CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26771 depositata il 6 ottobre 2025

Licenziamento disciplinare – Violazione dei doveri d’ufficio del dirigente pubblico – Vincolo fiduciario – Accordo con finalità corruttive – Intercettazioni telefoniche – Onere della prova – Rigetto

Fatti di causa

– Con sentenza del 19 luglio 2024, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da R.M. nei confronti di Roma Capitale, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato all’istante in relazione a fatti commessi quando ricopriva l’incarico di Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale, essendo stato ritenuto responsabile di aver chiesto ed ottenuto da un noto imprenditore la messa a disposizione del prezzo per l’acquisto dell’abitazione familiare, di cui era già stato fissato il rogito e per il quale non aveva stipulato alcun mutuo bancario.

– La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover disattendere la nuova prospettazione dei fatti fornita dall’istante con il ricorso in appello, in quanto diretta ad introdurre elementi di fatto del tutto confliggenti con le stesse deduzioni dal medesimo svolte nel giudizio di primo grado ed a fondare una causale della dazione della somma riportata nei due assegni circolari utilizzati per l’acquisto dell’appartamento inconciliabile con quella originaria del prestito infruttifero concesso al M.

– Respinta, pertanto, l’istanza di sospensione in attesa dell’esito del giudizio di revisione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello penale di Roma, il giudice d’appello ha proceduto al vaglio della sentenza di prime cure resa sull’originaria prospettazione in fatto e ha ritenuto utilizzabili gli esiti delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, dai quali ha desunto il coinvolgimento dell’istante nella dazione del prestito relativo ad un bene familiare.

Ha evidenziato che quella dazione era frutto di un accordo con finalità corruttive, convergendo “sinallagmaticamente” la dazione dell’imprenditore e l’esercizio di funzioni orientate a soddisfare le esigenze del medesimo da parte dell’istante, e ha escluso che potesse rilevare l’estinzione del supposto “mutuo grazioso”, intervenuta solo a seguito dell’arresto del M. mentre dal giugno 2013 al dicembre 2016 non era stato effettuato alcun pagamento.

Ha ritenuto sussistente una grave violazione dei doveri del dirigente pubblico, incidente irreparabilmente sul necessario vincolo fiduciario con conseguente proporzionalità della sanzione applicata rispetto al fatto addebitato.

Ha precisato al riguardo che, anche a voler ammettere, in ipotesi, che non si trattasse di una regalia bensì di un prestito infruttifero, lo stesso aveva rappresentato una importante utilità personale (assenza di interessi, mancata previsione di condizioni di rimborso, erogazione della somma senza previa richiesta di garanzie), che il dirigente non avrebbe dovuto accettare, né tanto meno sollecitare, tenuto conto della sua qualifica dirigenziale e del ruolo ricoperto.

– Per la cassazione di tale decisione ricorre il M. affidando l’impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria, cui resiste, con controricorso, Roma Capitale.

– Il Procuratore Generale ha depositato la sua requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

– Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla mancata ammissione della documentazione prodotta in grado di appello, da ritenere, viceversa, decisiva in quanto idonea a fondare una diversa visione dei fatti posti a base dell’impianto accusatorio e ad evidenziarne la verità.

– Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla mancata sospensione del giudizio civile, da ritenere, secondo quanto emergeva dalla documentazione che si assume erroneamente non ammessa, in rapporto di pregiudizialità con il processo penale per la cui revisione il M. aveva presentato ricorso.

– Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2119 c.c. in relazione all’art. 5, l. n. 604/1966, 115 c.p.c. e 2697 c.c., 116 c.p.c. e 245 c.p.c., il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto assolto da Roma Capitale l’onere della prova, sulla stessa incombente, circa la rilevanza disciplinare dei fatti ascritti, incorrendo nel malgoverno delle regole probatorie, avendo l’Ente datore offerto soltanto elementi indiziari.

– Nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione all’avere la Corte territoriale omesso di considerare e accertare quanto dedotto e offerto di provare in ordine alla diversa visione dei fatti posti a base dell’impianto accusatorio.

– Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 420, comma 4, c.p.c., lamentando l’omessa pronunzia in ordine al motivo d’appello con il quale si impugnava la mancata ammissione da parte del primo giudice delle richieste istruttorie formulate dal ricorrente o, quantomeno, la carenza di motivazione a riguardo, asserendone la decisività, stante l’idoneità a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie meramente indiziarie su cui il giudice del merito ha fondato il proprio convincimento.

– La violazione e falsa applicazione degli artt. 5  e 7 CCNL per l’Area della dirigenza degli Enti locali è dedotta nel sesto motivo in relazione all’asserita assenza di prova dell’illecito ascritto, quand’anche questo si fosse concretato nell’avere il ricorrente posto la sua funzione al servizio dell’imprenditore da cui proveniva la dazione.

– Il settimo motivo è inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. ritenendo il ricorrente non avere la Corte territoriale adeguatamente tenuto conto dei criteri cui va informato il giudizio di proporzionalità della sanzione.

– Va preliminarmente rilevato come l’impugnazione, al di là del suo articolarsi su una pluralità di motivi, sia essenzialmente volta a sostenere come avesse dovuto essere garantito l’accesso in giudizio di quanto dedotto e offerto di provare circa la diversa prospettazione dei fatti di causa idonea, a detta del ricorrente, a delinearne la verità in termini difformi rispetto all’impianto accusatorio posto a suo carico, accesso la cui negazione, conseguente alla mancata ammissione delle allegazioni e prove relative ha, sempre secondo l’impostazione del ricorrente, portato ad una pronunzia che, fondata su risultanze istruttorie ritenute erroneamente probanti per avere, viceversa, carattere meramente indiziario, risulta inficiata dalla carenza di prova dell’addebito contestato, in difformità di quanto previsto dalla disciplina di legge e di contratto ai fini dell’applicazione della sanzione da considerarsi pertanto del tutto sproporzionata.

– Ciò posto va, innanzitutto, rilevata l’inammissibilità del primo motivo, per non avere il ricorrente colto la reale ratio decidendi della pronunzia della Corte territoriale, la quale ha ritenuto non solo che la documentazione poteva essere prodotta già nel giudizio di primo grado, ma anche e soprattutto che le circostanze di fatto che si pretendeva di provare non erano mai state prospettate come causale della dazione.

– Così ragionando il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il divieto di “nova” sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c. riguarda, non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l’ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d’appello da mera “revisio prioris istantiae” in “iudicium novum”, modello quest’ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. fra le tante Cass. 22 marzo 2022 n. 9211).

– Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, come si desume con chiarezza dal testo dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, non sussiste alcuna pregiudizialità del processo penale rispetto a quello disciplinare.

– Il terzo ed il quarto motivo, da trattare unitariamente perché entrambi attinenti all’accertamento dei fatti compiuto dalla Corte territoriale, non sfuggono alla sanzione di inammissibilità, innanzitutto perché attraverso la denuncia solo apparente del vizio di violazione di legge, nella sostanza sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio, ossia un giudizio di merito precluso in sede di legittimità.

– Nella giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidato l’orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le tante Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017).

– E’ stato altresì affermato che la violazione dell’art. 2697 c.c., può essere utilmente denunciata nei casi in cui il giudice di merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo.

Solo in tal caso l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli della incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto.

– Detta evenienza non si verifica allorquando il giudice pervenga al convincimento che i fatti allegati dall’attore non siano provati, mentre lo siano quelli sui quali il convenuto ha fondato le proprie difese. In tal caso, infatti, il rigetto della domanda non discende dalla errata applicazione del principio dell’onere della prova, giacché, una volta affermato con certezza che il fatto allegato dall’attore non si è verificato mentre si è realizzato quello dedotto dal convenuto, diviene irrilevante stabilire se le circostanze da quest’ultimo allegate costituissero il fondamento di una mera difesa o di un’eccezione.

