CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26755 depositata il 5 ottobre 2025
Lavoro – Riconoscimento della maggiorazione di un terzo del servizio prestato – Posizione assicurativa al solo «servizio effettivo» – Anzianità contributiva – Benefici contributivi – Sostenibilità del sistema previdenziale – Rigetto
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 272 del 2019, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente che, controllore di traffico aereo dapprima presso l’Aeronautica militare e poi presso l’E. s.p.a., chiedeva il riconoscimento della maggiorazione di un terzo del servizio prestato, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 248 del 1990 e dell’art. 1 del D.Lgs n. 149 del 1997, ai fini della maturazione, al 31 dicembre 1995, della soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva.
2. A fondamento della decisione, la Corte territoriale, dopo aver disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per genericità, ha, nel merito, osservato che la costituzione di una nuova posizione presso l’assicurazione generale obbligatoria non comportava la spettanza di benefici contributivi, legati ad aumenti convenzionali, riconosciuti soltanto presso l’assicurazione di provenienza.
A tale conclusione orientava la prevalente giurisprudenza contabile e, soprattutto, la pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2018.
Il Giudice delle leggi, infatti, aveva affermato come la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo «servizio effettivo», senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati, contemperasse in modo non irragionevole l’adeguatezza della tutela previdenziale e la sostenibilità del sistema, complessivamente considerato.
3. Avverso la decisione, A.F. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito l’INPS con controricorso.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria e, come riportato in epigrafe, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
5. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -il ricorrente deduce la violazione e falsa interpretazione dell’art. 434 c.p.c.
Assume l’errore della Corte territoriale nel dichiarare ammissibile l’appello nonostante la genericità dell’impugnazione proposta dall’Inps.
6. Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte di appello comunque ritenuto di potersi pronunciare nel merito della questione controversa, in applicazione del principio iura novit curia, senza peraltro che l’Inps avesse criticato e/o contestato le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado e posta a fondamento della decisione del Tribunale.
7. Con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -il ricorrente deduce la violazione dell’art. 157 c.p.c.
7.1. Il profilo relativo alla mancata contestazione della consulenza tecnica espletata dal Tribunale è riproposto e argomentato con riferimento all’indicata norma processuale.
Ribadisce il ricorrente che le risultanze dell’elaborato non erano state specificamente contestate dall’Istituto con l’atto di appello.
8. I primi tre motivi possono congiuntamente esaminarsi presentando analoghi profili di inammissibilità.
8.1. Costituisce principio della Corte quello per cui il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., deve essere verificato anche in caso di denuncia, come nella specie, di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass., sez.un. n. 8077 del 2012).
La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (tra le tante, Cass., sez. un., n. 20181 del 2019).
È da rilevare, peraltro, che, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, il motivo di ricorso che si limiti a fare rinvio ad atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte, senza riassumerne il contenuto, non soddisfa il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass. nr. 6769 del 2022).
8.2. Tale principio implica che la parte -la quale contesti, in sede di legittimità, la pronuncia che non abbia rilevato l’inammissibilità dell’appello per non essere stata ritualmente censurata la sentenza di primo grado ovvero sia incorsa in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum- debba riportare specificamente, nel ricorso per cassazione, sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare vuoi l’inidoneità delle seconde ad inficiare la prima, vuoi il vizio di ultrapetizione in ipotesi ascritto al secondo giudice (tra le tante, Cass. n. 31469 del 2024, in motivazione).
8.3. Nella specie, parte ricorrente ha, per contro, omesso di riportare, in ricorso, i passaggi salienti degli indicati atti processuali, così che al Collegio è impedita una chiara e completa cognizione degli elementi necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi.
8.4. Può solo aggiungersi che la sentenza impugnata chiarisce bene le ragioni per le quali l’INPS aveva devoluto, in maniera intelligibile, la questione controversa ed il perché non era necessaria la contestazione della consulenza tecnica.
