spa e la sola R. a quello della C.M.T. S.r.l.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte in cui ha illustrato la richiesta di rigetto di entrambi i ricorsi.
Tutte le parti hanno comunicato memorie.
Ragioni della decisione
1. I motivi del ricorso principale possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa difesa della E.F. Spa:
1.1. il primo motivo denuncia: “Nullità della sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 della legge n. 98 del 9/8/2013 di conversione con modificazione del DL 21.6.2013 n. 69 in relazione agli artt. 3, 25 co. 1, 102 comma 1, 106 co. 2 Cost.
– La sentenza della Corte di Appello è stata decisa da Collegio composto da un Giudice Ausiliario che ha redatto anche la motivazione.
Questione di legittimità costituzionale.”;
1.2. il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 comma 1 della legge 276/2003 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
La Corte di Appello ha dichiarato la nullità dei contratti a progetto sulla base di elementi chiesti dalla L. 92/2012 entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione dei contratti. Sussistenza nei contratti degli elementi richiesti dalla normativa vigente ratione temporis”;
1.3. il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 69 comma 2 della legge 276/2003, art. 2094 c.c., art. 2697 c.c. art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. La Corte d’Appello ha ritenuto la sussistenza della subordinazione sulla base di criteri errati”;
1.4. il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. In tema di differenze retributive riconosciute la Corte ha ritenuto non contestati i conteggi, in contrasto con quanto risultante dagli atti del processo omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla difesa della società in relazione alla non attribuibilità di somme relative ad istituti di genesi contrattuale in difetto di prova del recepimento del contratto collettivo e di somme previste per un orario full time”;
1.5. il quinto motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione degli art. 2697 c.c., 2099 c.c. e 36 cost. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da autonomo a subordinato e di difetto di prova del recepimento della contrattazione collettiva, è illegittima l’attribuzione di somme per istituti previsti dalla contrattazione collettiva e non rientranti nel cd. minimo costituzionale.
È illegittima l’attribuzione di somme previste dalle tabelle retributive di un contratto collettivo per un lavoratore full time non riproporzionate alla quantità in termini temporali del lavoro svolto”;
2. I motivi del ricorso incidentale della C.M.T. s.r.l., avuto riguardo alla posizione di R.A.M., possono essere così sintetizzati:
1.1. il primo motivo denuncia: “Nullità della sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 della legge n. 98 del 9/8/2013 di conversione con modificazione del DL 21.6.2013 n. 69 in relazione agli artt. 3, 25 co. 1, 102 comma 1, 106 co.2 Cost.”;
1.2. il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello con cui si rilevava che, “anche nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità dell’art. 69 comma 1 della Legge Biagi, quindi in ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, ciò nondimeno la decisione del Tribunale di convertire il rapporto per la ritenuta natura esecutiva o ripetitiva delle attività andava riformata […]”;
1.3. il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 d. lgs. n. 276 del 2003, nella versione successiva alle modifiche della disposizione contenute nell’art. 24 bis, comma 7, d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134/2012, sostenendo che la norma comporterebbe l’esclusione, per i servizi resi dai call center outbound, dei requisiti di cui al comma 1 della disposizione richiamata;
1.4. il quarto motivo, nell’ipotesi in cui la Corte adita ravvisasse “una pronuncia implicita di rigetto della Corte di Appello di Roma sul secondo motivo di appello formulato dalla CMT in ordine alla sussistenza degli elementi per la validità formale dei contratti stipulati con la sig.ra R.”, si denuncia comunque la violazione degli articoli 61, 62 e 69 comma 1 d. lgs. n. 276/2003 assumendo che ove la Corte territoriale avesse “esaminato i contratti stipulati da CMT con la controricorrente R., valutandoli in base alla normativa applicabile ratione temporis, si sarebbe avveduto della loro perfetta rispondenza al modello legale di cui all’art. 61 D. Lgs. 276/2003, perché connotati di specificità, funzionalmente collegati ad un determinato risultato, non contenenti attività coincidenti con l’oggetto sociale della società o meramente esecutive o ripetitive”;
1.5. il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 61, 62 e 69 comma 2 d. lgs. n. 276/2003, oltre che dell’art. 2094 c.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2729 c.c., criticando la sentenza gravata per avere posto a carico della società “l’onere di provare il contenuto delle attività svolte dalle lavoratrici” e per non avere fatto “corretta applicazione dei principi in tema di prova della subordinazione essendosi limitata a considerare alcuni indici sussidiari che sono, però, assolutamente compatibili con il rapporto di lavoro autonomo”.