– Il ricorso, pur denunciando nella rubrica del motivo la violazione di disposizioni di legge, sostanziali e processuali, sviluppa argomenti che si riferiscono alla valutazione del compendio probatorio che si legge nella sentenza impugnata, alla quale ne contrappone una difforme, sollecitando una revisione dell’accertamento di fatto che è riservato al giudice del merito.

Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche la censura non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia gravata e non indica le ragioni in iure per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che l’utilizzazione delle intercettazioni medesime incontra solo in sede penale il limite previsto dall’art. 270 c.p.p., potendo le stesse essere valutate nel processo civile, quali prove atipiche, purché disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali.

– Infine va detto che già prima della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83/2012, era stato precisato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti cfr. fra le tante Cass. n. 16467/2017; Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 42/2009).

– A maggior ragione, censure che siano volte a contestare la valutazione della prova non possono trovare ingresso in sede di legittimità all’esito della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. perché l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n.8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, Cass. S.U. n. 34476/2019).

Né la valutazione del materiale istruttorio può essere messa in discussione nel giudizio di cassazione attraverso la denuncia di errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la violazione delle richiamate disposizioni processuali può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016).

E’ stato affermato al riguardo, ed il principio deve essere qui ribadito perché condiviso dal Collegio, che non si può trasformare in error in procedendo, per mezzo dell’invocazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica”, vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) in quanto, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» (Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 23153/2018).

– Conclusivamente il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per le ragioni sopra esposte ed alla medesima sanzione non sfugge neppure il quinto motivo perché lo stesso afferma del tutto apoditticamente che le prove non ammesse sarebbero state decisive, ma non indica le ragioni di detta decisività (cfr. al riguardo Cass. n. 30810/2023), da valutare anche in relazione a quanto si è detto sulla impossibilità nel giudizio di appello di prospettare circostanze non tempestivamente dedotte in primo grado.

Non sussiste all’evidenza il vizio di omessa pronuncia, perché del motivo di appello la sentenza impugnata ha dato espressamente atto ( pag. 3) e l’ha rigettato implicitamente nel ritenere la piena utilizzabilità degli atti di indagine ed istruttori acquisiti in sede penale e l’infondatezza delle prospettazioni difensive di parte appellante.

– Il sesto ed il settimo motivo non censurano adeguatamente la duplice ratio decidendi della sentenza impugnata che, come evidenziato nello storico di lite, da un lato ha ritenuto provato l’accordo corruttivo, dall’altro ha comunque valutato non rispondente ai doveri di ufficio, non consona alla posizione ricoperta dal dirigente e gravemente lesiva del vincolo fiduciario l’accettazione di rilevanti utilità.

– Così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l’oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento» (Cass. n. 31202/2021).

– Le censure qui in rilievo, oltre a muovere da una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale, si limitano ad invocare le disposizioni contrattuali e la nozione legale di giusta causa, senza svolgere argomentazioni, nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata, idonee a chiarire i termini della denunciata violazione di legge e di contratto.

– Il ricorso va, dunque, rigettato.

– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Articoli correlati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 marzo 2017, n. 6772 – Licenziamento disciplinare – Dipendente postale – Rimborso spese non pertinenti alla trasferta autorizzata – Lesione del vincolo fiduciario

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2017, n. 6772 Licenziamento disciplinare - Dipendente postale - Rimborso spese non pertinenti...

Leggi il saggio →

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 88 depositata il 3 gennaio 2023 – In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l’oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 88 depositata il 3 gennaio 2023 Lavoro - Licenziamento disciplinare - Principio di immutabilità...

Leggi il saggio →

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19539 depositata il 16 maggio 2024 – Ai terzi fa carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla titolarità dello “ius in re aliena”, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca e – nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare reale ex art. 321, comma 2 cod. proc. pen.- anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19539 depositata il 16 maggio 2024 confisca diretta - profitto del reato RITENUTO...

Leggi il saggio →

Nel licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante e la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025, intervenendo in tema di licenziamento...

Leggi il saggio →

La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20394 depositata il 21 luglio 2025 Licenziamento intimato per giusta causa - Contestazione...

Leggi il saggio →