Ciò in quanto, l’elaborato peritale evidenziava come il punto di contrasto risiedesse proprio nell’interpretazione della normativa di riferimento; le conclusioni dell’ausiliario, recepite dal Tribunale, muovevano da premesse teoriche che l’Istituto, in diritto, aveva messo in discussione nel momento in cui assumeva una diversa ricostruzione delle fonti di disciplina.
9. Con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. -il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
La Corte territoriale non avrebbe considerato il decreto del Ministero della Difesa, che aveva provveduto a quantificare e a trasferire anche i contributi relativi alle maggiorazioni per il periodo di servizio prestato presso l’Aeronautica militare.
10. Il quarto motivo è infondato.
11. La Corte di appello non ha affatto tralasciato l’esame delle risultanze del decreto del Ministero della difesa, invocato a supporto dell’impugnazione.
11.1. I giudici territoriali, anzi, hanno considerato ed esaminato il decreto ministeriale e ritenuto che, in base allo stesso, solo ad altri fini, era stato considerato tutto il «servizio utile, ivi comprese le maggiorazioni […]»; per la posizione assicurativa, invece, era stato valutato esclusivamente il «periodo effettivo» di servizio e «detta impostazione» (v. pag. 4 della sentenza impugnata) era stata disattesa dalla consulenza tecnica in recepimento di una diversa interpretazione della normativa.
11.2. Tale valutazione esprime il fulcro della ratio decidendi ed introduce all’esame delle restanti censure.
12. Con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione degli artt. 20 e 40 del D.P.R. n. 1092 del 1973 per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili, alla fattispecie concreta, i principi espressi dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 39 del 2018, e relativi ad altra vicenda che riguardava le indennità riconosciute ai piloti e non ai controllori di volo.
13. Con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
L’omissione è riferita al fatto che il ricorrente, cessato il servizio presso l’Aeronautica Militare, ha continuato a svolgere la medesima attività nel comparto civile.
14. Con il settimo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 114 e 124, comma 5, del DPR n. 1092 del 1973 per l’errato inquadramento della fattispecie e, comunque, per la non corretta interpretazione della nozione «servizio prestato» di cui al citato art. 124.
15. Con l’ottavo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al mancato esame della «esaustiva documentazione prodotta in primo grado» dalla quale emergeva che le indennità corrisposte al ricorrente non erano «figurative» ma «utili» ai fini pensionistici.
16. Con l’ultimo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – è dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno, per mancato riconoscimento delle maggiorazioni di servizio.
17. Anche i motivi, dal quinto al nono, da esaminarsi congiuntamente, vanno complessivamente disattesi.
17.1. Essi pongono la questione del riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di attività prestata presso l’Aeronautica militare.
17.2. Il ricorrente chiede, anche in questa sede, di computare tale contribuzione nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS, dopo la cessazione dal servizio presso l’Aeronautica militare.
17.3. La Corte territoriale, come si ricava in maniera inequivocabile dal richiamo alle pronunce del giudice contabile e alla sentenza n. 39 del 2018 della Corte costituzionale, ha ricondotto il passaggio del ricorrente dall’Aeronautica militare all’ente poi denominato E. alla fattispecie tipizzata dall’art. 124 del DPR n. 1092 del 1973, nella formulazione ratione temporis applicabile.
17.4. La disposizione in esame prevede la costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS a beneficio del dipendente civile o del militare in servizio permanente o continuativo che sia cessato dal servizio, senza avere acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio.
17.5. Tale inquadramento riflette il concreto atteggiarsi della vicenda in esame, come accertata dalla Corte di appello, contraddistinta dalla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa senza la previa acquisizione del diritto a pensione.
17.6. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, il medesimo inquadramento della fattispecie era stato recepito anche dal giudice di primo grado, che, tuttavia, accoglieva la domanda del ricorrente sulla base di una diversa interpretazione della normativa di riferimento, poi superata dalla giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti.