3. Il Collegio reputa che entrambi i ricorsi delle società debbano essere respinti.
3.1. Il primo motivo del ricorso principale, che può essere esaminato con analoga doglianza contenuta nel primo mezzo del gravame incidentale, è infondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 41/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), sentenza con cui pure si afferma che “In tale periodo (fino al completamento della riforma) rimane legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario”.
3.2. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per connessione anche col quinto motivo del ricorso incidentale, non possono trovare accoglimento per le ragioni, patrocinate anche dal Pubblico Ministero e qui condivise, di seguito esposte.
La Corte territoriale, pur avendo fatto erroneo riferimento, in una parte della motivazione, alla violazione del comma 1 dell’art. 61 d. lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall’art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, inapplicabile ratione temporis, non ha risolto la controversia sulla base della disciplina ivi contenuta, esplicitamente ritenuta non operante nei casi in contesa, piuttosto considerando i contratti stipulati nel 2009 da entrambe le lavoratrici alla stregua delle ordinarie regole che all’epoca disciplinavano il contratto a progetto, stabilendo i requisiti della specificità del progetto, dell’autonomia della gestione del collaboratore e del suo collegamento funzionale con un determinato risultato finale (cfr. pag. 5 sent.).
In ogni caso, la Corte romana, in un precedente e decisivo passaggio della sentenza impugnata (pag. 3 e 4), ha ritenuto acclarato che “l’attività svolta dalle lavoratrici, così come accertata in corso di causa, connota i caratteri della subordinazione”, evidenziando una serie di elementi sintomatici della medesima e la mancanza di “correlazione tra i contratti a progetto stipulati con le lavoratrici e l’attività concretamente svolta da costoro”.
Tanto in coerenza sia con le richieste formulate dalle lavoratrici con l’atto introduttivo dei giudizi rispettivamente azionati, volti comunque all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, negato invece dal primo giudice, sia con l’istruttoria testimoniale espletata in grado di appello, tesa evidentemente ad accertare la concreta fattualità dei rapporti in contenzioso in difformità da quanto previsto nei contratti stipulati e che non avrebbe avuto necessità in presenza di un vizio formale genetico dei contratti per difetto di specificità dei progetti.
Ciò posto, ogni altra doglianza contenuta nelle censure in esame pretende un sindacato sui plurimi indici sintomatici della subordinazione al di fuori dei limiti del controllo di legittimità (sui limiti del sindacato di questa Corte in tema di subordinazione, v. Cass. n. 11015 del 2016; successive conformi: v. Cass. n. 9157 del 2017; Cass. n. 9401 del 2017; Cass. n. 25383 del 2017; Cass. n. 32385 del 2019; Cass. n. 2526 del 2020; Cass. n. 14376 del 2020; Cass. n. 4037 del 2021; Cass. n. 33820 del 2021; alle quali tutte si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Invero, i Giudici con apprezzamenti ineluttabilmente di merito hanno ritenuto che le prove raccolte inducessero a ritenere dimostrato che le lavoratrici non solo erano stabilmente inserite nell’organizzazione aziendale, rispettando un orario di lavoro e giustificando ritardi e assenze, ma che, nel compimento delle prestazioni, erano assoggettate ad un penetrante ed assiduo controllo della committente, la quale non si limitava a fornire direttive generiche, ma si spingeva a fornire loro gli elenchi dei destinatari delle chiamate e prescrizioni di dettaglio sul da farsi; per di più imponendo compiti che esulavano anche da quanto previsto dal contratto, comprendendo anche l’attività cd. inbound, alla quale “bisognava dare persino priorità”.
3.3. Il quarto motivo del ricorso principale, con cui si critica la Corte territoriale per non aver considerato contestati gli importi risultanti dai nuovi conteggi depositati dalle lavoratrici innanzi ai giudici d’appello, deve essere disatteso.
