CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26932 depositata il 17 ottobre 2024

Lavoro – Docente scuola secondaria secondo grado – Sanzione disciplinare destituzione – Condotta illecita extralavorativa – Rigetto

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 448 del 2020, ha rigettato l’impugnazione proposta da F.S., nei confronti del M., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Torino.

Il lavoratore, docente di scuola secondaria di secondo grado, in ruolo dal 1° settembre 2015, presso l’I. di Majorana di Grugliasco, ha impugnato la sanzione disciplinare della destituzione irrogatagli dall’Amministrazione il 15 febbraio 2019, con decorrenza dal 18 ottobre 2016, chiedendo che ne sia dichiarata la nullità o che sia annullata, con conseguente reintegra.

Il Tribunale ha respinto la domanda.

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale in quanto nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato l’iter del procedimento disciplinare (art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo precedente alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 75 del 2017) prevede che l’audizione del lavoratore possa essere sostituita dalla consegna di una memoria difensiva.

Nella specie il lavoratore aveva scelto di difendersi per iscritto, con memoria che esaminava il merito e aveva svolto difesa tecnica, e solo tardivamente aveva proposta istanza di rinvio.

Inoltre, non risultava dedotto un concreto pregiudizio all’attività di difesa.

Il giudice di appello ha escluso la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta disciplinarmente rilevante, atteso che il ricorrente è stato condannato a due anni e mesi 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 609-bis, cod. pen, commesso il 3 aprile 2016, ricordando la gravità del fatto e le modalità della commissione del reato.

Ha affermato la Corte d’Appello che la destituzione è stata irrogata con riferimento all’art. 498 del d.lgs. n. 294 del 1997,(ndr art. 498 del d.lgs. n. 297 del 1994)  che ha un quid pluris rispetto all’art. 496 del medesimo d.lgs., e ricomprende tutte quelle condotte che possono ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con la Pubblica Amministrazione per le ragioni indicate al comma 1, lett. a (“atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione”), e che non possono essere tipizzate.

Ciò non vuol dire che la P.A. abbia una assoluta discrezionalità, atteso che le condotte devono esser provate nel loro elemento materiale e soggettivo e devono integrare una violazione che legittimi dal punto di vista della proporzione la sanzione espulsiva.

Nella specie, la Corte d’Appello ha osservato che anche una condotta illecita extralavorativa può avere rilievo disciplinare e il Tribunale aveva ampiamente motivato sulla gravità del fatto commesso.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria.

3. L’Amministrazione si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica, alla quale non è comparsa.

4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso per il rigetto del ricorso, come confermato in udienza pubblica.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, per violazione del principio di contraddittorio a difesa (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).

Assume il ricorrente che la presentazione di memoria scritta non può ritenersi esaustiva dell’esercizio del diritto di difesa, che necessita dell’audizione dell’interessato.

 Egli ricorrente, oltre a presentare memoria scritta, aveva chiesto rinvio dell’audizione.

In tal senso, a proprio avviso, va interpretato l’art. 55-bis cit., tenendo conto della giurisprudenza in materia.

2. Il motivo non è fondato.

Occorre rilevare in premessa che la Corte d’Appello, a seguito di accertamento di fatto ha affermato che nella memoria scritta il lavoratore non ha formulato richiesta di rinvio dell’incontro per l’audizione, e soltanto in seguito e tardivamente (avendo inviato la mail in orario successivo a quello indicato nella lettera di contestazione disciplinare e ad un indirizzo di posta elettronica errato) ha formulato la richiesta di rinvio.

Tale accertamento non è adeguatamente contestato, limitandosi il ricorrente ad affermare in modo generico: di aver atteso l’ultimo momento (pag. 16 del ricorso), di aver dato la prova di aver chiesto il rinvio (si v., in particolare pag. 18 del ricorso), senza precisazioni su tempo ed indirizzo della e-mail e cioè sull’inoltro dell’istanza in modo utile quanto al tempo e al corretto destinatario.

