CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26660 depositata il 14 ottobre 2024

Lavoro – Scioglimento e messa in liquidazione E.N.B.ASS – Validità ed efficacia accordi e rinnovi CCNL – Facoltà recesso – Quota contributi – Associazione non riconosciuta – Rigetto

Fatto

1. Con sentenza 22 dicembre 2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di S.N.A. – (…) di Assicurazione avverso la sentenza di primo grado, di rigetto delle sue domande, nei confronti delle parti indicate in epigrafe, di scioglimento e messa in liquidazione dell’E.N.B.ASS., di validità ed efficacia degli accordi e rinnovi del CCNL 2001 (anni 2007, 2011 e 2014) e di mancato rinnovo del CCNL 2011 da parte di S.N.A., con sua sottoscrizione di un nuovo CCNL il 10 novembre 2014 con diverse associazioni e creazione di un nuovo ente bilaterale (EBIDEP).

2. Sul rilievo della completa e puntuale indicazione del Tribunale di natura, funzioni, durata e istituzione dell’ente, la Corte d’appello ne ha ritenuto coerente l’operata ricostruzione dei fatti, infondatamente censurata dall’appellante, in base ad interpretazione contrastante con l’art. 23, n. 1, lett. c) dello statuto di E.N.B.ASS.

(regolante lo scioglimento dell’ente) e con l’art. 24 c.c. (relativo alla libertà di recesso di ogni associato), non essendosi realizzati i presupposti del suo scioglimento, né a ciò ostando la costituzione del nuovo ente bilaterale (E.N.B.Ass.) per la continuità operativa del primo, recepita dalla modifica dello statuto in adeguamento al CCNL del 20 novembre 2014.

 E pertanto ha condiviso l’impossibilità di ripetizione da uno degli associati, che abbia esercitato la facoltà di recesso, della propria quota dei contributi dal fondo comune dell’associazione non riconosciuta, a mente del divieto dell’art. 37 c.c.

Infine, essa ha dato atto, a fronte dell’argomentata negazione dal primo giudice dell’obbligo di rendicontazione, del mero richiamo dell’appellante alla sussistenza dei presupposti di scioglimento e di messa in liquidazione dell’ente, invece esclusi.

3. Con atto notificato il 16 giugno 2023, S.N.A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui le altre parti hanno resistito con unico controricorso.

4. La causa, già fissata in adunanza camerale davanti ad altra sezione di questa Corte e con comunicazione da entrambe le parti di memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria 25 marzo 2024, davanti a questa sezione per la discussione in pubblica udienza.

5. Il P.G. ha comunicato le sue conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso.

6. Entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 1362, 1363 c.c., in relazione all’art. 23, n. 1, lett. c) dello statuto E.N.B.ASS., per avere entrambe le Corti di merito, a causa di un’erronea interpretazione contraria al senso letterale della norma statutaria, negato l’integrazione della causa di scioglimento, in conseguenza della cessazione “per qualsiasi motivo” del“l’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine all’accantonamento ed al versamento dei contributi”.

E ciò, nonostante la cessazione del contratto istitutivo di E.N.B.ASS., per effetto della stipulazione, da parte del ricorrente medesimo, di un nuovo CCNL il 10 novembre 2014 con differenti associazioni.

2. Con il secondo, esso ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL sottoscritto da UNAPA/UNAPASS e F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C/C.G.I.L., UILCA/UIL, F.N.A. il 20 novembre 2014, e dell’art. 4 del CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera del 10 novembre 2014 sottoscritto da SNA e CPMI Italia da un lato e FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS dall’altro, nonché dell’art. 23, n. 1, lett. c) Statuto ENBASS in applicazione dell’art. 4 CCNL del 2001 sottoscritto da SNA, UNAPASS da un lato e F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C/C.G.I.L., UILCA/UIL, F.N.A. dall’altro, per la costituzione, con il primo CCNL denunciato e con apposito Statuto di marzo 2015, di un nuovo ente bilaterale (E.N.B.Ass.) con sede non più (come in base al CCNL del 2001) a Roma (presso la sede di SNA – (…), ma a Milano.