Invero, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (tra molte, Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n. 3126 del 2019; più di recente: Cass. n. 7997 del 2025); poiché tale apprezzamento esige l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (da ultimo, Cass. n. 8175 del 2025; in conformità: Cass. n. 7597 del 2025; Cass. n. 6638 del 2025; in precedenza v. Cass. n. 27490 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007), mancanze nel caso sottoposto a questo Collegio certamente non ravvisabili.
Nella specie, poi, la Corte territoriale ha espressamente ritenuto – “in ogni caso” – di condividere detti conteggi in quanto “riflettono parametri corretti e sono stati redatti seguendo giusti criteri di calcolo”, con autonoma ratio decidendi non specificamente e adeguatamente censurata col motivo in esame.
Inoltre, anche le critiche ai parametri e ai criteri di calcolo mediante i quali si è giunti alla quantificazione delle somme dovute implicano apprezzamenti di merito che esorbitano dal controllo di legittimità di questa S.C.
3.4. Parimenti è da rigettare il quinto motivo del ricorso principale in quanto la valutazione in ordine al recepimento o meno di una certa contrattazione collettiva riguarda accertamenti in fatto non sindacabili in sede di giudizio di legittimità, tanto più quando le censure vengono formulate dietro lo schermo esclusivamente formale della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Le Sezioni unite civili hanno più volte ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).
4. Passando all’esame del ricorso incidentale della C.M.T. s.r.l., già disattesi il primo e l’ultimo motivo, gli altri non meritano di essere condivisi.
4.1. Il secondo mezzo, con cui si eccepisce una omessa pronuncia sul secondo motivo di appello della deducente, va respinto.
Per risalente insegnamento, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. che impone il canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (per tutte v. Cass. n. 10636 del 2007; tra le molteplici conformi, di recente: Cass. n. 27551 del 2024).
Deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con la domanda (ovvero, analogamente, con il mezzo di gravame), benché non espressamente esaminata, risulti incompatibile con l’impostazione logico giuridica della pronuncia (ex plurimis, Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 29191 del 2017; Cass. n. 24155 del 2017).
E’ quanto accaduto nella specie laddove la decisione della Corte di Appello, fondata sulla ritenuta subordinazione delle prestazioni lavorative rese dalle istanti, supera e travolge, implicitamente ma inequivocabilmente, ogni altra questione che, pur non espressamente affrontata, risulti incompatibile con la soluzione adottata; di modo che la reiezione implicita della domanda di merito (ovvero del motivo di appello) è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge o come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr. Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 25710 del 2024).
4.2. Il terzo motivo è infondato avuto riguardo ai contratti stipulati successivamente alla modifica apportata all’art. 61 d. lgs. n. 276 del 2003, sulla base del principio di diritto secondo cui: “In tema di contratto di lavoro a progetto, l’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 24-bis, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, ratione temporis vigente, ha introdotto – in relazione al settore delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound – una disciplina la cui specialità va rinvenuta nella delega alla contrattazione collettiva nazionale per l’individuazione della base del corrispettivo, ma non in una deroga alle regole che consentono l’utilizzo di tale tipologia contrattuale, comprensive del collegamento funzionale a un risultato finale e della specificità del progetto” (Cass. n. 28112 del 2024).
4.3. Il quarto motivo dell’impugnazione incidentale è in radice inammissibile alla stregua di quanto di recente ribadito da questa Corte, in analogo contenzioso, laddove si è ritenuto che “non è in questa sede censurabile in fatto l’apprezzamento di merito in ordine alla sussistenza dei requisiti attinenti al progetto” (Cass. n. 28112 del 2024); si è respinta analoga doglianza di “violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003” perché “trattasi, invero, di censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019), in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo o terzo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 21640/2023, n. 21296/2024, n. 21353/2024)”.
5. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con condanna delle società al pagamento delle spese sostenute dalle lavoratrici con distinti controricorsi liquidate come da dispositivo; tra le due società le spese possono essere compensate, considerata la comunanza delle difese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle parti ricorrenti in via principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna E.F. Spa a rifondere le spese sostenute da M.F. e R.A.M. e liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%; condanna C.M.T. s.r.l. a rifondere le spese sostenute da R.A.M. liquidate in euro 2.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%; compensa le spese di lite tra E.F. Spa e C.M.T. s.r.l.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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