Di talchè i relativi profili di censura sono inammissibili.

Nella specie trova applicazione l’art. 55-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 75 del 2017, che prevede “(…).

 Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa”.

Si tratta di disposizione che specificamente regola il procedimento disciplinare del lavoro pubblico contrattualizzato che ha proprie rilevanti peculiarità rispetto al lavoro privato.

Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 14106 del 2016), la suddetta norma preveda la difesa scritta quale forma alternativa rispetto all’audizione personale.

Come si è sopra riferito, la Corte d’Appello ha accertato che il lavoratore ha scelto di difendersi con memoria scritta e solo tardivamente ha chiesto il rinvio dell’audizione.

È stato, inoltre, in particolare, affermato da questa Corte (Cass. 7 giugno 2019, 15515; Cass. 22 agosto 2016, n. 17245), con orientamento richiamato dalla Corte d’Appello, tanto in ambito di lavoro privato quanto in ambito di lavoro pubblico privatizzato, che la sanzione della illegittimità del licenziamento in caso di violazione del termine posto per le difese del lavoratore viene sempre collegata alla deduzione di un pregiudizio subito nell’articolazione delle giustificazioni da fornire al datore di lavoro.

Il pregiudizio determinato dal mancato rispetto del termine a difesa deve essere dedotto in concreto e non in via astratta (Cass., n. 9313 del 2021).

Nella specie il ricorrente sul punto si è limitato alla generica deduzione che solo in sede di giudizio aveva potuto introdurre una nuova doglianza rispetto alla memoria scritta.

3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 2106, cod. civ., in relazione all’art. 2119, in combinato disposto con gli artt. 496 e 499 del d.lgs. n. 297 del 1994 e con l’art. 2697, cod. civ. (art. 360, n.3, cod. proc. civ.).

Assume il ricorrente che nella specie non può trovare applicazione l’art. 498 del d.lgs. n. 297 del 1994, attesa la specifica previsione della sanzione conservativa contenuta nell’art. 496, norma alla quale va ricondotta la condanna penale per il reato ascrittogli.

4. Il motivo non è fondato.

L’assetto disciplinare, con riguardo ai docenti, si fonda sulle disposizioni degli artt. 492 ss. d. lgs. 297 del 1994, la cui disciplina è stata meramente richiamata dalla successiva contrattazione collettiva (art. 56 CCNL 1994-1996; art. 88 CCNL 2002-2005; art. 91 CCNL 2006-2009 ed ora art. 29 CCNL 2016-2018).

Le norme di cui sopra, nel disciplinare le fattispecie sanzionatorie, operano attraverso un ripetuto richiamo alla “funzione docente” ed alla violazione dei doveri ad essa attinenti.

L’art. 395 del d. lgs. 297 del 1994, definendo il contenuto della funzione docente, fa riferimento ad essa come «esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».

In proposito, sembra non potersi dubitare che il contributo alla formazione umana della persona altrui, specie dei giovani, se ovviamente si manifesta ampiamente con la trasmissione ad essi di nozioni, inevitabilmente transita anche attraverso l’esempio comportamentale, primariamente in ambito scolastico, ma inevitabilmente anche extrascolastico, nella misura in cui le condotte private possano risultare di conoscenza diffusa.

In tale contesto, la commissione di un grave reato extralavorativo non risulta coerente con la funzione docente, perché essa costituisce nei fatti la nitida negazione dei menzionati connotati di contributo alla «formazione umana».

Anzi, a ben vedere, proprio l’ampia portata del concetto di funzione docente giustifica la norma – come si vedrà di favore – dell’art. 496, che consente la salvaguardia del posto, nonostante la gravità dei fatti, quando l’incompatibilità sia solo con la docenza e non con altre attività.

Ciò posto, le norme disciplinari che regolano la fattispecie della violazione dei doveri riguardanti la funzione docente si articolano in una prima fattispecie, distinta solo per gravità, consistente nella sospensione fino a un mese (art. 494) o fino a sei mesi (art. 495) per atti «non conformi» ai doveri ed alla correttezza.