17.7. I motivi di ricorso non confutano efficacemente l’operata sussunzione della vicenda controversa, che rappresenta la premessa argomentativa della pronuncia impugnata, e non dimostrano, ritualmente, che l’operata ricostruzione diverge dalle concrete peculiarità della fattispecie, come nel tempo sviluppatasi.
18. Tanto chiarito, la posizione assicurativa tutelata, ai sensi del cit. art. 124, è commisurata al periodo di «servizio prestato».
18.1. Nell’esegesi di tale nozione, la Corte dei Conti, prima, e, poi, questa Corte (Cass. n. 31599 del 2024; Cass. n. 6343 del 2023) hanno ritenuto che, nell’ambito della posizione assicurativa costituita presso l’INPS, possa essere valutato soltanto il servizio «effettivamente» prestato, in armonia con le indicazioni desumibili dal sistema normativo, che attribuisce rilievo al solo periodo di servizio prestato, senza riferimento alcuno alle maggiorazioni.
In difetto di elementi testuali di segno diverso, le pronunce richiamate hanno escluso la rilevanza degli aumenti figurativi di anzianità, attribuiti in ragione della gravosità di particolari servizi.
In definitiva, si è privilegiata l’interpretazione per cui il «servizio prestato» equivale al «servizio effettivo» e non, come proposto anche dal ricorrente, al «servizio utile».
19. L’interpretazione delineata, come non ha mancato di osservare anche la Corte di appello, è stata sottoposta allo scrutinio di costituzionalità e il giudice delle leggi, con la sentenza n. 39 del 2018, ha dichiarato non fondate le questioni proposte in riferimento all’art. 3 Cost., per l’asserita disparità di trattamento con chi cessi dal servizio dopo aver conseguito il diritto alla pensione, così beneficiando dell’integrale riconoscimento degli aumenti figurativi della contribuzione.
19.1. La Corte costituzionale ha preso le mosse dall’interpretazione accreditata dall’organo della nomofilachia contabile e ha osservato, a tale riguardo, che «I servizi speciali, che determinano l’aumento figurativo dell’anzianità, sono valutati solo dopo che siano raggiunti i requisiti di legge per ottenere la pensione, in una prospettiva che abbraccia l’intero percorso lavorativo.
Nell’ambito di una tale valutazione onnicomprensiva, il conseguimento del diritto alla pensione non configura un dato accidentale ed estrinseco, ma rappresenta un tratto distintivo di rilievo cruciale, che rivela l’eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto e giustifica il trattamento differenziato dei servizi speciali di chi non abbia maturato il diritto alla pensione.
Il diverso trattamento deve essere peraltro valutato alla luce della posizione previdenziale complessiva dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative, che non abbiano raggiunto l’anzianità utile al conseguimento della pensione.
Per tali categorie, il legislatore appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS […].
Nel quadro di un contemperamento non irragionevole tra l’adeguatezza della tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla si deve collocare la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa per gli speciali servizi prestati».
21. Peraltro, come osservato da Cass. n. 31599 del 2024, gli aumenti figurativi della contribuzione non sono infruttuosi, in quanto rilevano ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum prevista dal medesimo art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e, pertanto, anche da questo punto di vista, si deve escludere l’irragionevolezza del complessivo bilanciamento attuato dal legislatore.
22. La sentenza d’appello ha fatto puntuale applicazione dei principi richiamati, che giustificano il rigetto di tutte le censure, ivi comprese quelle denunciate con l’ultimo motivo.
23. A tacer d’altro, deve ravvisarsi, nella pronuncia impugnata, una statuizione implicita di rigetto della domanda subordinata, incompatibile con l’impostazione logico giuridica adottata (Cass. n. 16788 del 2006 e successive conformi).
23. Il ricorso, in definitiva, va complessivamente respinto.
24. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, alla luce dei recenti interventi chiarificatori di questa Corte sulle questioni dibattute.
25. Stante l’integrale rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove sia dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.