Con esso, si duole per non avere la Corte d’appello, contrariamente al Tribunale (che lo aveva qualificato “rinnovo” contrattuale da parte di alcune organizzazioni, come affermato anche dal Verbale Unico di Accertamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9.9.2015”), tenuto conto del CCNL del 20 novembre 2014, limitando il proprio esame a quello del 10 novembre 2014 e alla sua costituzione del nuovo ente bilaterale EBIDEP, senza trarne la conseguenza dell’integrazione dell’ipotesi di scioglimento, per l’avvenuta cessazione “per qualsiasi motivo” dell’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria … ”, né prevedere la possibilità di una prosecuzione dell’originario ENBASS in capo ad alcune delle originarie parti sindacali.

3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.

4. Giova muovere dalla previsione statutaria di liquidazione dell’associazione non riconosciuta E.N.B.ASS. (art. 2 dello Statuto denunciato di violazione), su conforme deliberazione delle Associazioni ed Organizzazioni stipulanti in caso di cessazione “per qualsiasi motivo” dell’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria … ” (art. 23, n. 1, lett. c) Statuto).

Essa si giustifica per la natura delle associazioni non riconosciute di enti privi della personalità giuridica ed essenzialmente disciplinati dagli accordi fra gli associati.

 A questo proposito, è pertinente la citazione di un risalente, ma sempre valido, precedente di questa Corte, che ha ritenuto estensibile il procedimento di nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, previsto dagli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c. (con riguardo, oltre che alle fondazioni, alle associazioni riconosciute) – per il caso che l’autorità governativa ne abbia dichiarato l’estinzione o l’assemblea ne abbia deliberato lo scioglimento (e avente natura di intervento di volontaria giurisdizione non rivolto a risolvere un conflitto su diritti) – in via analogica alle associazioni non riconosciute, nei limiti in cui sia compatibile con la qualità propria di tali associazioni; e dunque, con esclusivo riferimento all’ipotesi in cui lo scioglimento dell’associazione sia stato negozialmente convenuto dagli associati o sia comunque fra loro incontroverso (Cass. 8 giugno 1999, n. 5632, che ha da ciò tratto la conseguenza che, qualora il presidente del tribunale adito con il suddetto procedimento nomini il liquidatore di un’associazione non riconosciuta al di fuori di tali presupposti, ossia in presenza di una situazione di conflitto fra gli associati in ordine al verificarsi dello scioglimento dell’ente, il relativo provvedimento, ancorché pronunciato nella forma del decreto, assume natura decisoria e carattere sostanziale di sentenza di accoglimento di una domanda di risoluzione del contratto associativo, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.).

5. Nel caso di specie, non si è verificata l’ipotesi di scioglimento, pretesa dal ricorrente, in assenza della prescritta deliberazione (sul presupposto della cessazione, per qualsiasi motivo, dell’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria), essendo invece cessata la sola partecipazione di S.N.A. al “rinnovo” del CCNL del 2001, che aveva a suo tempo sottoscritto, con il CCNL del 20 novembre 2014 (così espressamente qualificato dallo stesso CCNL e dal Tribunale, come indicato al primo capoverso di pg. 8 della sentenza).

Né si può ritenere che si sia realizzata l’ipotesi di estinzione dell’associazione per il venir meno di tutti gli associati, ai sensi dell’art. 27, secondo comma c.c., essendo appunto venuta meno soltanto la partecipazione di S.N.A.

Ciò che è accaduto è invece la sottoscrizione, da parte di questo associato, di un altro CCNL (il 10 novembre 2014, con diverse associazioni e organizzazioni), integrante l’esercizio, per fatto concludente, del proprio diritto di recesso: ben potendo, nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell’associato non corrispondere necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute, dall’art. 24 c.c., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l’adozione di particolari forme (Cass. 11 maggio 2001, n. 6554; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760).

Per tale ragione, S.N.A. non può, a norma dell’art. 24, quarto comma c.c., ripetere i contributi versati né avanzare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

6. Infine, è pure documentata la continuità dell’attività dell’ente bilaterale E.N.B.(ASS.)ass., per effetto del CCNL del 20 novembre 2014 e del conseguente successivo Statuto, adottato in conformità “a quanto previsto dall’articolo 4 del CCNL Agenzie di assicurazione in gestione libera del 20.11.2014” (art. 1), come esattamente ritenuto dalle Corti di merito (primo capoverso di pg. 8 e primo di pg. 9 della sentenza).

Sicché, la ricostruzione in fatto della vicenda negoziale associativa è stata (con il secondo motivo) inammissibilmente censurata dal ricorrente, in quanto congruamente argomentata e pertanto insindacabile in sede di legittimità.

7. Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

Al rigetto del ricorso segue altresì il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Sindacato Nazionale ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.