Una seconda fattispecie è invece quella dell’art. 496 delineata sia attraverso una soglia di gravità (commissione di reati rispetto ai quali sia previsto la pena edittale non inferiore nel massimo tre anni) sia con una connotazione specifica, data dal fatto che le condotte, parimenti definite come «non conformi», siano tali da denotare l’incompatibilità con l’esplicazione del rapporto educativo.

In tale ipotesi – e su ciò si tornerà – la norma prevede che dopo il semestre di sospensione vi sia l’utilizzazione nello svolgimento di compiti diversi da quelli della funzione docente, presso l’Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali. 

Infine, vi è la menzionata ipotesi della destituzione (art. 498) propria sia di atti in «grave contrasto» rispetto ai «doveri inerenti alla funzione», sia del caso più generico di attività dolosa che abbia portato «grave pregiudizio» alla scuola, alla P.A. o agli utenti del servizio.

Risultando nella specie integrato uno degli elementi (reato punito con la sanzione edittale nel massimo in misura non inferiore a tre anni) propri di cui all’ipotesi regolata dall’art. 496 non vi è poi dubbio che il caso di specie ruoti attorno al rapporto esistente tra quest’ultima e la sospensione con utilizzo in altra funzione da essa prevista e l’art. 498 sulla destituzione.

Tutto ciò posto, va ulteriormente enucleata la fattispecie di salvaguardia del posto quale prevista dall’art. 496.

Da un primo punto di vista, raffrontando la fattispecie dell’art. 496 con quella dell’art. 498 si deve evidenziare come, nella prima, la “particolare gravità” sia riferita al reato e che rispetto ai doveri della funzione sia richiesta una mera «non conformità», mentre l’art. 498 fa riferimento al verificarsi di un «grave» contrasto con tali doveri.

Vale a dire che il grave contrasto con i doveri della funzione docente, se realizzato, non ha margini per essere riportato all’ipotesi di salvaguardia di cui all’art. 496, la quale riguarda comunque ipotesi in cui, nonostante la gravità del reato, si possa ravvisare soltanto il meno intenso coefficiente di “non conformità”.

Tale distinzione non può del resto essere risolta facendo leva solo sul fatto che in passato non vi siano state concrete interferenze con le attività di insegnamento del professore di scuola superiore, ma impone di apprezzare il diverso coefficiente di gravità sulla base anche della tipologia della condotta, sotto il profilo della natura delle persone indebitamente coinvolte da essa, delle modalità oggettive del suo manifestarsi (modalità del comportamento etc.) e del rapporto dell’una e delle altre con la funzione docente pienamente intesa nel senso precedentemente precisato.

Peraltro, da altro punto di vista, si deve ritenere che la salvaguardia di cui all’art. 496, cit. non sia automatica ed incondizionata, ma transiti necessariamente attraverso una valutazione di compatibilità tra i fatti accertati e il mantenimento dell’impiego, pur nelle diverse mansioni.

La Corte d’Appello ha ampiamente motivato sulla particolare gravità del fatto-reato commesso dal ricorrente che va pertanto riferito all’art. 498 cit., precisando che si è trattato di un comportamento di rilevante gravità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo – considerate le modalità e il carattere reiterato delle violenze sessuali ( si v., pag. 13 della sentenza di appello che ripercorre i fatti di reato in relazione ai quali è intervenuta la condanna penale definitiva del ricorrente, e pag. 20), la condotta di abuso della situazione di inferiorità della vittima – che è indice di un modo di relazionarsi improntato all’approfittamento della situazione di potere rispetto alla condizione di debolezza altrui, che non può che portare ad una prognosi sfavorevole sul rapporto con gli studenti rispetto ai quali il docente dovrebbe porsi come modello educativo ed è quindi incompatibile totalmente con la funzione educativa.

5. Il ricorso va rigettato.

6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio l’Amministrazione si è costituita per la sola partecipazione all’udienza pubblica cui non è poi intervenuta.

7. Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.